01/08/2019 – Il gestore di servizi pubblici è soggetto al diritto di accesso al pari della PA

Il gestore di servizi pubblici è soggetto al diritto di accesso al pari della PA

di Michele Nico – Dirigente amministrativo di Ente locale
Va riconosciuto il diritto di accesso agli atti nei confronti di un soggetto giuridico che esplica un servizio pubblico, dacché la relativa attività istituzionale ha carattere amministrativo e, in quanto tale, risulta esposta all’actio ad exhibendum ex articoli 22 e 23 della L. n. 241/1990.
Valgono, al riguardo, i principi ormai consolidati secondo i quali le regole dettate in tema di trasparenza della Pa e di diritto di accesso ai relativi atti si applicano a tutti i soggetti privati chiamati al disimpegno di compiti d’interesse pubblico.
Di conseguenza, il diritto di accesso ai documenti amministrativi riguarda non soltanto l’attività di diritto amministrativo, ma anche l’attività di diritto privato posta in essere dai gestori di servizi pubblici locali.
Sulla base di queste argomentazioni il T.A.R. Sicilia, Sez. II, sentenza 18 luglio 2019, n. 1809 ha ribadito la piena equiparazione alla Pa dei soggetti incaricati della gestione di servizi pubblici, sotto il profilo della trasparenza e del diritto di accesso agli atti assunti nell’esercizio della relativa attività d’impresa.
Nel caso di specie, la controversia vedeva in contrapposizione da un lato il direttore generale di una società partecipata dal Comune (affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio), da poco rimosso dall’incarico dirigenziale, e, dall’altro, la società e il socio pubblico in qualità di parti resistenti.
Il dirigente aveva chiesto tutti i verbali del Cda e tutti i verbali dell’assemblea dei soci aventi a oggetto le contestazioni mosse al suo operato, con la finalità di poter intraprendere ogni azione a tutela in ogni sede opportuna.
Il socio pubblico, a riscontro della suddetta istanza, forniva all’interessato il verbale di assemblea ove si era deliberato di recedere con effetto immediato dal contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato dal direttore generale, precisando però che la richiesta tendente ad avere copia delle attività ispettiva effettuate dalla Polizia Municipale, su espresso incarico del Sindaco, non poteva trovare accoglimento, in quanto afferente un esposto inoltrato alla Procura della Repubblica.
Di qui il ricorso al Tar Sicilia da parte funzionario, per ottenere l’ostensione integrale degli atti richiesti.
I giudici amministrativi, come si è detto, accolgono l’istanza, salvo la parte concernente l’accesso indiscriminato a tutti i verbali del Cda e tutti i verbali dell’assemblea dei soci riportati sui libri sociali, stante la genericità e l’indeterminatezza della richiesta riferita un numero indefinito di atti che non poteva consentire la necessaria verifica del rapporto di strumentalità tra l’interesse del richiedente e la documentazione di cui si chiedeva l’ostensione.
Per contro, è stato accolto il ricorso per l’accesso integrale a tutti allegati relativi alla seduta di assemblea ove si è discusso della revoca dell’incarico del direttore (compreso quindi l’esposto alla Procura della Repubblica), stante l’interesse qualificato in relazione ai provvedimenti disciplinari assunti dalla società, nonché per consentire al dirigente la possibilità di reagire in sede giurisdizionale.
Il collegio ha precisato al riguardo – in linea con un orientamento consolidato in materia – che “il soggetto che subisce un procedimento latu senso “di controllo” ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti utilizzati dall’amministrazione nell’esercizio del potere di vigilanza, compresi gli esposti e le denunce che hanno determinato l’attivazione di tale potere (…) non ostandovi neppure presunte esigenze di riservatezza o di segretezza”.
Con la pronuncia in esame trova conferma, in definitiva, il principio secondo cui anche nei confronti dei gestori dei pubblici servizi l’accesso agli atti deve ritenersi sempre consentito – tranne le eccezioni tassativamente previste dalla legge – giacché per tutti gli atti assunti nell’esercizio dell’attività amministrativa sussistono le esigenze di trasparenza, la quale agevola in concreto il perseguimento dei valori costituzionali.

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