12/02/2020 – La giurisprudenza ribadisce la differenza tra giudizio sullo scioglimento del consiglio comunale e sull’incandidabilità degli amministratori

La giurisprudenza ribadisce la differenza tra giudizio sullo scioglimento del consiglio comunale e sull’incandidabilità degli amministratori
A. Scarsella (La Gazzetta degli Enti Locali 12/2/2020)
 
Con una recente sentenza il TAR Lazio, Sez. I, del 3 febbraio 2020, n. 1381 ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto da alcuni ex amministratori avverso il decreto di scioglimento del consiglio comunale. L’inammissibilità è argomentata sotto diversi profili. Di particolare interesse la parte della sentenza che si occupa del rapporto tra il giudizio avverso il decreto di scioglimento del consiglio comunale per condizionamento mafioso e quello di cui all’art. 143, comma 11, del TUEL, sulla incandidabilità degli amministratori. Il giudice amministrativo ribadisce che gli stessi sono giudizi autonomi aventi ad oggetto accertamenti distinti: il primo verte sulla legittimità del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale e prescinde dall’accertamento di responsabilità di singoli soggetti; il secondo, riguardante gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento, è giudizio che presuppone una valutazione delle singole posizioni e dei singoli comportamenti, e può concludersi con la dichiarazione di incandidabilità (TAR Lazio, n. 2327/2018, cit.).

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