02/07/2019 – Tributi locali prescritti in 5 anni dalla notifica 

Tributi locali prescritti in 5 anni dalla notifica 

Italia Oggi Sette – 01 Luglio 2019
 
Va riconfermato il venir meno del diritto alla riscossione di quei tributi locali per i quali, a partire dalla data di notifica delle relative cartelle di pagamento che ne consacravano i crediti, non sia intervenuto alcun atto interruttivo nel termine dei 5 anni. È ciò che ha stabilito la Ctr di Bari nella sentenza n. 1171/04/2019. Originario oggetto di impugnazione era un avviso di mora pedissequo a cartelle per tributi locali notificato dall’ Agenzia entrate riscossione barese a un contribuente nei confronti del quale veniva contestato l’ omesso pagamento della Tari in favore del comune di Bari. In particolare, col ricorso, veniva eccepita la intervenuta prescrizione di quelle pretese tributarie.
Tale circostanza veniva infatti appurata dalla Ctp di primo grado che accoglieva infatti, seppur parzialmente, il ricorso. I giudici infatti lo dichiaravano inammissibile limitatamente ad alcune annualità per le quali ritenevano non ancora decorso il termine di prescrizione. Appellava perciò tale sentenza il contribuente, che insisteva per sull’ intervenuta prescrizione anche per quelle annualità escluse dai giudici di primo grado. Rilevava infatti a riguardo che le cartelle erano state notificate nell’ anno 2005 e non vi erano stati, da allora, atti interruttivi.
La stessa Ctr adita verificava, pertanto, come l’ avviso di mora impugnato era giunto al contribuente soltanto nel gennaio 2016 e quindi a crediti già caduti in prescrizione, dovendo accogliere l’ eccezione di parte. Ben evidenziavano quindi i giudici, richiamandosi alla Cassazione a Sezioni Unite del 2016, la n. 23397, che a nulla rilevava la mancata opposizione alle prodromiche cartelle di pagamento poiché, come affermato dagli ermellini l’ inutile decorso del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’ effetto sostanziale della irretrattabilità del credito senza determinare anche la c.d. «conversione» del termine di prescrizione più breve ex lege previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’ art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’ attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Veniva quindi accolto l’ appello e dichiarato prescritto il diritto a richiedere il pagamento del tributo erariale.
Premesso che con ricorso regolarmente depositato il contribuente impugnava l’ avviso di mora di cui in atti inviatogli da Equitalia relativo al mancato pagamento della tassa di smaltimento di rifiuti in favore del comune di Bari, eccependo la prescrizione della pretesa erariale. La Ctp accoglieva parzialmente il ricorso. In particolare il primo giudice dichiarava la inammissibilità del ricorso per quanto concerne il tributo non pagato per l’ anno 2000 ritenendo che non fosse ancora maturato il termini di prescrizione. La Ctp accoglieva per contro l’ eccezione di prescrizione per l’ anno 2005 in quanto non vi era prova della notifica nell’ anno 2007 come sostenuto da controparte. Orbene, ritiene il Collegio in grado di appello che vada accolta l’ eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente atteso che la cartella è stata notificata in data 4/6/2005, successivamente non sono stati notificati atti interruttivi e solo in data 15/1/2016 è stato notificato l’ avviso di mora impugnato. Al riguardo deve richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’ inutile decorso del termine perentorio per proporre opposizione, pur determinando la decadenza dall’ impugnazione, non produce effetti di ordine processuale con la conseguente inapplicabilità dell’ art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione che rimarrà quinquennale e non decennale come invece sostenuto dall’ Ufficio convenuto. (vedi da ultimo Cass. n. 23397/2016) La regolamentazione delle spese segue la soccombenza e viene svolta nella parte dispositiva P.Q.M. La IV commissione regionale di Bari accoglie l’ appello e dichiara prescritto il diritto a richiedere il pagamento dell’ imposta comunale di cui all’ avviso impugnato; per l’ effetto revoca la sentenza di primo grado nella parte de qua e la conferma per il resto condanna l’ appellato alla refusione delle spese processuali che liquida in 500,00 oltre accessori.

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