30/06/2022 – L’astratta possibilità di un nuovo provvedimento amministrativo sfavorevole al ricorrente vittorioso nel processo non consente, di per sé, la compensazione delle spese.

Processo amministrativo – Spese del giudizio – Compensazione – Gravi ed eccezionali ragioni – Astratta possibilità di un nuovo provvedimento sfavorevole al ricorrente – Non rientra

L’astratta possibilità che, in seguito della sentenza di annullamento, l’amministrazione si ridetermini nuovamente in senso sfavorevole al ricorrente vittorioso nel processo, non rientra tra i casi di compensazione delle spese di lite, pur se ampliati dalla Corte costituzionale, con la sentenza 19 aprile 2018, n. 77, che ha dichiarato la illegittimità dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

C.G.A., sez. giur., 16 giugno 2022, n. 693 – Pres.ed Est. De Nictolis

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto