07/02/2020 – Corte dei conti: la sanzione irrogata dal Garante della Privacy costituisce danno erariale

Corte dei conti: la sanzione irrogata dal Garante della Privacy costituisce danno erariale
05 Feb, 2020
 
 
Il pagamento della sanzione irrogata dal Garante della Privacy costituisce danno erariale: è quanto ha stabilito, con la Sentenza n. 429/2019, la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale della Calabria.
Il Presidente della Regione all’epoca dei fatti contestati doveva risarcire all’Amministrazione regionale la somma di Euro 66.000 in quanto legale rappresentante dell’Ente e titolare del trattamento dei dati.
Il Garante ha irrogato la sanzione per violazione dell’art. 157 del “Codice sul trattamento dei dati personali” (Dlgs. n. 196/2003).
Secondo quanto ricostruiscono i Giudici contabili nella Sentenza, il Garante aveva ravvisato una mancata designazione degli incaricati del trattamento dei dati personali, un mancato rispetto delle misure di sicurezza, individuate sia in relazione ai dati informatici che per i dati non informatici. Il pagamento della sanzione, somma che la Procura della Corte dei conti assumeva quale oggetto del danno erariale, è avvenuto con impegno sul bilancio regionale.
A parere dei Giudici, relativamente alla normativa allora in vigore sulla protezione dei dati personali precedente dunque al 2018, mancava un atto scritto indirizzato al Responsabile nominato, così come l’individuazione delle competenze specifiche dell’interessato e la corretta delimitazione dei suoi poteri, nonché l’esercizio costante di poteri di vigilanza e di istruzione previsto dalla normativa.
I Giudici della Corte dei conti statuiscono che, sul Presidente della Regione, in quanto legale rappresentante dell’Ente, ricade l’attuazione degli obblighi incardinati nei confronti del titolare. Tale responsabilità non discende dall’attribuzione della qualifica di “titolare”, ma proprio dalla necessità che gli obblighi fossero attuati dalla persona fisica rappresentante legale, attraverso cui può agire in concreto l’Ente.

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