30/01/2019 – revoca del bando di gara: ampia potestà della pubblica amministrazione

Revoca del bando di gara: ampia potestà della pubblica amministrazione

 

QUI la sentenza del TAR Calabria 26 gennaio 2019, n. 176

 

“7.4. Nel caso in esame, l’atto di revoca appare congruamente motivato, avendo l’amministrazione enunciato sopravvenuti motivi di interesse pubblico sufficienti alla sua adozione, contestualmente alla rivalutazione dell’interesse pubblico originario. Appare insomma plausibile e non illogica o pretestuosa, in ragione dei “tempi intercorsi” dall’avvio della procedura, la necessità di “procedere alla complessiva revisione del piano economico e finanziario posto a base di gara” e ciò anche al dichiarato e concorrente scopo di “migliorare ulteriormente il sistema di gestione dei Cimiteri comunali”.

8. L’avvenuto riconoscimento della legittimità della revoca non contraddice l’eventualità di un risarcimento per responsabilità precontrattuale, fondandone, anzi, la condizione imprescindibile (Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 settembre 2011, n. 5002). Non appare dubbio che qualora sia stato proprio un fatto della pubblica amministrazione a determinare la situazione rilevante per l’adozione del provvedimento di revoca, la revoca stessa, adottata in presenza dei presupposti di legge, è comunque legittima, ma la P.A. può essere chiamata a rispondere di eventuali pregiudizi causati al privato a titolo risarcitorio (ove si riscontri l’elemento soggettivo del dolo o della colpa: in tal senso v. Consiglio di Stato, Sez. V, 11 giugno 2018, n. 3602), ciò che è puntualmente avvenuto nel caso di specie, in cui il Consorzio ricorrente assume che l’inerzia e la negligenza della stazione appaltante nella nomina della commissione sia, in definitiva, la ragione ultima del pregiudizio derivante dal sopravvenuto venir meno della commessa e valga a fondare la responsabilità precontrattuale del comune.”

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