23/07/2019 – Direttiva n. 1/2019, un utile vademecum sul collocamento delle categorie protette

Direttiva n. 1/2019, un utile vademecum sul collocamento delle categorie protette

di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale
Finalità e obiettivi
La direttiva raccoglie l’opportunità di dettare indirizzi applicativi e linee guida per una corretta ed omogenea applicazione della normativa in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette, tenuto conto dell’importanza del rispetto di norme che consentono di inserire i soggetti con disabilità nel mondo del lavoro e di assolvere alla funzione sociale di presa in carico degli stessi.
La finalità perseguita è quella di rendere più efficaci gli strumenti approntati dalla legge per i beneficiari del collocamento obbligatorio, in coerenza con gli artt. 3 e 4 Cost., la L. n. 68 del 1999, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con la L. n. 18 del 2009, il D.P.R. 12 ottobre 2017 che adotta il secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, la L. n. 183 del 2010 che ha rafforzato la garanzia del principio di parità e pari opportunità e il conseguente divieto di discriminazione, l’art. 57, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001 che impegna le pubbliche amministrazioni ad adottare tutte le misure per attuare le direttive dell’Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto dispone il Dipartimento della funzione pubblica.
La direttiva si occupa anche dell’estensione dei benefici che la L. n. 407 del 1998 riserva alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere e di coloro che siano morti per fatto di lavoro ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.
Premesse
Nel preambolo, il Ministro ricorda l’importanza del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), per il quale ha emanato contemporaneamente una diversa direttiva. Ricorda anche le novità introdotte con l’art. 39-quaterD.Lgs. n. 165 del 2001, che impone il monitoraggio sull’applicazione della L. n. 68 del 1999, i cui chiarimenti sono stati forniti con la nota prot. n. 7571 del 10 luglio 2018. E annuncia che è in corso di adozione il nuovo decreto interministeriale per la definizione del modulo per l’invio del prospetto informativo e per la definizione della periodicità e delle modalità di trasferimento dei dati.
Rammenta inoltre la figura del responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità, obbligatoria per le amministrazioni con più di 200 dipendenti. Il responsabile cura i rapporti col Centro per l’impiego per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, predispone gli accorgimenti organizzativi e propone le soluzioni tecnologiche per facilitare l’integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli, verifica l’attuazione del processo di inserimento.
Il Ministro suggerisce che il responsabile venga individuato, con apposito provvedimento, nell’ambito del personale con qualifica dirigenziale ovvero tra i dipendenti in posizione apicale, privilegiando il personale in possesso di adeguate competenze in materia di collocamento delle persone con disabilità e di politiche di inclusione e, in ogni caso, personale con spiccate capacità organizzative. Consiglia inoltre di pubblicare in “Amministrazione trasparente” il provvedimento di nomina, i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale del responsabile, il quale viene invitato a redigere una relazione annuale sull’attività svolta anche al fine di segnalare la necessità o l’opportunità di interventi correttivi a fronte delle eventuali criticità riscontraste per facilitare l’integrazione al lavoro delle persone con disabilità.
I soggetti
La titolare della Funzione pubblica riporta alla memoria le categorie protette cui si applica la L. n. 68 del 1999: persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% e i soggetti la cui capacità di lavoro sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo; invalidi del lavoro superiori al 33%; non vedenti o sordomuti; invalidi di guerra.
Le suddette persone, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato, purché abbiano cioè compiuto sedici anni e non abbiano raggiunto l’età pensionabile prevista dall’ordinamento per il settore pubblico. Rimangono fermi i requisiti generali di accesso all’impiego pubblico di cui all’art. 2D.P.R. n. 487 del 1994 e quelli specifici previsti dal bando di concorso.
Sottolinea il documento che, alla data di scadenza del bando, l’iscrizione nell’elenco e lo stato di disoccupazione sono presupposti necessari per il riconoscimento del titolo alla riserva di posti, nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino ad un massimo del 50% dei posti messi a concorso computando anche le altre riserve previste dalla legge.
Le quote sono fissate dall’art. 3L. n. 68 del 1999: 7% per i soggetti con più di 50 dipendenti; 2 lavoratori se occupano da 36 a 50 dipendenti; 1 lavoratore se occupano da 15 a 35 dipendenti. L’obbligo del rispetto della quota si applica a prescindere dalla necessità di procedere a nuove assunzioni. Le assunzioni nel limite della quota d’obbligo non vanno computate nel budget assunzionale e devono essere garantite sia in presenza di posti vacanti che in caso di soprannumerarietà.
Nella base di computo delle quote sono da considerare tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Sono esclusi i lavoratori occupati ai sensi della stessa L. n. 68 del 1999, quelli con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, con contratto di somministrazione, quelli assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili. I lavoratori assunti con contratto a tempo parziale sono computati per la quota di orario effettivamente svolto.
Sono esclusi dalla base di calcolo, anche se non assunti tramite collocamento obbligatorio, i lavoratori che, in costanza di rapporto di lavoro, divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60% (invalidi civili); i lavoratori che, successivamente all’assunzione, divengono invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale (invalidi del lavoro) con un grado di invalidità superiore al 33%; i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra o con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
È possibile assumere personale con disabilità a tempo determinato stipulando convenzioni con i Centri per l’impiego che abbiano ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla legge. Per effetto dell’art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, questi lavoratori usufruiscono del diritto di precedenza qualora abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in caso di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi.
È altresì possibile assumere con contratti part-time, che possono essere trasformati in full time nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e fuori dai limiti assunzionali se è correlata alla disponibilità della quota d’obbligo.
È inoltre possibile utilizzare il meccanismo della “compensazione”, che consente ai datori di lavoro pubblici di assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima Regione.
