17/03/2020 – No al rimborso chiesto in base a una circolare 

No al rimborso chiesto in base a una circolare 
Italia Oggi Sette – 16 Marzo 2020
 
Successivamente alla piena acquiescenza e al completo pagamento, che il contribuente abbia prestato nei confronti di debenze Tari, non può egli richiedere la spettanza di rimborsi da parte del comune sulla scorta di una circolare amministrativa in seguito intervenuta, pur se favorevole. Sono le osservazioni rese dalla Ctp Milano con la sentenza n. 72/23/2020. Lo specifico motivo di ricorso dedotto da un contribuente riguardava l’ illegittimità del diniego di rimborso del comune di Milano, rifiutatosi di restituirgli la quota variabile della Tari da lui assolta su diverse annualità e poi chiesta in restituzione con istanza rimasta priva di riscontro. In particolare, il ricorrente esponeva di aver ricevuto gli avvisi di pagamento Tari per quegli anni e di averli regolarmente pagati, tuttavia chiedendo, solo successivamente e attraverso la predetta istanza di rimborso, un ricalcolo di quelle somme con restituzione degli importi allora versati e relativi alla quota variabile Tari riguardante immobili pertinenziali, ritenuta indebitamente applicata dall’ ente. Invocava, all’ uopo, una circolare del ministero delle finanze, la n. 1 del 20/11/2017, secondo la quale quella maggiorazione a titolo di Tari sulle pertinenze non era dovuta e fondava su tale atto amministrativo la stessa istanza di rimborso rimasta dal comune inevasa.
La Ctp milanese, rilevato in primis che gli avvisi di pagamento del tributo locale per quegli anni non erano stati mai impugnati ed erano divenuti definitivi, constatava che la domanda di rimborso verteva esclusivamente sul citato provvedimento amministrativo ministeriale: la circolare 1/Df del 2017, tuttavia, si limitava a illustrare ai comuni che, nel calcolo della Tari, eventuali quote maggiorative del tributo avrebbero dovuto essere previste dai rispettivi regolamenti comunali e ciò veniva, in particolare, rispettato dal comune di Milano. D’ altro canto il contribuente non poteva invocare la circolare, contenente meri chiarimenti rivolti agli enti impositori, per rimettere in discussione passate pretese ormai definitivamente assolte. Le circolari contenenti interpretazioni ministeriali, infatti, non vincolano i contribuenti, né i giudici, né costituiscono fonti di diritto. Esse si limitano a dettare agli uffici subordinati criteri di comportamento nella concreta applicazione di norme tributarie, e non possono avere effetto retroattivo, disponendo solo per l’ avvenire, così come sancito dagli articoli 11 delle preleggi e 3 della L. 212/2000. Ferma, quindi, la non spettanza del rimborso, la Ctp rigettava il ricorso.
() Con ricorso depositato il 10/05/19, R. R. ha impugnato il diniego-tacito del comune di Milano, in relazione all’ istanza di rimborso di euro 163,75 per Tari, presentata il 15/10/18. Con la citata istanza la ricorrente ha chiesto il ricalcolo e relativo rimborso della quota variabile Tari (). Il ricorso non è fondato e come tale va rigettato. () Con il ricorso in esame, il contribuente a seguito della circolare del ministero delle finanze 1/Df del 20/11/17, «che ha per oggetto: Chiarimenti sull’ applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) calcolo della parte variabile, e conclude con un invito ai comuni di procedere ai necessari adeguamenti delle proprie previsioni regolamentari (cosa che il comune di Milano ha fatto)», ha proposto ricorso avverso il tacito – rifiuto del comune di Milano, tendente a ottenere il rimborso di euro 163,75. Osserva il collegio, che la circolare già citata, non può far «rivivere situazioni giuridiche ormai divenute definitive» per mancata impugnazione/contestazione nei termini di legge, per somme a suo tempo richieste. A prescindere che la circolare in questione, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, è solo atto di chiarimento. «La circolare non può avere portata generale», trattandosi solo di interpretazione e/o chiarimenti, «in virtù della quale l’ amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute di fronte alle norme tributarie trovandosi su un piano di parità- amministrazione e contribuente. La c.d. interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola né i contribuenti, né i giudici, né costituisce fonte di diritto, gli atti ministeriali medesimi, quindi, possono dettare agli uffici subordinati criteri di comportamento nella concreta applicazione di norme di legge». (Cass. sent. n. 5137/14, in motiv). In ogni caso, la retroattività degli atti amministrativi, in osservanza del principio della certezza dei rapporti giuridici, è in via generale da escludere, potendo l’ atto amministrativo disporre solo per l’ avvenire, come si desume dall’ art 11 delle preleggi che espressamente statuisce che «la legge non dispone che per l’ avvenire, essa non ha effetto retroattivo», come previsto espressamente anche in materia tributaria, «le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo» primo comma art. 3, L.212/2000. Alla luce di quanto sopra rigetta il ricorso.()

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