04/11/2019 – Sviluppo sostenibile. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e conferenza di servizi

Sviluppo sostenibile. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e conferenza di servizi
Pubblicato: 04 Novembre 2019
TAR Puglia (LE) Sez.II n.1600 del 16 ottobre 2019

Ai fini del rilascio della c.d. autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili la decisione collegiale della Conferenza di servizi si connota come atto presupposto alla decisione finale, atteso che il procedimento si conclude con un autonomo provvedimento adottato individualmente, al di fuori di detta Conferenza, e cioè dopo che la stessa ha esaurito la propria funzione, dalla sola Amministrazione procedente alla quale, ai sensi dell’art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, è attribuita la cura dell’interesse specifico di settore allo sviluppo della politica energetica ed al controllo sull’uso delle fonti di energia alternativa; di conseguenza, mentre l’atto conclusivo dei lavori della Conferenza si concreta in un atto istruttorio endo-procedimentale a contenuto consultivo, l’atto conclusivo del procedimento è il provvedimento finale a rilevanza esterna con cui l’Amministrazione decide a seguito di una valutazione complessiva, ed è contro di esso, in quanto atto direttamente ed immediatamente lesivo, che deve dirigersi l’impugnazione, e ciò perché gli altri atti o hanno carattere meramente endoprocedimentale ovvero non risultano impugnabili, se non unitamente al provvedimento conclusivo, in quanto non immediatamente lesivi

Pubblicato il 16/10/2019

N. 01600/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00471/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 471 del 2019, proposto da

Salento Riciclo S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Sergio De Giorgi e Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Maria Giovanna Capoccia e Francesca Testi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici in Lecce, Via Rubichi, sono per legge domiciliati;

nei confronti

Comune di Galatina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Capodacqua, Elvira Anna Pasanisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Galatone, Comune di Aradeo, Comune di Seclì, Arpa Puglia – Dipartimento Provinciale di Lecce, Asl Lecce, Ministero per i Beni e Le Attività Culturali-Soprintendenza per le Province di Lecce e Brindisi, Ministero dell’Interno, Regione Puglia, non costituiti in giudizio;

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici in Lecce, Via Rubichi, è per legge domiciliato;

per l’annullamento

della determinazione protocollo n.133 dell’1/2/2019 della Provincia di Lecce – Servizio tutela e valorizzazione ambiente – avente ad oggetto “Variante a progetto di cui all’istanza di V.I.A. del 14 marzo 2012, con cui si prevede la sola linea aerobica per la produzione di compost di qualità e la non realizzazione del digestore anaerobico e del cogeneratore per la produzione di energia elettrica in località “le Bruciate” del comune di Galatina. Proponente: Salento Riciclo s.r.l. (p. iva 04333470757). Istanza di VIA e di AU (d.lgs. n. 152/2006 e l.r. n. 11/2001). DINIEGO”;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e o consequenziale, ivi incluso in particolare:

della Delibera n. 48/2018 del Consiglio Comunale di Galatina, avente a oggetto “Procedura di V.I.A. concernente la variante al progetto di costruzione di un impianto per la produzione di “compost” in località “Le Bruciate” del Comune di Galatina. Proponente società SALENTO RICICLO SRL. Variante urbanistica. Determinazioni”.

della nota prot. 3785 del 25/01/2019, (acquisita al prot. n.4432/2019 della Provincia di Lecce), a firma congiunta del Sindaco e del Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica e Mobilità Urbana del Comune di Galatina, di replica alle osservazioni della società proponente;

della nota del Comune di Galatina prot. n.1954 del 18.1.2016, con la quale veniva dichiarata l’incompatibilità del progetto con le N.T.A. del P.U.G. vigente;

della Nota 01/10/2018, protocollo n. 24098, con cui il Comune di Galatone – Servizi Tecnici ha espresso parere sfavorevole al progetto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 settembre 2019 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv.ti S. De Giorgi e A. Sticchi Damiani per la ricorrente, avv.ti G. Capodacqua e F. Testi per la Provincia di Lecce, e avv. dello Stato M.G. Invitto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. È impugnata la DD n. 133/19, con cui la Provincia di Lecce ha previsto la sola linea aerobica per la produzione di compost di qualità e la non realizzazione del digestore anaerobico e del cogeneratore per la produzione di energia elettrica in località “le Bruciate” del Comune di Galatina.

