12/04/2021 – Riconosciuto l’accesso a chi è stata negata la concessione per verificare le condizioni in una situazione analoga

TAR CAMPANIA 1984/2021

Il Tribunale Regionale della Campania ha considerato come “accesso difensivo” la richiesta di accesso ai documenti relativi al procedimento per il rilascio dei titoli autorizzatori per la realizzazione di un impianto per la distribuzione di carburante da parte di una società poiché riteneva che in presenza dei medesimi presupposti di fatto (destinazione agricola dell’area su cui sorge l’impianto del controinteressato) era stata adottato un provvedimento favorevole per il controinteressato il quale ha acquisito il titolo per la realizzazione dell’impianto, intende acquisire dall’amministrazione gli atti del procedimento che è stato concluso con esito favorevole per il terzo.

i giudici hanno ritenuto che, nel caso di specie, non sussistono ragioni per sottrarre alla conoscenza dell’interessato atti che non rientrano in alcuna delle categorie sottratte all’accesso e non potrebbe essere ravvisata alcuna necessità di tutela della privacy di terzi.

La giurisprudenza, tuttavia, ha precisato che la parte istante è tenuta all’adempimento di un onere di allegazione e di prova aggravato, dovendo specificare le finalità dell’accesso nell’istanza di ostensione, nonché dimostrare la necessità (o la stretta indispensabilità per i dati sensibili e giudiziari), la corrispondenza e il collegamento tra la situazione che si assume protetta ed il documento di cui si invoca la conoscenza, non essendo, tuttavia, necessaria la attuale pendenza di un contenzioso in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria n. 10 del 2020).

Rileva il Collegio che nel caso in esame, la ricorrente prima in sede procedimentale e poi nel corso del giudizio ha evidenziato e dimostrato la connessione della richiesta ostensiva con la necessità di difendere le proprie ragioni in sede giurisdizionale nella controversia pendente tra essa e la amministrazione intimata.

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