31/03/2022 – Svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell’Ente in modalità telematica.

Estremi nota parere
     Protocollo 13721
     Data 25/03/2022
Estremi quesito
     Anno 2022
Oggetto

Svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell’Ente in modalità telematica.

         
 

1) In previsione della prossima cessazione dello stato emergenziale, rientra nell’autonomia di ciascun ente locale prevedere in sede regolamentare la possibilità di utilizzare, in via ordinaria, la modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell’ente da remoto oppure anche la modalità mista (in presenza e on line). 2) Gli enti locali possono far approvare il regolamento, contenente le sole disposizioni afferenti le modalità di funzionamento delle sedute della giunta, dall’organo stesso, sulla base del potere di autoregolazione che ciascun organo collegiale possiede, o dal consiglio, in stretta aderenza al dettato normativo di cui all’art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000, che riconosce in capo a tale organo la competenza all’approvazione dei regolamenti (salva l’ipotesi di cui all’articolo 48, comma 3, TUEL, afferente all’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza giuntale).

Testo completo del parere

Il Comune chiede un parere relativo alla possibilità di introdurre, mediante regolamento, la possibilità che le sedute del consiglio comunale e della giunta possano tenersi, in via ordinaria, in modalità telematica. In caso di risposta positiva al primo quesito chiede quale sia l’organo competente all’adozione del regolamento volto a disciplinare il funzionamento della giunta comunale. 

In relazione al primo quesito posto si fornisce risposta positiva. 

Come affermato da questa Direzione centrale nella nota prot. n. 12720/2022, trasmessa a tutti i Comuni della Regione in data 21 marzo 2022, « Con riferimento alla possibilità per gli organi collegiali degli enti locali di continuare a riunirsi in modalità telematica anche successivamente alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, si osserva che, ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.”. 

Sussiste quindi un’ampia autonomia regolamentare in ordine alla disciplina da parte del consiglio comunale e della giunta delle modalità di svolgimento delle proprie sedute. 

Si precisa, al riguardo, che il legislatore regionale, con l’art. 11 della legge 13 marzo 2020, n. 3 recante “Prime misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID–19”, nel prevedere la possibilità per gli enti locali della regione, nel rispetto dell’autonomia degli stessi, di procedere allo svolgimento delle sedute in modalità telematica, ha inteso sopperire all’eventuale assenza di specifiche norme regolamentari, adottate da ciascuna amministrazione, che già consentissero forme di tenuta delle adunanze diverse da quella in presenza. 

Ne consegue che, in previsione della prossima cessazione dello stato emergenziale, rientra nell’autonomia di ciascun ente locale prevedere in sede regolamentare la possibilità di utilizzare la modalità di svolgimento delle sedute da remoto oppure anche la modalità mista (in presenza e on line).». 

La possibilità che le sedute degli organi comunali si tengano, in via ordinaria, in modalità telematica è stata riconosciuta dal Ministero dell’Interno[1] il quale ha affermato che “le sedute del consiglio in videoconferenza sono una riproposizione virtuale del consiglio tenuto in presenza” e che il regolamento per il funzionamento del consiglio può contemplare “in via ordinaria la possibilità di tenere le riunioni dell’organo in videoconferenza”. 

Nello stesso senso si è espressa anche la dottrina, la quale ha rilevato che per la regolazione delle sedute da remoto “sono più che sufficienti […] le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), che riguardano ogni aspetto del funzionamento delle p.a., comprese le sedute degli organi collegiali e, soprattutto, le indicazioni contenute negli articoli 6, 7 e 38 del dlgs 267/2000[2]: il primo attribuisce agli statuti la funzione di dettare i criteri generali per il funzionamento e l’organizzazione; il secondo assegna ai regolamenti il compito di tracciare le regole concrete, nel rispetto dei criteri generali dello statuto; il terzo, in particolare, attribuisce al regolamento sul funzionamento del consiglio la disciplina specifica del consiglio. A sua volta la giunta può regolamentare il proprio funzionamento. La norma attribuisce agli enti la più ampia autonomia decisionale e non può che essere così.”[3]. 

Con riferimento alla seconda questione posta, concernente l’individuazione dell’organo competente all’approvazione del regolamento di funzionamento della giunta comunale, si osserva come la prassi lo individua ora nel consiglio comunale ora nella giunta: la mancanza di unanimità su tale questione discende dal differente iter argomentativo – ricostruttivo utilizzato per supportare l’una impostazione piuttosto che l’altra: l’orientamento che individua il consiglio comunale come organo competente all’approvazione del regolamento sul funzionamento della giunta si àncora al testuale dato normativo contenuto nell’articolo 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000, secondo cui il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) […] regolamenti salva l’ipotesi di cui all’articolo 48, comma 3” afferente all’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza giuntale. 

Secondo l’altra impostazione, compete alla giunta, nel rispetto dei principi previsti dallo statuto, l’adozione del regolamento sull’organizzazione del proprio funzionamento, sulla base del potere di autoregolazione che ciascun organo collegiale possiede. 

In tal senso si è espresso anche il Ministero dell’Interno, il quale ha affermato che “L’articolo 7 del medesimo decreto legislativo nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, consente l’adozione di regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare … per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni. Il citato decreto n.267/00, altresì, prevede all’art. 38, comma 2, la disciplina regolamentare per il funzionamento dei consigli comunali, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto. Analoga espressa disposizione non sussiste per la regolamentazione dei lavori della giunta, che, comunque, è resa implicitamente dal citato articolo 7”[4]. 

Si riportano, inoltre, le considerazioni di certa dottrina che, con riferimento alla disciplina applicabile alle istituzioni collegiali, ha affermato che “essa è in parte eteronoma, imposta cioè ab externo da norme legislative e in parte autonoma in quanto dettata dal collegio stesso nell’esercizio di una potestà regolamentare di tipo organizzatorio.[5]”. Ancora, è stato affermato che: “Non sempre le norme disciplinano in modo completo l’organizzazione dei collegi, ma è convincimento diffuso che, per principio, ogni collegio possa adottare regolamenti interni di organizzazione e di funzionamento[6]”. 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, in assenza di pronunce giurisprudenziali sulla tematica in riferimento, si ritiene che gli enti locali possano far approvare il regolamento, contenente le sole disposizioni afferenti le modalità di funzionamento delle sedute della giunta, dall’organo stesso (sulla base del potere di autoregolazione che ciascun organo collegiale possiede) o dal consiglio (in stretta aderenza al dettato normativo). 

   
Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto