31/05/2023 – Valutazione dei dirigenti, nuovi criteri

La verifica dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PIAO 2022 costituisce un elemento caratterizzante la valutazione dei dirigenti. Nella assegnazione degli obiettivi per l’anno 2023, nonché di conseguenza nella successiva valutazione, occorre tenere conto del vincolo dettato espressamente dalla normativa a che sia rispettato il termine di 30 giorni per la effettuazione dei pagamenti. Sono queste le principali novità di cui si deve tenere conto.

GLI OBIETTIVI DEL PIAO 2022

Nella effettuazione della valutazione della performance 2022 occorre tenere conto della introduzione del PIAO, che ha inglobato il piano della performance e che, per gli enti con più di 50 dipendenti in servizio, ingloba anche il “Valore Pubblico”. Negli enti si deve quindi tenere conto di queste prescrizioni sia per gli obiettivi assegnati, sia per le conseguenze concrete che si sono prodotte a seguito dell’attività amministrativa gli utenti e per i cittadini. 

Acquista un particolare rilievo il monitoraggio della condizione complessiva dell’ente. Appare necessario che un primo gruppo di indicatori sia riferito alla condizione finanziaria dell’ente, come ad esempio:

la incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente;

la incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente;

la incidenza della quota libera, accantonata e vincolata nell’avanzo di amministrazione;

la incidenza dei nuovi residui attivi di parte corrente sullo stock residui attivi di parte corrente;

la incidenza degli investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale;

la incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti;

la incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi;

la incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente;

la condizione di ente strutturalmente deficitario.

Vanno utilizzati inoltre indicatori che misurano la qualità delle attività amministrative, come il tasso di raccolta differenziata, il numero di posti disponibili, la lunghezza delle piste ciclabili, le percentuali di bambini frequentanti gli asili nido e le scuole materne, i frequentatori delle biblioteche e dei musei, gli utenti degli impianti sportivi, il numero di certificazioni anagrafiche rilasciate on line, il numero di pagamenti effettuati on line, i visitatori del sito internet e dei social dell’ente, i tempi medi di conclusione dei procedimenti amministrativi, gli esiti delle cd customer satisfaction, il ricorso alle carte dei servizi, le risultanze dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, l’indicatore di rispetto dei vincoli di trasparenza.

Si suggerisce infine di utilizzare indicatori mirati alla verifica della efficacia della gestione delle risorse umane, quali il livello di benessere organizzativo del personale, la quantità di ore medie procapite di formazione del personale, i tassi di assenza, la utilizzazione del lavoro agile.

IL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO

Sulla base delle previsioni dettate dal comma 2 dell’articolo 4 bis del d.l. n. 13/2023, “le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del dlgs n. 165/2001, nell’ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonchè ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento .. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del d.l. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64/2013”. 

E’ questa l’ultima, in ordine temporale, disposizione dettata dal legislatore per impegnare le PA al rispetto dei tempi di pagamento.

Ricordiamo che l’articolo 4 del d.lgs. n. 231/2002, sulla scorta dei principi comunitari, ha disposto che tutte le PA devono dare corso al pagamento delle proprie fatture entro i 30 giorni successivi alla ricezione, termine che per gli enti del servizio sanitario nazionale sono invece fissati in 60 giorni. Stante il cronico ritardo delle PA, il legislatore è più volte intervenuto per sanzionare le PA inadempienti. Basta ricordare che sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 9 del d.l. n. 185/2008 le PA devono dare corso alla certificazione dei crediti vantati nei loro confronti e che il mancato rispetto di questa prescrizione determina la sanzione del divieto di effettuare assunzioni di personale.

Sulla base della previsione del d.l. n. 13/2023 occorre prevedere che almeno il 30% della retribuzione di risultato sia collegato al raggiungimento dell’obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento.

La norma è dettata per tutte le PA e, di conseguenza, si applica anche ai comuni, alle regioni, alle città metropolitane ed alle province, nonché agli altri enti locali ed agli enti regionali.

Essa deve essere considerata come immediatamente operativa, quindi non è sottoposta alla condizione che gli enti modifichino la propria metodologia di valutazione.

La disposizione si applica alle valutazioni del 2023 ed alla erogazione della indennità di risultato per tale anno. Gli enti possono tanto assegnare questo obiettivo, avendo cura che esso pesi per almeno il 30% nella valutazione complessiva, quanto disporre che la erogazione della indennità di risultato sia subordinata al rispetto dei tempi di pagamento delle PA, con una decurtazione della stessa fino al 30% nel caso in cui questo vincolo non sia effettivamente rispettato. E’ questa una opzione che si deve considerare rimessa alla autonomia delle singole amministrazioni. 

Si deve inoltre evidenziare che la disposizione è, a parere di chi scrive, applicabile anche a coloro che, negli enti senza dirigenti, sono stati individuati come destinatari di incarichi di elevate qualificazioni e che, quindi, svolgono i compiti dirigenziali, quindi ai responsabili.

Si deve ricordare che la normativa impone ai soggetti pubblici di prevedere necessariamente obiettivi di semplificazione e snellimento della propria attività amministrativa, nonché di ampliamento del ricorso agli strumenti informatici e telematici, ivi compresa la digitalizzazione. 

Appare necessario conclusivamente ricordare che il legislatore ha assegnato agli organismi di valutazione compiti di controllo del rispetto di numerosi vincoli legislativi, quali la effettiva trasmissione alla cd anagrafe della Funzione Pubblica dei dati sugli incarichi conferiti e su quelli autorizzati ai propri dipendenti, il rispetto dei vincoli alle assunzioni flessibili. In tale ambito si deve prestare una specifica attenzione alla verifica del rispetto degli obblighi dettati in materia di trasparenza, dando attuazione alle previsioni dettate dall’Anac, previsioni che per il 2023 sono state radicalmente modificate.

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