26/07/2021 – Incostituzionale la normativa del Friuli-Venezia Giulia sui segretari comunali

SENTENZA N. 167 – ANNO 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

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1.3.– L’art. 11 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 prevede che «1. Fino alla riforma dell’ordinamento dei segretari comunali del Friuli-Venezia Giulia e, comunque, non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, al fine di fare fronte alla grave e cronica carenza di segretari comunali iscritti alla sezione regionale dell’albo, anche in relazione alla imprescindibile operatività di tutti gli enti locali della Regione nella fase successiva al superamento dell’emergenza epidemiologica, l’individuazione dei soggetti cui attribuire il ruolo di segretari comunali nelle sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti avviene anche secondo le disposizioni contenute nei commi successivi. 2. Presso l’Ufficio unico di cui all’articolo 17, comma 1, della legge regionale 18/2016 è istituito l’Elenco dei soggetti cui può essere attribuita la reggenza temporanea delle sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti. 3. Possono presentare domanda di iscrizione all’Elenco di cui al comma 2 i dipendenti di ruolo degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica di segretario comunale di cui all’articolo 13, comma 13, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010). 4. I sindaci dei Comuni di cui al comma 1, dopo aver esperito senza successo la procedura di pubblicizzazione della sede di segreteria vacante prevista dalle norme vigenti e qualora non procedano ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 24/2009, avanzano apposita richiesta all’Ufficio unico e individuano il soggetto cui conferire l’incarico di reggenza temporanea, scegliendolo nell’ambito di una terna di nominativi predisposta dall’Ufficio unico sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute dagli iscritti ovvero, in mancanza, della vicinanza del luogo di residenza dichiarato dagli stessi rispetto alla sede di conferimento dell’incarico. […] 6. Il conferimento dell’incarico di cui al comma 4 implica la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato regolato, per la parte giuridica ed economica, secondo la disciplina dettata dai contratti collettivi dei segretari comunali e provinciali. La spesa relativa è esclusa dal limite per il lavoro flessibile di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni, ma rileva per il limite della spesa complessiva di personale di cui all’articolo 22 della legge regionale 18/2015».

Secondo il ricorrente, i citati commi da 1 a 4 violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto interverrebbero sull’ordinamento dei segretari comunali e provinciali, funzionari statali il cui status giuridico rientrerebbe nella competenza esclusiva del legislatore statale, disciplinando l’istituto della reggenza difformemente, in particolare, da quanto previsto dall’art. 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8.

La disciplina regionale, peraltro, discostandosi da quella nazionale – segnatamente, quanto alla possibilità di conferire l’incarico di vice segretario a prescindere da ogni requisito minimo di servizio e dall’autorizzazione del Ministero dell’interno, nonché dagli ordinari meccanismi di selezione, di formazione professionale e di individuazione del soggetto destinato alla reggenza – oltre a invadere la competenza statale, determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti degli enti locali delle altre Regioni, con conseguente violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 Cost., nonché del principio di ragionevolezza.

Né, secondo il ricorrente, varrebbe invocare la competenza regionale in materia di «ordinamento del personale dei comuni, delle province e degli altri enti locali», ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), in quanto, da un lato, il successivo art. 18 prevede che, fino a che non entrino in vigore le leggi regionali di disciplina della materia – quale, appunto, quella di riforma dell’ordinamento dei segretari comunali, in attesa della quale la resistente ha legiferato – continui ad applicarsi la normativa statale e, dall’altro, il legislatore regionale dovrebbe comunque uniformarsi ai principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, in virtù dell’art. 4, numero 1-bis), dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia. Di qui la violazione anche di quest’ultimo parametro.

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, infine, il comma 6 dell’art. 11 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, disponendo che l’onere finanziario determinato dall’incarico di reggenza di cui al precedente comma 4 sia escluso dal limite di spesa previsto per il lavoro flessibile dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, contrasterebbe con il principio di coordinamento della finanza pubblica espresso da tale disposizione statale, applicabile anche alle autonomie speciali, in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.

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2.3.– Ad avviso della resistente, infine, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 sarebbero prive di fondamento.