Al momento dell’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a presentare la richiesta di avviamento di lavoratori disabili all’ufficio provinciale entro 60 giorni dal momento in cui sorge l’obbligo di assunzione. Le inadempienze determinano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.
Nel caso trascorrano sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie protette, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell’obbligo, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’art. 5, comma 3-bis, L. n. 68 del 1999, al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
Qualora l’azienda rifiuti l’assunzione del lavoratore invalido, la Direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all’autorità giudiziaria, configurandosi la fattispecie dell’abuso e dell’omissione di atti d’ufficio ex artt. 323 e 328 c.p. L’attività ispettiva e l’irrogazione delle sanzioni siano esercitate sono appannaggio degli Ispettorati territoriali del lavoro, anche su segnalazione del servizio preposto al collocamento.
Le procedure
La direttiva ricorda le tre diverse modalità di assunzione dei soggetti con disabilità: 1) la chiamata numerica (mediante avviamento) per le categorie e i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo; 2) il concorso (con riserva di posti) per le altre qualifiche; 3) le convenzioni. È fondamentale, secondo il Ministro, che le amministrazioni individuino secondo il proprio fabbisogno del personale i posti da coprire con la quota d’obbligo dettagliandoli, ove possibile, nelle varie aree o categorie e posizioni economiche.
L’assunzione mediante avviamento avviene tramite chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento previa verifica della compatibilità della invalidità dell’interessato con le mansioni da svolgere e facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità. Trova ancora applicazione l’art. 16L. n. 56 del 1987.
Le richieste di avviamento da parte delle amministrazioni devono essere rese pubbliche mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. I Centri per l’impiego possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.
I Centri avviano i soggetti aventi titolo alla prova tendente ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni, secondo l’ordine di graduatoria di ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire. Le prove selettive devono essere espletate dall’amministrazione entro 45 giorni dalla data di avviamento a selezione e il loro esito deve essere comunicato anche ai Centri per l’impiego entro 5 giorni dalla conclusione della prova. Le prove selettive non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare solamente l’idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l’assunzione.
Per le assunzioni relative alle qualifiche per cui è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo i lavoratori disabili hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso. La riserva può essere prevista solo dalle amministrazioni che non hanno coperto la quota d’obbligo e nei limiti di completamento della stessa. Nei concorsi ad un solo posto, questo rimane riservato al disabile che risulti idoneo, atteso l’obbligo di copertura della quota.
Infine la convenzione, che può essere utilizzata come doppio canale per sostituire il reclutamento mediante avviamento per le qualifiche più basse in un’ottica di adempimento programmato della copertura della quota ovvero per effettuare un reclutamento mirato, con modalità selettive, riconducibili al concorso, per le qualifiche per le quali è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo.
Le convenzioni hanno infatti ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla legge e stabiliscono i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare, tenendo conto del fabbisogno, della programmazione di altri percorsi assunzionali, della quota d’obbligo.
Possono inoltre essere stipulate dagli uffici competenti con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l’avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, da effettuarsi in ambito pubblico sulla base dell’intesa adottata in Conferenza unificata il 16 novembre 2006, che ha ad oggetto lo svolgimento di tirocini formativi o di orientamento finalizzati all’assunzione dei disabili.
Le altre categorie protette
C’è una ulteriore categoria di soggetti tutelati dalla legge e in particolare dall’art. 18, comma 2, L. n. 68 del 1999, che non sono in condizioni di disabilità ma che, in quanto congiunti di soggetti deceduti per causa di invalidità ovvero congiunti di grandi invalidi e di profughi italiani rimpatriati, sono considerati dal legislatore meritevoli di tutela sotto il profilo del collocamento al lavoro: orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro diretta ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per la medesima causa; orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di guerra e di servizio, diretta ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per la medesima causa; coniugi e figli di soggetti che sono riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro; profughi italiani rimpatriati; testimoni di giustizia; orfani per crimini domestici; orfani di Rigopiano.
Questi soggetti, qualora risultino disoccupati e aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato. A loro è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari all’1%.
Le assunzioni dei predetti soggetti sono effettuate mediante richiesta di avviamento ai Centri per l’impiego, per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, ovvero attraverso la stipula di convenzioni anche per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto un requisito superiore alla scuola dell’obbligo. È altresì possibile il reclutamento mediante riserva nei concorsi pubblici.
Una ulteriore particolare categoria protetta è quella prevista dall’art. 1, comma 2, L. n. 407 del 1998, ossia le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi.
Questi soggetti possono essere iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio anche se non in possesso dello stato di disoccupazione. Le relative assunzioni possono avvenire nell’ambito della quota dell’1% e anche col superamento della stessa, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento e di quelli relativi alla dotazione organica, per chiamata diretta nominativa, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.
La direttiva si chiude col richiamo ad altre categorie protette:
– le vittime del dovere di cui all’art. 1comma da 562 a 564L. n. 266 del 2005, ossia i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; in operazioni di soccorso; attività di tutela della pubblica incolumità; causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. I benefici si estendono al coniuge, al figlio superstite ovvero ai fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti;
– i caduti sul lavoro, ovvero coloro che siano morti per fatto di lavoro o deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro;
– i testimoni di giustizia, secondo quanto dispone l’art. 7, comma 1, lett. h), L. n. 6 del 2018.

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