A fondamento del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione degli artt. 14 ss. l. n. 241/90; 5, 12 e ss L.R. n. 11/01; violazione del d. lgs. n. 152/06; eccesso di potere sotto vari profili.

Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.

Costituitasi in giudizio, la Provincia di Lecce ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Galatina ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività dello stesso. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.

Costituitisi in giudizio, la locale Soprintendenza, il Comando Provinciale dei VV.FF. di Lecce e l’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale hanno chiesto la loro estromissione dal giudizio. In subordine, essi hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, nella parte in cui esso appaia rivolto avverso atti a loro riferibili. Il tutto con vittoria delle spese di lite.

All’udienza pubblica del 26.9.2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Va anzitutto dichiarata l’estromissione dal giudizio della locale Soprintendenza, nonché del Comando Provinciale dei VV.FF. di Lecce e dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale. Ciò in quanto, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “Il ricorso avverso l’atto finale della Conferenza di Servizi va notificato non a tutte le Amministrazioni che hanno partecipato ai suoi lavori ma solo a quelle che, nell’ambito di essa, abbiano espresso pareri o determinazioni specificamente lesivi della sfera giuridica degli interessi della parte ricorrente” (TAR Napoli, VII, 21.4.2016, n. 2025).

Orbene, nella specie, da un lato i pareri espressi dai suddetti enti nell’ambito delle varie conferenze di servizi non hanno contenuto lesivo della sfera giuridica della ricorrente, non facendo emergere alcun profilo di criticità in ordine alla realizzazione dell’opera. In secondo luogo, e proprio per tale ragione, la ricorrente non ha impugnato alcun atto di dette Autorità.

3. Sempre in via preliminare, va esaminata l’eccezione di irricevibilità del ricorso proposta dal Comune di Galatina.

Sul punto, deduce il civico ente che poiché il parere negativo da esso reso nell’ambito conferenza di servizi ha portata immediatamente lesiva, costituiva onere della ricorrente impugnarlo tempestivamente, e non solo all’esito della determinazione finale assunta dalla Provincia di Lecce.

L’eccezione è infondata.

Il Consiglio di Stato, con affermazioni spese in riferimento all’Autorizzazione Unica di cui all’art. 12 d. lgs. n. 387/03, ma con considerazioni pacificamente utilizzabili in questa sede, ha da tempo condivisibilmente chiarito che: “Ai fini del rilascio della c.d. autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili la decisione collegiale della Conferenza di servizi si connota come atto presupposto alla decisione finale, atteso che il procedimento si conclude con un autonomo provvedimento adottato individualmente, al di fuori di detta Conferenza, e cioè dopo che la stessa ha esaurito la propria funzione, dalla sola Amministrazione procedente alla quale, ai sensi dell’art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, è attribuita la cura dell’interesse specifico di settore allo sviluppo della politica energetica ed al controllo sull’uso delle fonti di energia alternativa; di conseguenza, mentre l’atto conclusivo dei lavori della Conferenza si concreta in un atto istruttorio endo-procedimentale a contenuto consultivo, l’atto conclusivo del procedimento è il provvedimento finale a rilevanza esterna con cui l’Amministrazione decide a seguito di una valutazione complessiva, ed è contro di esso, in quanto atto direttamente ed immediatamente lesivo, che deve dirigersi l’impugnazione, e ciò perché gli altri atti o hanno carattere meramente endoprocedimentale ovvero non risultano impugnabili, se non unitamente al provvedimento conclusivo, in quanto non immediatamente lesivi” (C.d.S, V, 23.12.2013, n. 6192. Per una approfondita disamina della questione, cfr. altresì C.d.S, VI, 6.5.2013, n. 2417).