In particolare, la normativa in considerazione – che troverebbe un proprio antecedente nell’art. 13, comma 13, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2009, n. 24, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)» – andrebbe ricondotta alla potestà legislativa regionale in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», di cui all’art. 4, numero 1-bis), dello statuto speciale, atteso che essa non detterebbe la disciplina del segretario comunale, delle sue funzioni, del suo status giuridico ed economico, del rapporto di lavoro che lo astringe all’amministrazione e dei requisiti necessari per accedere al ruolo. La normativa, viceversa, si sarebbe solo limitata a coordinare la legislazione regionale con quella statale, precisando che la nomina del reggente è subordinata all’esperimento senza esito delle procedure di copertura della sede, al contempo richiedendo che i soggetti incaricati siano già dipendenti a tempo indeterminato dell’amministrazione, a garanzia della selezione concorsuale a monte e della sussistenza dei requisiti di esperienza professionale.

In ultimo, la censura formulata in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. sarebbe inammissibile, in quanto il legislatore statale non avrebbe titolo per dettare norme di coordinamento della finanza pubblica in un settore dell’amministrazione di cui non concorre a finanziare la spesa. Peraltro, la questione sarebbe altresì non fondata nel merito, in quanto la disposizione non produrrebbe alcun aggravio di spesa in capo al Comune, comunque tenuto ad assicurare la funzionalità dell’ufficio di segreteria, a prescindere dal fatto che vi sia preposto un titolare o un reggente.

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6.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi da 1 a 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 è fondata in riferimento all’art. 4, numero 1-bis), dello statuto.

Al dichiarato fine «di fare fronte alla grave e cronica carenza di segretari comunali iscritti alla sezione regionale dell’albo, anche in relazione alla imprescindibile operatività di tutti gli enti locali della Regione nella fase successiva al superamento dell’emergenza epidemiologica», il citato art. 11 (Reggenza temporanea delle sedi di segreteria) disciplina, fino alla riforma dell’ordinamento dei segretari comunali del Friuli-Venezia Giulia e, comunque, non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni impugnate, l’individuazione dei soggetti cui attribuire il ruolo di segretari comunali nelle sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti (comma 1), istituendo l’Elenco dei soggetti cui può essere attribuita la reggenza temporanea (comma 2), al quale possono iscriversi i dipendenti di ruolo degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica di segretario comunale di cui all’art. 13, comma 13, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2009, n. 24, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)» (comma 3). I sindaci, dopo aver esperito senza successo la procedura di pubblicizzazione della sede di segreteria vacante, individuano il soggetto cui conferire l’incarico di reggenza, scegliendolo nell’ambito di una terna di nominativi predisposta sulla base delle manifestazioni d’interesse pervenute dagli iscritti, ovvero, in mancanza, della vicinanza del luogo di residenza dichiarato dagli stessi rispetto alla sede di conferimento dell’incarico (comma 4).

Alla stregua del suo oggetto e della necessità di soddisfare contingenti esigenze organizzative onde assicurare la continuità dell’azione amministrativa degli enti locali, la normativa impugnata va ricondotta alla materia «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», di cui all’art. 4, numero 1-bis), dello statuto.

Per espressa previsione statutaria, tuttavia, l’esercizio di tale competenza deve avvenire in armonia con i principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica. Tra di essi rientra quello per cui l’attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali spetta al legislatore statale.

Prevedendo e disciplinando, dunque, l’attribuzione transitoria delle funzioni vicarie del segretario comunale, funzionario del Ministero dell’interno (sentenza n. 23 del 2019), ai «dipendenti di ruolo degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale», la Regione ha violato tale principio, eccedendo dal limite imposto dallo statuto.

Da tanto consegue la fondatezza della questione promossa.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi d’impugnazione.

7.– In ragione della stretta e inscindibile connessione con i primi quattro commi (in particolare, con il comma 4, cui espressamente rinvia) e della declaratoria di illegittimità costituzionale degli stessi, il comma 6 dell’art. 11 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 – relativo all’inquadramento giuridico ed economico dell’incarico di reggenza e all’esclusione del relativo onere dal limite di spesa previsto dal legislatore statale per il lavoro flessibile – deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, senza che a tanto osti la circostanza di essere stato fatto oggetto di diretta impugnazione (sentenze n. 147 del 2018 e n. 250 del 2009).

Per le medesime ragioni, analoga sorte va riservata ai commi 5, 7 e 8 dello stesso art. 11, che, rispettivamente, sanzionano la mancata accettazione della sede oggetto di incarico, dispongono il collocamento in aspettativa del dipendente di ruolo incaricato e prevedono un regolamento di disciplina degli aspetti relativi all’iscrizione, alla tenuta dell’elenco di cui al precedente comma 2, alla determinazione dei criteri di priorità per l’individuazione delle terne dei nominativi dei possibili incaricati e alle procedure di richiesta e assegnazione.

 

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi da 1 a 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell’articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive);

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi da 5 a 8, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020;

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