10/08/2021 – Corte dei Conti Veneto, del. 105/2021 – Assunzioni per superbonus edilizio e limite della spesa flessibile

Un sindaco ha chiesto un parere in merito ai limiti di spesa cui sono sottoposte le assunzioni a tempo determinato connesse all’erogazione del beneficio di cui all’art. 119 del d.l. 34/2020 (detrazione fiscale del 110% per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici). In particolare, si chiede di sapere se le assunzioni, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i comuni possono effettuare, ai sensi della l. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021), in deroga ai limiti di spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557, 557-quater e 562 della l. 296/2006, possono effettuarsi anche in deroga alle norme di limitazione al lavoro flessibile di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 105/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 aprile 2021, hanno preliminarmente ricordato che il comma 28 dell’art. 9 del d.l. 78/2010, prevedendo che, tra gli altri, gli enti locali possano avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per la stessa finalità nell’anno 2009,  è finalizzato ad arginare l’utilizzo di forme di lavoro flessibile, evitando l’insorgenza di nuovo precariato, e persegue l’obiettivo del contenimento della spesa pubblica, principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

A parere della Corte, tale configurazione del citato comma 28 comporta che “ove la legge non abbia espressamente derogato alla suddetta disposizione, la stessa continuerà a trovare applicazione”, ed i commi 69 e 70 dell’art. 1 della l. 178/2020 non prevedono alcuna deroga esplicita a tale disposizione.

I magistrati veneti evidenziano tuttavia che il comma 28 dell’art. 9 del d.l. 78/2010 contiene al suo interno alcune deroghe, prevedendo che “i limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, (…) nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea; nell’ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.”: se la spesa è cofinanziata, il vincolo non si applica, pertanto, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.

Prevedendo il c. 69 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2021, infatti, che, agli oneri derivanti dalle assunzioni, i Comuni provvedano nei limiti delle risorse finanziarie disponibili “nonché di quelle assegnate a ciascun Comune mediante riparto di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico”, il costo del personale in questione può dunque essere coperto, almeno in parte, da specifici finanziamenti aggiuntivi, il che consente di derogare ai limiti di spesa previsti dall’art. 9, c. 28 del d.l. 78/2010, con riferimento alla sola quota finanziata, nel caso di specie, dal Mise.

La deliberazione in commento ricorda, infine, che ai sensi dell’art. 9, comma 28, del d.l. 78/10, i limiti ivi previsti non si applicano alle Regioni e agli Enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale, di cui ai c. 557 e 562 dell’art. 1 della l. 296/2006, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, restando fermo il fatto che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

 

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CC 105-2021 Veneto

 

 

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