16/06/2020 – Bilancio e contabilità – Calcolo quota di disavanzo

Bilancio e contabilità – Calcolo quota di disavanzo
Alla luce dell’art. 39-quaterD.L. 30 dicembre 2019, n. 162, si chiede di sapere quali operazioni contabili e finanziarie devono essere poste in presenza dei seguenti dati:
– L’Ente ha un risultato di amministrazione 2019 positivo di € 1.000.
– La parte accantonata è composta da Fondo anticipazione di liquidità € 300 e da FCDE calcolato con il metodo ordinario € 1.000, per un totale di € 1.300, che determina un disavanzo di € 300,00.
A questo punto, si chiede di sapere come va calcolata la quota del disavanzo derivante dal passaggio al metodo ordinario del FCDE per il ripiano in 15 anni e cioè se si deve considerare, ai fini del ripiano in 15 anni del disavanzo da passaggio al metodo ordinario del FCDE, la seguente formula: FCDE accantonato nel risultato di amministrazione rendiconto 2018 € 200 + quota stanziata nel bilancio di previsione 2019 € 350 – utilizzi per stralcio crediti inesigibili € 50 = € 500 (totale risorse disponibili al 31.12.2019). Fcde accantonato nel risultato € 1.000 = disavanzo da ripianare dal 2021 in 15 esercizi pari ad € 500. Oppure, si può portare in ripiano in 15 anni il disavanzo di € 300 calcolato sopra, perché in parte assorbito dal risultato di amministrazione”.
a cura di Angelina Iannaccone
 
L’art. 39-quaterD.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 8, introduce una peculiare disciplina in tema di disavanzo degli Enti Locali. Precisamente, la disposizione normativa stabilisce puntuali prescrizioni tecniche, per il ripiano del disavanzo finanziario degli Enti Locali, eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019. Siffatto disavanzo potrebbe determinarsi in base alla diversa modalità di calcolo dell’accantonamento al FCDE (Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità), in sede di rendiconto negli esercizi finanziari 2018 e 2019, Il ripiano del suddetto disavanzo è consentito in un periodo massimo di 15 annualità, a decorrere dall’esercizio 2021. Il ripiano è finalizzato prevenire l’incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria ed è consentito solo con riferimento a quella parte dell’eventuale disavanzo determinato dalla differenza tra l’importo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 e l’importo del FCDE accantonato in sede di approvazione del rendiconto 2019.
La disposizione normativa in esame trae origine e necessità dalla sentenza Corte cost., 28 gennaio 2020, n. 4, che ha sancito l’illegittimità dell’art. 2, comma 6, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 125, oltre che dell’art. 1, comma 814L. 27 dicembre 2017, n. 205. Siffatte disposizioni normative, ora eliminate, consentivano di spalmare in trent’anni il piano di riequilibrio dei Comuni.
Ai sensi dell’art. 39-quater prima richiamato, il piano di recupero deve essere approvato con deliberazione consiliare, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall’approvazione del rendiconto. La mancata adozione di siffatta deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. In sede di piano di recupero, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati.
Venendo al caso concreto, occorre prendere atto dei seguenti dati contabili:
 
Avanzo
EUR 1.000,00
Fondo anticipazione di liquidità
EUR 300,00
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
EUR 1.000,00
Disavanzo
EUR 300,00
 
 
 
Siamo, dunque, in presenza di un disavanzo di EUR 300,00, che deve essere ripianato, utilizzando la quota di FCDE in 15 anni, sulla base del primo sistema indicato in quesito, secondo il seguente schema:
 
FCDE accantonato nel Risultato rendiconto 2018
200,00
+
Quota FCDE stanziata nel bilancio di previsione 2019
350,00
+
Utilizzi per stralcio FCDE
50,00
Totale risorse disponibili al 31/12/2019
500,00
 
FCDE Rendiconto 2019
1.000,00
Disavanzo da ripianare dal 2021 in 15 esercizi
Ciò, in quanto il disavanzo di € 300,00 è inferiore alla quota del FCDE da “spalmare” in massimo 15 anni (€ 500,00 > vedi riga sottostante).
300,00
 
Totale massimo del FCDE a 15 anni
€ 500,00
 
 
 
 
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