Per tali ragioni, non costituiva onere della ricorrente impugnare i singoli pareri resi nell’ambito della conferenza di servizi, dovendo piuttosto essa attendere la determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Alla luce di tali considerazioni, l’eccezione di tardività del ricorso è infondata, e va dunque disattesa.

4. Nel merito, con il primo motivo di gravame la ricorrente lamenta che l’impugnato provvedimento sia stato assunto sulla base di una errata rappresentazione del quadro fattuale e normativo di riferimento, indotta da una valutazione parimenti errata resa dal Comune di Galatina nel parere n. 48/18.

La censura è fondata.

4.2. L’impugnato diniego di VIA si fonda sui seguenti profili di criticità, tutti rilevati dal Comune di Galatina, considerato dalla Provincia di Lecce quale ente portatore di interessi prevalenti in seno alla conferenza di servizi, a motivo della vicinitas del proposto impianto dal territorio comunale:

a) il sito di progetto è classificato nel PUG vigente, in parte “E3 – zone agricole” (come disciplinata dall’art. 5.2.4 delle NTA), in parte “D5 – Cave (art. 5.1.5 NTA), che disciplinano, rispettivamente, le destinazioni ammesse in zona E3 e in zona D5, e che non prevedrebbero la possibilità di insediamenti del tipo proposto;

b) la presenza del “Canale dell’Asso”, censito e tutelato nel vigente PPTR quale “ambito paesaggistico”, osterebbe alla realizzazione dell’opera in progetto;

c) infine, l’area all’interno della quale dovrebbe sorgere il sito è già caratterizzata dalla presenza di altre strutture operanti nella gestione dei rifiuti.

5. Ciascuno dei suddetti profili di criticità deve ritenersi errato, e/o non pertinente ai fini in esame.

Per quel che attiene alla censura sub a) (il contrasto con l’attuale normativa urbanistica), il Collegio rileva che:

– ai sensi dell’art. 5.2.4 delle NTA del PUG (che disciplina la zona E3 – Zone Agricole), in tale zona sono ammesse, tra l’altro, “…discariche di rifiuti solidi e simili”.

All’evidenza, tale previsione tecnica non solo non esclude, ma anzi ammette espressamente che all’interno dell’area considerata possano essere allocate “discariche di rifiuti solidi”, nonché attività a quest’ultima assimilate (“e simili”), tale dovendosi intendere l’attività di produzione di compost, per la cui produzione vengono notoriamente utilizzati residui biodegradabili (i.e: rifiuti) sia vegetali sia animali.

Alla stessa stregua, l’art. 5.1.5 (Zona D5 – Cave e relativa industria di trasformazione), prevede che: “Sono così tipizzate tutte le aree regolarmente autorizzate i cui ampliamenti possono essere assentiti a norma della L.R. 37/85”.

Dunque, tale previsione tecnica anzitutto si riferisce testualmente alle “Cave e relativa industria di trasformazione”, e non appare dunque riferirsi alla realizzazione di impianti di gestione e trattamento di rifiuti, come appunto nel caso in esame.

In secondo luogo, e in termini decisivi, detta previsione disciplina unicamente strutture già “regolarmente autorizzate”, e oggetto di ampliamento, e non trova dunque applicazione nel caso in esame, in cui si controverte in ordine alla fase – logicamente anteriore rispetto a quella dell’ampliamento – di realizzazione stessa dell’impianto.

Per tali ragioni, trattasi di previsione normativa inconferente nel caso di specie, e che pertanto non poteva essere assunta a fondamento del diniego.

