30/04/2019 – Per i premi ai tecnici da rifare integrativo e regolamento  

Per i premi ai tecnici da rifare integrativo e regolamento  

di Tiziano Grandelli, Mirco Zamberlan – Il Sole 24 Ore – 29 Aprile 2019

Dal 19 aprile i tecnici pubblici festeggiano il ritorno dei “loro” incentivi. Con l’ entrata in vigore del decreto sblocca-cantieri è stato rimodificato il Codice degli appalti, inserendo nuovamente i progettisti fra i destinatari dei premi collegati alle funzioni tecniche. La telenovela dei compensi registra un’ altra puntata. Come si ricorderà, con l’ approvazione del Dlgs 50/2016 erano stati messi alla porta una serie di soggetti che, storicamente, annoveravano nella loro busta paga compensi i quali, nel corso del tempo, hanno modificato la loro denominazione (incentivi Merloni, «per la progettazione»), ma non la loro sostanza: ai dipendenti pubblici che progettavano spettava anche una quota di retribuzione legata all’ opera da realizzare.

Con il nuovo Codice degli appalti si sposta l’ attenzione sulle fasi di programmazione e controllo della spesa e, quindi, anche gli incentivi vanno a premiare i soggetti che gestiscono queste funzioni. Ovviamente i tecnici mal digeriscono il cambio di rotta e, alla prima occasione utile, con un colpo di coda, spazzano via i supervisori di budget e consuntivi e li sostituiscono con i progettisti.

Fin qui la storia. Ma ora, in pratica, cosa succede? Sicuramente i tecnici non possono presentarsi alla cassa per la riscossione già da domani. Lo stesso Dlgs 50/2016 disegna un iter ben preciso che gli enti devono rispettare per poter liquidare i compensi. Innanzitutto devono riprendere in mano i propri regolamenti e adeguarli alla nuova norma. L’ operazione deve però essere preceduta da una sessione di contrattazione decentrata integrativa, dove vanno stabiliti le modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi.

Al regolamento, oltre a recepire quanto deciso nell’ integrativo, spetta una funzione importante: decidere la percentuale da applicare all’ importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara per ottenere il fondo che va a finanziare, per l’ 80%, i compensi in questione. Percentuale che non può essere superiore al 2%. E come tutte le modifiche che si rispettino, l’ intervento normativo non è accompagnato da una norma transitoria, che regolamenti il passaggio dalla vecchia disciplina a quella nuova. Quindi? Sicuramente basta attendere qualche mese e potremmo trovare fiumi di pareri da parte delle sezioni regionali della Corte dei Conti le quali, chiamate a rispondere ai quesiti delle amministrazioni, forniscono indirizzi purtroppo non sempre univoci.

Come spartiacque si può infatti pensare all’ espletamento delle gare di appalto, considerato che sono il perno su cui poggia l’ incentivo, oppure al momento in cui viene svolta l’ attività compensata dall’ incentivo. Anche a questo proposito, nel tempo, i magistrati contabili hanno abbracciato tesi differenziate. Su una linea sembrano ormai concordi i vari interpreti istituzionali: la liquidazione degli incentivi non può avvenire in assenza del regolamento; ma, una volta approvato l’ atto, si può procedere al pagamento anche di quelle somme accantonate in precedenza, in quanto si riferiscono a gare o attività svolte dopo l’ entrata in vigore della norma e prima dell’ approvazione del regolamento.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto