20/02/2019 – Mobilità volontaria e mantenere il trattamento economico dell’amministrazione di provenienza 

Mobilità volontaria e mantenere il trattamento economico dell’amministrazione di provenienza 

 

Questa Amministrazione Comunale (appartenente alla Regione Veneto) ha espletato una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza (cat. D1). E’ risultato idoneo un dipendente appartenente all’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia (Regione Friuli Venezia Giulia), inquadrato nella categoria PLB1. Si chiede di conoscere se il dipendente in questione ha diritto a mantenere il trattamento economico dell’amministrazione di provenienza e beneficiare, quindi, di un assegno ad personam per la differenza di trattamento economico tra PLB1 e D1. Se sì, detto assegno ad personam è assorbibile o non riassorbibile?

a cura di Federico Gavioli

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la Sent. n. 24122 del 2018 ha enunciato il seguente principio di diritto, applicabile a tutti i casi di mobilità volontaria fra enti pubblici: “La regola per cui il passaggio da un datore di lavoro all’altro comporta l’inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (articolo 2112 cod. civ.) è confermata, per i dipendenti pubblici, dal Decreto legislativo n. 165 del 2001articolo 30, che, nel testo risultante dalla modifica apportata dalla L. n. 246 del 2005articolo 16, comma 1 (applicabile ratione temporis) riconduce in maniera espressa il passaggio diretto di personale da Amministrazioni diverse alla fattispecie di “cessione del contratto” (art. 1406 cod. civile), stabilendo la regola generale dell’applicazione del trattamento giuridico ed economico compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell’Amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento salvi gli assegni ‘ad personam’ attribuiti al fine di rispettare il divieto di “reformatio in peius“‘ del trattamento economico acquisito, tra dipendenti dello stesso ente, a seconda della provenienza. Tale regola, da applicare anche nel caso di passaggio dalle dipendenze dall’Agenzia del Demanio alle dipendenze di una Amministrazione inserita nel sistema burocratico dello Stato, comporta che i suddetti assegni “ad personam” siano destinati ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell’Amministrazione cessionaria” (Cass. n. 18299 del 2017 e n. 169 del 2017).

L’ARAN ha affermato con un proprio documento che le tipologie di mobilità presenti, allo stato, nell’ordinamento del pubblico impiego sono disciplinate rispettivamente dagli art. 303334, e 34-bisD.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dalle disposizioni introdotte dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (art. 2, commi 11,12 e 13) volte a specificare la procedimentalizzazione delle misure di riduzione delle dotazioni organiche, prevedendo (art. 2, comma 11) una articolata modalità di individuazione dei dipendenti che, in applicazione delle misure riduttive, si trovino in situazioni di eccedenza o sovrannumero ed estendono, altresì, l’applicazione di tali modalità applicative anche al personale degli enti locali (art. 16).

Gli artt. 34, e 34-bis del citato D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “dispongono in maniera diversa rispetto all’articolo 30, in quanto disciplinano la cosiddetta mobilità obbligatoria e indicano la procedura da adottare, da parte delle amministrazioni, in caso di ricollocazione di dipendenti pubblici posti in disponibilità, quando, questi ultimi, non possono essere ricollocati presso la propria amministrazione od altre amministrazioni, a seguito di rilevate eccedenze dalla propria amministrazione, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, in applicazione dell’ art. 33 del predetto decreto. Pertanto, la caratteristica che connota questa norma risiede nella totale assenza di volontarietà da parte del dipendente che si appresta a transitare nei ruoli di altra amministrazione e per la rilevata presenza di esigenze di rideterminazione organica dell’amministrazione interessata, che utilizza la mobilità quale uno degli strumenti che lo stesso art. 33 mette a sua disposizione per la risoluzione delle crisi occupazionali da eccedenze e sovrannumero”.

Si ritiene che nel caso in esame, il dipendente abbia diritto al mantenimento dell’assegno ad personam; la mobilità volontaria realizzata dal dipendente dovrebbe comportare che gli assegni ad personam siano destinati a essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell’amministrazione cessionaria.

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