29/09/2018 – Parola al regolamento  Quale normativa deve essere applicata, per l’ elezione del presidente del consiglio comunale, qualora emergano differenze tra la disciplina statutaria e quella regolamentare dettata, in materia, dall’ ente locale?

Parola al regolamento 

Quale normativa deve essere applicata, per l’ elezione del presidente del consiglio comunale, qualora emergano differenze tra la disciplina statutaria e quella regolamentare dettata, in materia, dall’ ente locale?

Nella fattispecie in esame, lo statuto comunale prevede che il presidente sia eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti l’ assemblea. Se, dopo due scrutini, da tenersi in due distinte sedute, nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, nella terza votazione si effettua il ballottaggio a maggioranza semplice fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.

Il regolamento del consiglio comunale prevede, invece, un’ ulteriore votazione successiva alla terza risultata infruttuosa, in quanto stabilisce che, qualora nessun candidato ottenga, dopo due scrutini, la maggioranza qualificata prevista dallo statuto, si debba procedere, nella terza votazione, al ballottaggio a maggioranza semplice fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione; inoltre stabilisce che le votazioni vengano ripetute nella seduta successiva.

Considerato che, ai sensi dell’ art. 38 , comma 2, del decreto legislativo n. 267/00, il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, pertanto la disciplina del numero legale per la validità delle adunanze (c.d. «quorum strutturale») e delle votazioni (c.d. «quorum funzionale o deliberativo») è stata delegificata, nella fattispecie in esame non si ravvisa la discrasia tra le due fonti di autonomia locale.

Ciò in quanto la normativa regolamentare si limita a disciplinare un’ ulteriore votazione di cui non si fa menzione nello statuto. In altri termini, il regolamento del consiglio comunale non contrasta con nessuna norma statutaria poiché, in quanto fonte abilitata a porre norme sul funzionamento del consiglio, aggiunge un ulteriore passaggio alla procedura prevista dallo statuto per l’ elezione del presidente del consiglio comunale.

Pertanto, le disposizioni normative recate dalle citate fonti di autonomia locale, con riferimento al ballottaggio da tenersi nella terza votazione, ancorché formulate in maniera piuttosto confusa, dovrebbero essere interpretate in coerenza con la ratio che, normalmente, ispira il sistema di ballottaggio, e cioè quella di considerare eletto colui, tra i candidati, che abbia ottenuto il più alto numero dei votanti, a prescindere dal numero dei votanti.

 

 

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