30/09/2020 – La corretta contabilizzazione delle spese di progettazione definitiva e, o esecutiva

La corretta contabilizzazione delle spese di progettazione definitiva e, o esecutiva
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
 
Con il parere che si presenta, la Corte dei conti-Liguria, giusta delibera 28 luglio 2020, n. 66, rispondendo al quesito di un Sindaco, formulato ai sensi dell’art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, si esprime in materia di contabilizzazione delle spese di progettazione definitiva e/o esecutiva di un’opera pubblica.
Dal quesito posto, risulta che l’Ente intende inizialmente affidare un incarico professionale esterno per la redazione dei progetti a livello definitivo ed esecutivo dei lavori da eseguire, contabilizzando la relativa spesa tra gli investimenti (Titolo II della spesa) e finanziandola con i fondi anticipati dalla Cassa Depositi e Prestiti o, in alternativa, con indebitamento contratto nelle forme ordinarie: anche grazie all’attività del progettista verrebbe, quindi, determinato precisamente il fabbisogno complessivo delle opere, la cui spesa complessiva verrebbe iscritta in bilancio (ovviamente al Titolo II della spesa) in un secondo momento insieme alla relativa copertura finanziaria, consistente o nei finanziamenti acquisiti tramite partecipazione a bandi di enti sovraregionali o, in subordine, in ulteriore indebitamento; in altri termini, la questione non attiene alla sostenibilità finanziaria delle opere, e in particolare dell’eventuale indebitamento, bensì piuttosto alla forma di copertura finanziaria che si realizzerà in concreto tra quelle potenzialmente praticabili.
Su un piano diverso da quello sopra considerato si pone, invece, la questione sottoposta al vaglio della Sezione, che è di carattere puramente contabile e concerne i presupposti necessari affinché le spese per la progettazione esterna di opere pubbliche, in specie di livello definitivo e/o esecutivo, possano essere qualificate come spese d’investimento e, come tali, imputate al Titolo II della spesa nei bilanci degli enti locali.
Resta, quindi, da stabilire se la cennata registrazione contabile delle spese per la progettazione esterna (definitiva e/o esecutiva) al Titolo II della spesa (Investimenti) sia conforme al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.M. Economia e Finanze 1 marzo 2019 (in G.U. n. 71 del 25 marzo 2019).
In altre parole, si chiede alla Corte di valutare se la spesa relativa a una progettazione esterna possa essere iscritta nel bilancio di previsione al Titolo II della spesa, in maniera disgiunta e anticipata rispetto allo stanziamento in bilancio riguardante l’opera cui la progettazione stessa si riferisce.
Il quesito sollevato, ricorda la Corte, si rivela essenzialmente analogo a quello esaminato nella deliberazione n. 352/2019/PAR della Sezione regionale di controllo per la Lombardia, dalle cui conclusioni la Sezione ritiene di non doversi discostare.
Il giudice contabile ricorda che le norme che rilevano nella materia in argomento si rinvengono specificamente nei punti 5.3.12, 5.3.13 e 5.3.14 del Principio contabile applicato 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal menzionato D.M. 1° marzo 2019, i quali recano la disciplina della contabilizzazione delle spese di progettazione con riferimento a qualsiasi livello e alle varie casistiche possibili, ed evidenzia che l’interesse del Comune istante si appunta sulle spese di progettazione di livello successivo al minimo, ovvero di livello definitivo e/o esecutivo, per la cui registrazione contabile si applicano, rispettivamente, i citati punti 5.3.13 nel caso di lavori di valore stimato inferiore a euro 100.000 e 5.3.14 nel caso di interventi di valore superiore o comunque inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici.
Tali norme prevedono che le spese per le progettazioni (sia interne che esterne) di livello successivo al minimo siano registrate al Titolo II della spesa e, precisamente, con imputazione agli stanziamenti concernenti l’opera complessiva: in tal modo viene realizzato il collegamento dei criteri di registrazione contabile con la disciplina sostanziale di tale attività di spesa.
In sostanza, dunque, la corretta contabilizzazione delle spese di progettazione definitiva e/o esecutiva implica il riferimento agli stanziamenti riguardanti l’opera complessiva, alla quale, in definitiva, l’attività progettuale è funzionalmente correlata.

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