30/06/2020 – Può essere estesa al passato la donazione delle ferie

Può essere estesa al passato la donazione delle ferie
La Rivista del Sindaco  30/06/2020
 
Una recente normativa (l’articolo 87, comma 4-bis, Dl 18/2020) permette ai dipendenti pubblici di cedere i propri giorni di ferie ai colleghi, portando a chiedersi se tale donazione possa essere estesa anche alle ferie maturate in anni passati, poiché la regola non è priva di dubbi applicativi.
Questo è quanto riportato nella normativa:

“fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all’epidemia da Covid-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile”.

Una simile opportunità era già prevista dal meccanismo delle c.d. ferie solidali, con l’articolo 30, Ccnl 20116-2018, che il legislatore ha esteso provvisoriamente in seguito all’emergenza sanitaria, decidendo per l’eliminazione del tetto massimo di giorni cedibili, in caso i beneficiari abbiano la necessità di assistere figli minori per particolari condizioni di salute. Nel Cura Italia è prevista anche la possibilità per i dipendenti di accordarsi direttamente con i colleghi, per poi comunicare direttamente la cessione all’amministrazione di appartenenza, di cui non si necessita l’intermediazione.
Com’era facile immaginare, sono però sorte delle incertezze a livello operativo, ad esempio sull’estensione della cessione ai riposi compensativi oltre che quelli di congedo ordinario e per le festività soppresse, su cui non ci sono stati ancora chiarimenti.

In particolare, ha creato perplessità l’ultimo periodo del comma citato, stando al quale “restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva”. La fruizione delle ferie maturate durante un anno lavorativo termina il 30 aprile di quello successivo, tranne in caso di ragioni organizzative eccezionali, stante le quali il termine è esteso al 30 giugno successivo. Entro l’anno successivo a quello di maturazione possono essere utilizzati i riposi compensativi dello straordinario riversato nella banca ore, mentre i riposi compensativi maturati per il lavoro straordinario non retribuito vanno goduti compatibilmente con le esigenze di servizio.

In virtù di quanto detto, seguendo alcuni ordinamenti, i permessi cedibili sarebbero solo quelli maturati nel 2019, eppure lo spirito della norma sembra muoversi in altra direzione, soprattutto considerando che le ferie, anche se non fruite nei termini, non si perdono definitivamente. Per avere un chiarimento, ci si deve riferire quindi all’orientamento applicativo dell’Aran, no. 795-18115, stando al quale se si verifica una straordinaria mancanza di fruizione delle ferie entro i termini di legge (quindi di eccezionale verificazione), “il dipendente può fruirne anche al di là dei termini fissati ma è l’amministrazione, eventualmente, a fissare i periodi di fruizione, in applicazione dell’art. 2109 del codice civile”; nel qual caso il datore di lavoro assegna le ferie tenendo conto tanto degli interessi del lavoratore quanto dei bisogni dell’impresa. Stando a ciò, risulta possibile cedere anche le vecchie ferie ad un collega. Permane però il dubbio, se la fruizione di tali ferie cedute in beneficio siano da fruire entro il 30 settembre o se tale scadenza vincoli solo ai fini del perfezionamento dell’accordo di cessione.
 
Articolo di Gianluca Galli

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