31/05/2016 – Per i diritti di rogito contesi dei segretari somme da «impegnare» ma da non erogare senza giurisprudenza consolidata

Per i diritti di rogito contesi dei segretari somme da «impegnare» ma da non erogare senza giurisprudenza consolidata

di Arturo Bianco

 

Due a due per il pagamento dei diritti di rogito ai segretari che sono dirigenti nei Comuni privi di dirigenti e due ad uno per il loro pagamento in questi Comuni ai vicesegretari. Questa, per dirla in termini calcistici, è la condizione attuale dei pareri sull’erogazione dei diritti di rogito. In queste condizioni la cosa più ragionevole per le amministrazioni è quella di calcolare l’ammontare delle risorse per i diritti di rogito e di non erogarle concretamente. 

Le certezze

Prima di riassumere lo stato attuale delle interpretazioni, riassumiamo i punti chiari e su cui non vi sono dubbi interpretativi. In primo luogo, è acquisito che i diritti di rogito non possono essere erogati negli enti con la dirigenza. In secondo luogo, si può ritenere consolidato che fino alla entrata in vigore di un diverso tetto fissato dal contratto nazionale, questi compensi vanno calcolati nell’intera somma incassata dall’ente e non più nel 67,5% previsto dalla precedente normativa; nel corso dell’anno i compensi possono essere percepiti entro il tetto di 1/5 del trattamento economico in godimento. Si deve chiarire se in queste risorse, oltre agli oneri riflessi, è prevista anche l’Irap.

Le incognite 

Veniamo ai dubbi sulla corresponsione dei diritti di rogito ai segretari inquadrati come dirigenti, cioè quelli di fascia A e B, nei Comuni privi di dirigenti. In senso positivo vanno la sentenza del Tribunale di Milano 1539 del 18 maggio 2016 e le indicazioni che si ricavano dalla sentenza della Corte Costituzionale 75/2016(si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 14 aprile). Si deve sottolineare che la sentenza dei giudici del lavoro milanesi è molto netta nel prevedere il diritto alla corresponsione di questi compensi e bacchetta in modo molto elegante ma duro le indicazioni della magistratura contabile: «Un’interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell’intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un’operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica». In senso negativo, ritenendo che solo i segretari non dirigenti, cioè quelli di fascia C, hanno diritto a percepire questi compensi, va soprattutto la deliberazione 21/2015 della sezione Autonomie della Corte dei conti. I suoi contenuti sono stati di recente rilanciati, anche se in modo indiretto, sia dal parere 49/2016 della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Liguria sia dal parere 26297/2016 della Ragioneria generale dello Stato (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 16 maggio).

Il problema dei vicesegretari

La scelta più opportuna per le amministrazioni sembra essere, alla luce del divieto di estensione del giudicato in materia di lavoro pubblico, anche nel caso di sentenze definitive, quella di calcolare le somme che spettano ai segretari e di attendere per la loro concreta corresponsione il consolidarsi delle interpretazioni. 

Simile il quadro sulla possibilità di erogare i diritti di rogito ai vicesegretari che sostituiscono i segretari di fascia A e B nei Comuni privi di dirigenti. Questa possibilità è ammessa dalle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti delle Marche (90/2016) e Liguria (49/2016). Alla base di questa conclusione c’è la constatazione che il dettato legislativo non ha abrogato le norme contrattuali che consentono l’erogazione. In senso contrario va il parere 26297/2016 della Ragioneria generale dello Stato: la motivazione è data dall’impostazione per cui il venir meno della possibilità per i segretari di fascia A e B nei Comuni privi di dirigenti di percepire il compenso determina automaticamente la caduta della stessa possibilità per i loro sostituti. Anche in questo caso appare opportuno calcolare questi compensi ed attendere, prima della concreta corresponsione, la definizione in modo consolidato del quadro interpretativo. 

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