27/08/2021 – La permanenza minima di cinque anni per i dipendenti degli enti locali

All’articolo 3 comma 7-ter del d.l. 80/2021 come risultante da legge di conversione è stato scritto che “Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque

anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell’amministrazione cedente, fino all’effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento”.

 

All’interno del blog mi sono giunte diverse domande su come intendo io questa permanenza minima e soprattutto se vale anche in caso di mobilità. In sintesi: l’obbligo di permanenza dei cinque anni si riferisce solo all’assunzione tramite concorso o anche all’assunzione per mobilità?

In attesa di leggere qualche chiarimento ufficiale su queste norme scritte veramente malissimo (in verità, bisognerebbe probabilmente riscrivere totalmente la norma sulla mobilità), mi sento di dire che rispetto alla versione antecedente è stato aggiunto “in caso di prima assegnazione” che a mio parere potrebbe leggersi come “in caso di prima assunzione”. Insomma, il vincolo dei cinque anni il dipendente pubblico sembra averlo la prima volta che entra in un ente locale dall’esterno della p.a. (ovvero, in caso di vittoria di più selezioni pubbliche nel corso della sua vita professionale, ogni volta che entra in un ente locale attraverso un concorso o simili). Cosa che non accade, come noto, con la mobilità.

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