30/09/2020 – Affidamenti diretti – RDO (richiesta di offerta) al prezzo più basso

Affidamenti diretti – RDO (richiesta di offerta) al prezzo più basso
Questa stazione appaltante (ente regionale) intende sfruttare le occasioni di semplificazione della nuova normativa “DL semplificazioni” e procedere ad affidamenti diretti, solitamente per importi di 40/50 mila euro al massimo, relativi al rinnovo dei software aziendali. E’ possibile procedere con RDO (richiesta di offerta) al prezzo più basso?
a cura di Simone Chiarelli
 
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 178 del 16 luglio 2020) ha introdotto una serie di misure di semplificazione procedurale degli appalti, soprattutto con riferimento agli affidamenti diretti che, alla data di entrata in vigore, sembravano consentire la soluzione prospettata (anche se non vi era unanimità di interpretazione) in quanto l’art. 1 del Decreto disponeva “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso”. Il mancato richiamo alle previsioni dell’art. 93 del codice degli appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) era stato da taluno inteso come deroga all’obbligo del criterio della dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i casi da esso contemplati.
In sede di conversione in legge la questione è stata risolta introducendo l’inciso Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, ((fermo restando quanto previsto dall’art. 95, comma 3, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,)) …. con ciò mantenendo l’obbligo dell’OEPV per:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’art. 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a);
b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
In questa ottica non vi sono più margini per la semplificazione prospettata nel quesito.

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