31/10/2019 – Abusi edilizi di lieve entità: addio demolizione! TAR Calabria, sentenza n. 513/2019: incolpevole affidamento del privato è positivamente caratterizzato da piena conoscenza dello stato dei luoghi da parte della Pa

Abusi edilizi di lieve entità: addio demolizione! TAR Calabria, sentenza n. 513/2019: incolpevole affidamento del privato è positivamente caratterizzato da piena conoscenza dello stato dei luoghi da parte della Pa
di Riccardo Bianchini – Professionista – Avvocato
Pubblicato il 30/10/2019
L’incolpevole affidamento del privato può dirsi positivamente, ancorchè eccezionalmente, caratterizzato dalla piena conoscenza dello stato dei luoghi da parte della P.A. e dall’implicita attività di controllo dalla stessa effettuato in merito alla regolarità edilizia ed urbanistica.

Questo è quanto stabilito dal TAR Calabria-Reggio Calabria con la sentenza 26 giugno – 24 agosto 2019, n. 513 (testo in calce).

Un privato cittadino, destinatario  di un provvedimento di demolizione, relativo ad un ampliamento volumetrico di un immobile di cui era comproprietario, ricorreva al Tar denunciando l’illegittimità di tale provvedimento.
In particolare, deduceva: la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento relativamente all’ingiunzione impugnata; l’illegittimità del provvedimento per contraddittorietà degli atti, atteso che il Comune sarebbe stato portato a conoscenza delle ristrutturazioni apportate all’immobile.
Si costituiva la pubblica amministrazione, anzitutto precisando che  l’ordinanza di demolizione del manufatto non richiedeva una particolare motivazione in ordine alla sussistenza di uno specifico interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi, ancorché fosse decorso un considerevole lasso di tempo dalla commissione dell’abuso; la mera inerzia dell’Amministrazione nell’esercizio di un potere/dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non era idonea a far divenire legittimo ciò che era sin dall’origine illegittimo.
Tuttavia il Tar accoglieva il ricorso sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Accogliendo il secondo motivo di ricorso il Collegio motivava come segue.
In prima battuta, il Tar richiamava, l’Adunanza Plenaria, che  già aveva  chiarito che il decorso anche di un lungo tempo non è idoneo a far perdere  di per sé il potere dell’amministrazione di provvedere in quanto, se così fosse, si realizzerebbe una sorta di sanatoria “extra ordinem”, non potendo la distanza temporale tra l’abuso e la sua repressione giustificare la formazione di un legittimo affidamento. (cfr. Cons.St. sez. II, 24.6.19 n. 4315).
Riteneva tuttavia di dar conto che recentemente la giurisprudenza amministrativa ha apportato significative precisazioni sul tema del rapporto tra ordine di demolizione e legittimo affidamento.
In particolare, ha stabilito come di affidamento meritevole di tutela si possa parlare solo ove il privato, il quale abbia correttamente ed in senso compiuto reso nota la propria posizione all’Amministrazione, venga indotto da un provvedimento della stessa Amministrazione a ritenere come legittimo il suo operato; mentre non può certamente trovare risposta nell’ordinamento il caso, come quello di specie, in cui si commetta un illecito a tutta insaputa della stessa.
Affrontando una vicenda simile a quella in esame, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3372 del 4 giugno 2018 ha affermato quanto segue: “La risalenza nel tempo dell’abuso contestato, l’affidamento ingeneratosi in conseguenza del rilascio del titolo edilizio del locale (tecnico-deposito poi utilizzato come) garage, integrano, complessivamente considerati, altrettanti parametri oggettivi di riferimento da valutare, decorsi oltre quaranta anni dalla realizzazione dell’abuso, prima d’adottare la misura ripristinatoria ovvero da dover indurre il Comune a fornire adeguata motivazione sull’interesse pubblico attuale al ripristino dello stato dei luoghi”.
Nel caso in esame, dalle risultanze probatorie emergeva che  il Comune ben conosceva la situazione di abuso, già dal 1991, giacché in quell’epoca  quando ebbe a  permettere la ristrutturazione dell’immobile il privato cittadino non nascose alcunchè. A parere del Collegio, la piena conoscenza dello stato dei luoghi da parte della P.A. e l’implicita attività di controllo dalla stessa effettuata in merito alla regolarità edilizia ed urbanistica del manufatto in questione ha creato l’incolpevole  affidamento del privato.
Inoltre, rilevava il collegio  che il bene oggetto di abuso consisteva in un manufatto di modeste dimensioni ricadente in un cortile di proprietà esclusiva della ricorrente, intercluso alla pubblica via e destinato a vano cucina. In casi analoghi, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto illegittimo “ il provvedimento con il quale un Comune ha ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in relazione a un abuso edilizio (accertato 54 anni dopo la realizzazione) nel caso in cui lo stesso si traduca in una modifica di lieve entità, con sostanziale assenza di un pregiudizio all’interesse pubblico urbanistico e, pertanto, in mancanza di“ offensività” per l’interesse pubblico tutelato. Ciò che viene a mancare è proprio l’esistenza di un abuso rilevante, tale da giustificare l’irrogazione della sanzione edilizia” (cfr. Cons. St. sez. VI 28.5.18, n. 2237).
Alla luce di quanto sopra il Consiglio di Stato riteneva che  l’Amministrazione resistente debba necessariamente rivalutare, prima di riadottare una nuova ed eventuale misura demolitoria, il tempo trascorso, l’attività di controllo già implicitamente posta in essere quasi trent’anni fa e la preminenza dell’interesse pubblico in relazione all’entità e alla destinazione dell’opera da demolire.
Del resto, anche la giurisprudenza della Corte europea, intervenendo sulla compatibilità dell’ordine di demolizione con la CEDU, non ha mancato di sottolineare che il giudice nazionale deve sempre verificare se l’Amministrazione abbia esercitato i propri poteri valutando “caso per caso” se l’esecuzione dell’ordine possa incidere, in violazione del principio di proporzionalità, sul diritto all’abitazione, richiedendo in tal caso un obbligo particolare di motivazione (cfr. Corte eur.dir.uomo, 21 aprile 2016, ric.n. 46577/15).
Per tutti questi motivi il Tar accoglieva il ricorso.

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