18/03/2020 – Anac appella, e gli operatori economici con i contributi in sede di gara pagano le spese di giudizio

Anac appella, e gli operatori economici con i contributi in sede di gara pagano le spese di giudizio
Consiglio di Stato sez. V, 17 marzo 2020, n. 1906
Scritto da Elvis Cavalleri17 Marzo 2020
 
 
Con delibera n. 304 del 28 marzo 2018 l’Anac infliggeva ad un operatore economico una amministrativa pecuniaria dell’importo di € 1.000,00 con contestuale interdizione per 30 giorni dalla partecipazione alle gare pubbliche e stipula dei contratti, e corrispondente annotazione nel casellario informatico.
La sanzione veniva irrogata, ai sensi dell’art. 80, comma 12, nonché dell’art. 213, comma 13, d. lgs. n. 50 del 2016 per falsa dichiarazione su pregressi illeciti professionali ex art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016 (nella formulazione all’epoca vigente) .
Il TAR Lazio che accoglieva il ricorso proposto dalla ditta ritenendo, in via assorbente, l’illegittimità della delibera per inadeguata motivazione in ordine all’elemento soggettivo della colpa grave sull’omissione dichiarativa relativa a uno degli illeciti non comunicati.
Avverso la sentenza l’Anac formulando un unico articolato motivo con cui ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 80 d.lgs. n. 50 del 2016 e l’erronea ricostruzione dei fatti.
poiché il requisito partecipativo poteva all’epoca apparire sussistente – sulla base del tenore testuale della disposizione e dell’interpretazione accolta da buona parte della giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, V, 27 aprile 2017, n. 1955, nonché varie pronunce di primo grado, fra cui Tar Sicilia, II, 10 novembre 2017, n. 2548; Tar Campania, 12 ottobre 2017, n. 4781; Tar Puglia-Lecce, 22 dicembre 2016, n. 1935) – anche in presenza di un’intervenuta risoluzione contrattuale purché giudizialmente contestata, la mancata comunicazione da parte della ditta della risoluzione risultava senz’altro (a prescindere alla questione dell’integrazione oggettiva di una immutatio veri) non assistita dall’imprescindibile elemento soggettivo della colpa grave prescritto dall’art. 80, comma 12, d.lgs. n. 50 del 2016, nei termini in cui ravvisato dall’Anac“.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida nella misura di € 4.000,00, oltre accessori di legge, in favore dell’appellata costituita.

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