Già soltanto per tali ragioni, l’impugnato diniego è infondato, essendo stato assunto sulla base di macroscopici – e di per sé determinanti – errori di fatto quanto all’individuazione della normativa urbanistica asseritamente ostativa alla realizzazione dell’impianto.

6. A ciò aggiungasi – per mere ragioni di completezza espositiva, risultando l’errore di cui sopra decisivo ai fini dell’annullamento dell’atto in esame – che anche gli ulteriori due profili di criticità sono da ritenersi inconferenti, e comunque non decisivi ai fini del disposto diniego. Invero:

– per quel che attiene al profilo sub b) (la presenza del “Canale dell’Asso”, bene paesaggisticamente tutelato dal vigente PPTR), è significativo osservare che la locale Soprintendenza – quale ente istituzionalmente preposto alla cura dei valori culturali e paesaggistici delle aree di sua pertinenza – nel corso delle varie conferenze di servizi non ha evidenziato alcun elemento ostativo alla realizzazione del sito in area prossima al “Canale dell’Asso”. Per tali ragioni, rimane oscura al Collegio l’ostensione di un profilo di criticità di tal fatta da parte di un ente (il Comune di Galatina) non solo non dotato ex professo di competenze di tipo paesaggistico, ma le cui valutazioni risultano smentite dall’ente preposto per legge alla tutela dell’intorno paesaggistico di riferimento (la locale Soprintendenza); ente che – si ribadisce – non ha, sul punto, sollevato alcuna obiezione quanto alla realizzazione del sito;

– per quel che attiene infine al profilo sub c) (la presenza di analoghe strutture operanti in zona), a prescindere dalla questione – dibattuta tra le parti – del se trattasi di strutture tuttora attive, ovvero già dismesse, è decisivo in questa sede osservare che non vi è alcuna valutazione tecnico-scientifica quanto al consumo del territorio (non si citano infatti le superfici già interessate dagli impianti in esame), nonché alla vicinanza dell’impianto dal più vicino centro urbanizzato, e alle ripercussioni negative che la sua realizzazione determinerebbe sulla salute pubblica. In definitiva, con affermazione criptica e al tempo stesso tautologica, si lascia intendere che l’impianto potrebbe essere dannoso per la salute pubblica, ma non si corrobora tale “suggestione” da alcun tipo di evidenza scientifica, volta a convalidarne l’assunto.

Per tali ragioni, è evidente l’illegittimità dell’impugnato diniego, essendo esso assunto sulla base di profili di criticità ora documentalmente errati [(i profili descritti sub a) e b)], ora generici e indimostrati [il profilo sub c)].

7. Ne consegue l’annullamento dell’atto impugnato, con assorbimento (di tipo logico: cfr, sul punto, C.d.S, AP n. 5/15) degli ulteriori profili di censura, con i quali la ricorrente lamenta, nell’ordine: a) la violazione della disposizione (art. 14-ter l. n. 241/90) secondo cui la determinazione conclusiva viene emessa alla luce delle posizioni prevalenti espresse in seno alla conferenza di servizi; b) l’illegittima concessione di un rinvio al Comune di Galatina, affinché quest’ultimo potesse rendere il proprio parere.

8. Le spese del giudizio nei confronti del Comune di Galatina e della Provincia di Lecce seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono invece giusti motivi per la loro compensazione nei confronti delle ulteriori Amministrazioni evocate in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

– dichiara l’estromissione dal giudizio della intimata Soprintendenza, nonché del Comando Provinciale dei VV.FF. di Lecce e dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale;

– accoglie, nel merito, il ricorso, e annulla per l’effetto l’atto impugnato.

Condanna solidalmente il Comune di Galatina e la Provincia di Lecce al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in € 2.500 per onorario, oltre rimborso C.U, spese generali e IVA come per legge.

Compensa le spese di lite nei confronti delle ulteriori Amministrazioni evocate in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2019 con l’intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario, Estensore

Andrea Vitucci, Referendario

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