30.05.2015 – Il segretario verbalizza

Il segretario verbalizza

Italia Oggi

Venerdì, 29 Maggio 2015

Qual è la corretta modalità di verbalizzazione delle sedute di consiglio comunale, qualora l’ ente non sia dotato di regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e lo statuto non rechi indicazioni sulle modalità di verbalizzazione? In tal caso, può ritenersi corretta la proceduta adottata dal segretario comunale, volta a supplire a tale carenza, consistente nella registrazione e trascrizione integrale della discussione e nella pubblicazione della stessa sull’ albo pretorio online e sul sito web istituzionale? L’ adozione del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale è riservata, ai sensi dell’ art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00, all’ autonomia dell’ ente. Tale strumento, da adottare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è necessario per il corretto funzionamento del consiglio, proprio per l’ ampia serie di istituti da regolamentare, e per il superamento della disciplina transitoria di cui all’ art. 273, comma 6 del citato decreto legislativo. Nelle more di una disciplina autonoma, il Tar Lazio, I Sez. con sentenza 10 ottobre 1991, n. 1703, ha stabilito che «il verbale, ?, non attiene al procedimento deliberativo, che si esaurisce e si perfeziona con la proclamazione del risultato della votazione, ma assolve ad una funzione di mera certificazione dell’ attività dell’ organo deliberante». Tale strumento «? ha l’ onere di attestare il compimento dei fatti svoltisi al fine di verificare il corretto «iter» di formazione della volontà collegiale e di permettere il controllo delle attività svolte, non avendo al riguardo alcuna rilevanza l’ eventuale difetto di una minuziosa descrizione delle singole attività compiute o delle singole opinioni espresse. D’ altra parte deve aggiungersi che il verbale della seduta di un organo collegiale, quale il consiglio comunale, costituisce atto pubblico che fa fede fino a querela di falso dei fatti in esso attestati» (Conforme Consiglio di stato, Sez. IV, 25/7/2001, n. 4074). Atteso che il presidente del consiglio comunale, in base all’ articolo 39 del richiamato Tuoel, ha poteri di convocazione nonché di direzione dei lavori e delle attività del consiglio che potrebbero comportare la possibilità di fornire istruzioni in merito opportunamente condivise dal consiglio comunale, la «cura delle verbalizzazioni» delle sedute del consiglio e della giunta sono riservate, ai sensi dell’ art. 97, comma 4 del citato decreto legislativo n. 267/00, direttamente al segretario comunale. CONTROFIRMA DELLE DELIBERE È legittimo il rifiuto, da parte di un consigliere comunale anziano, di controfirmare due deliberazioni consiliari dopo aver regolarmente sottoscritto i relativi verbali delle due sedute consiliari? L’ articolo 38 del decreto legislativo n. 267/00 al comma 2 dispone che «il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento», mentre il comma 3 prevede che «i consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa». Nessuna particolare indicazione è contenuta nel citato decreto legislativo in ordine alla sottoscrizione delle deliberazioni, essendo invece prevista, all’ art. 124 la sola obbligatorietà della pubblicazione di tali atti all’ albo pretorio. Occorre, pertanto rinviare alle disposizioni interne di cui l’ ente si è dotato, in virtù proprio del rimando di cui all’ art. 38, nonché alle disposizioni di carattere generale. Nel caso di specie, lo statuto comunale demanda la sottoscrizione del verbale di riunione di consiglio al segretario comunale, al sindaco ed al consigliere anziano. Tali soggetti sottoscrivono anche le deliberazioni comunali. Il regolamento consiliare, inoltre, ribadisce che il verbale delle adunanze è firmato dal presidente, dal consigliere anziano e dal segretario comunale. Lo stesso regolamento non contiene alcuna norma che disciplini la sottoscrizione delle deliberazioni; tuttavia, l’ obbligo di firma delle deliberazioni anche da parte del consigliere anziano scaturisce proprio dallo statuto comunale che dispone testualmente che le deliberazioni del consiglio comunale sottoscritte dai soggetti tra i quali rientra anche il consigliere anziano. La sottoscrizione del provvedimento deliberativo, ai fini della pubblicazione, assume una mera funzione certificativa della regolarità formale dell’ atto.

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