09/11/2020 – Consiglio di Stato. il “vincolo cimiteriale” di inedificabilità è assoluto e non consente sanatorie

Cons. Stato, Sez. VI, sent. 06/11/2020 n. 6835

 

Il cd. “vincolo cimiteriale” trova la sua disciplina nel Testo unico delle leggi sanitarie (RD n. 1265/1934) che, all’articolo 338, vieta di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale (“I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge”). L’art. 28 della L. 166/2002 ha concesso al consiglio comunale la possibilità di approvare, al ricorrere di determinata condizioni e previo parere favorevole della competente Azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri.

Il vincolo di inedificabilità deve considerarsi di carattere assoluto, tale da imporsi anche su contrastanti previsioni del piano regolatore generale non consentendo – pertanto – di allocare all’interno della fascia di rispetto, né edifici destinati alla residenza, né altre opere non precarie comunque incompatibili con i molteplici interessi che tale fascia intende tutelare (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 205/2017). In altri termini, non sono ammissibili deroghe al vincolo cimiteriale per interessi privati (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 3667/2015). Dato il carattere sostanzialmente assoluto del vincolo cimiteriale, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che lo stesso precluda il rilascio della concessione in sanatoria, senza neppure la necessità per l’amministrazione di compiere ulteriori valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori da esso tutelati (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 1933/2007).

Tuttavia sono possibili deroghe al vincolo cimiteriale, laddove volte al perseguimento di interessi pubblici dell’intera collettività, previa in ogni caso la valutazione circa la compatibilità dell’intervento con gli interessi a cui è preordinato il vincolo. Il vincolo non osta alla realizzazione di manufatti (anche se di proprietà privata) di uso pubblico la cui realizzazione sia imposta da esigenze dell’intera collettività – ad esempio: strade, parcheggi, parchi o “attrezzature sportive”, quali un campo da tennis – sempre purché compatibili con le concorrenti ragioni di tutela della zona.

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