30/08/2022 – Come pesare i criteri di valutazione per le progressioni verticali nel periodo transitorio

QUI L’ARTICOLO

 

L’articolo 13, comma 6, del Ccnl Funzioni Locali (ancora in fase di preintesa) prevede che entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza.

La tabella C è la seguente:

Progressione tra categorie Requisiti
da Area degli Operatori all’Area degli Operatori esperti a) assolvimento dell’obbligo scolastico e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’area degli Operatori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione, opportunamente valutabile;
da Area degli Operatori esperti all’Area degli Istruttori a) diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ed opportunamente valutabile; oppure b) assolvimento dell’obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell’area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ed opportunamente valutabile;
da Area degli Istruttori all’Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione a) laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ed opportunamente valutabile; oppure b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell’area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ed opportunamente valutabile.

Il comma 7 dell’articolo 13 fornisce indicazioni su come impostare le procedure valutative: “Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto), i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%:

a) esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato;

b) titolo di studio;

c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali”.

Un modo per ripartire i punteggi tra i vari criteri di valutazione, provando anche a scomporli, così da creare una serie di sottocriteri può essere il seguente.

Intanto, occorre fissare il peso tra i tre criteri principali, ricordando che non si può andare mai sotto il 20%:

    100
Criteri Peso % Punti
a) esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato; 50% 50
b) titolo di studio; 30% 30
c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali 20% 20

Riteniamo alquanto discutibile misurare le progressioni in relazione ai corsi di formazione frequentati. La formazione continua è un diritto/dovere; quel che fa acquisire professionalità è un sistema certificato di rilevazione delle maggiori competenze, non un titolo formativo.

In ogni caso, l’indicazione del Ccnl dovrà essere rispettata; meglio, allora, destinare alla voce formazione il minimo.

Per quanto riguarda le competenze, per disaggregare il punteggio massimo può essere utile riferirsi ai recenti pareri Aran, riferiti al comparto Funzioni Centrali, che danno indicazioni su cosa osservare:

max punti 50 Punti      
  % max              
competenze espresse in ambito lavorativo basata sulle risultanze della valutazione di performance – triennio 67% 34 sotto media in media sopra media eccellenza
      0 15-19 20-29 30-34      
assessment 24% 12 insufficiente sufficiente buono ottimo
      0 4 8 12      
incarichi di mansioni superiori 7% 4 No Sì suff Si buono Sì ottimo
      0 1 2 4      

Per i titoli di studio, una griglia appare più facile. Nella seguente, le ultime due righe presentano punteggi aggiuntivi rispetto a quelli connessi ai titoli accertati:

max 30
diploma 10
diploma attinente 15
laurea triennale 20
laurea specialistica 25
Post diploma 2
Post laurea 5

Infine, le competenze connesse a percorsi formativi possono essere disaggregate come segue:

max 20        
  max        
percorsi formativi 5      
percorsi formativi certificati, con valutazione 10
competenze attestate in ambito lavorativo 5
abilitazione professionale 5    

Come indica il Ccnl, una similare metodologia è oggetto di confronto. Non occorre, dunque, sottoscrivere alcun accordo, ma mettere le parti sindacali in condizione di discutere della proposta con l’amministrazione in una serie di sessioni per una durata non superiore a 30 giorni, nella quale esprimere osservazioni e fornire suggerimenti. La PA può rigettare o accogliere tutte o parte delle osservazioni e proposte. E’ da notare che il nuovo Ccnl cancella dal confronto la previsione secondo la quale “Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse”, presente nell’articolo 5, comma 2, ultimo periodo, del Ccnl 21.5.2018. Non occorre, quindi, redigere alcun verbale e meno che mai è necessario esso sia “controfirmato” dalle parti: poiché il confronto non sbocca in un accordo, non vi sono documenti comuni da sottoscrivere.

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