06/04/2019 – Il Codice della strada non vale per le aree private. Le eccezioni

Il Codice della strada non vale per le aree private. Le eccezioni

5 aprile 2019, di alm

Non si applicano le disposizioni previste per la circolazione sulle strade a uso pubblico

Cosa deve intendersi per “strada”? La domanda potrebbe sembrare banale e scontata, eppure non lo è da un punto di vista legale. Tutti noi percorriamo strade per spostarci da un posto all’altro. Per farlo dobbiamo osservare regole, rispettare prescrizioni e divieti che, in gran parte, sono evidenziati da cartelli e segnali e normati dal Codice. Non è sempre così, però. Ci sono strade e strade. E le cose cambiano a seconda della strada che si percorre. Cosa accade, ad esempio, quando si passa per una “strada privata?”. Che regole dobbiamo osservare? L’automobilista potrebbe trovarsi in confusione. E allora, in soccorso, viene un nuovo autorevole parere di Anci Risponde – lo storico servizio erogato da Ancitel a supporto dell’ente locale che deve amministrare il territorio (strade comprese), ma anche per i cittadini. In primo luogo – spiegano gli esperti del Servizio – ‘si definisce ‘strada’ l’area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”. Ciò è rilevante proprio ai fini dell’applicazione delle norme del CdS. Di conseguenza, tali norme non si applicano alla circolazione in area privata non aperta all’uso pubblico, che invece è disciplinata dal proprietario dell’area medesima. Ne consegue inoltre – che il Comune non possa regolamentare con propria ordinanza la circolazione nelle aree private a uso esclusivamente privato. C’è però un’eccezione. Alle aree private si applicano, comunque, l’art. 38, comma 10 del Codice e l’art. 75, comma 2 del Regolamento di esecuzione, i quali rispettivamente recitano: “Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all’uso pubblico. Nelle aree private non aperte all’uso pubblico l’utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento”. “I segnali sono obbligatori anche sulle strade e aree aperte a uso pubblico, quali strade private, aree degli stabilimenti e delle fabbriche, dei condomini, parchi autorizzati o lottizzazioni e devono essere conformi a quelli stabiliti dalle presenti norme; su tali strade, se non aperte all’uso pubblico, i segnali sono facoltativi, ma, se usati, devono essere conformi a quelli regolamentari”. Gli esperti di Anci Risponde sottolineano, infine, che lo stesso art. 38 al comma 13 sanziona “i soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10″, quindi anche la posa in opera della segnaletica non conforme a quella prescritta dal regolamento.

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