29/07/2019 – Niente bilancio? Partecipata da consolidare 

Niente bilancio? Partecipata da consolidare 

Italia Oggi – 27 Luglio 2019
La mancata o tardiva approvazione del bilancio di esercizio nei termini di legge da parte di una partecipata non legittima l’ ente locale ad escluderla dal proprio bilancio consolidato. È uno dei chiarimenti contenuti nella deliberazione n. 18/2019, con la quale la Sezione Autonomie della Corte dei conti ha approvato le prime Linee guida organiche sull’ argomento. Il documento, strutturato come un questionario, si rivolge in prima battuta agli organi di revisione economico finanziaria, ma come al solito contiene indicazioni molto utili anche per gli uffici finanziari, che nelle prossime settimane dovranno cimentarsi nell’ adempimento relativo al 2018.
Le sei sezioni del documento consentono, infatti, di mappare la correttezza dell’ intero iter, a partite dalla individuazione del gruppo e del perimetro di consolidamento, passando per le comunicazioni e direttive ai soggetti inclusi, per arrivare alle operazioni di pre-consolidamento e di consolidamento vero e proprio ed alla verifica sui contenuti minimi della nota integrativa. Le Linee guida raccolgono in modo sistematico i numerosi interventi interpretativi operati dalle Sezioni regionali di controllo e confermano l’ obbligo di considerare tutti i soggetti che, in base ai parametri individuati dall’ allegato 4/4 del dlgs 118/2011, non possano essere esclusi o considerati irrilevanti. Questo vale anche nei casi di irreperibilità del bilancio da consolidare, che il legislatore considera come causa di esonero solo in ipotesi tassative e molto limitate riguardanti eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).
Il semplice ritardo nell’ invio dei dati contabili da parte della partecipata o, come spesso accade, il rifiuto di quest’ ultima di trasmetterli non sono sufficienti in quanto, da un lato, il principio permette di utilizzare per il consolidamento dei conti anche il progetto di bilancio ovvero in mancanza, il pre-consuntivo risultante dalle scritture, dall’ altro gli enti hanno a disposizione l’ arma (invero talora spuntata) dei poteri di indirizzo e controllo loro attribuiti in qualità di soci. La Sezione Autonomie conferma anche l’ orientamento già espresso dal Consiglio nazionale dei commercialisti in ondine alla necessità, per gli enti fino a 5 mila abitanti che scelgono di non redigere il bilancio consolidato, di esplicitarlo in una delibera. Come noto, infatti, in base all’ art. 233-bis, comma 3, del Tuel, il consolidato è facoltativo per gli enti locali con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, i quali, in base al recente decreto «Crescita» (dl 34/2019), possono anche rinviare la contabilità economico-patrimoniale. Intal caso occorre adottare un provvedimento, che deve essere richiamato anche ai fini del consolidato.
Per cui è evidente che chi decide di avvalersi della deroga deve esplicitarlo, sebbene essa sia a regime (a differenza di quanto accade per l’ obbligo di redigere conto economico e stato patrimoniale, che invece vale solo fino all’ esercizio 2019). Molto utili, infine, anche le indicazioni sulle scritture da operare in casi di disallineamenti fra le scritture dell’ ente e quelle delle partecipate. Linee guida e questionario sul bilancio 2019-2021. Con la delibera n.19/2019 la sezione autonomie della Corte dei conti ha approvato le linee guida per i revisori e il questionario sul bilancio 2019-2021. I documenti accendono i riflettori sulle recenti novità normative a cominciare dal libero utilizzo degli avanzi di amministrazione, con una particolare attenzione all’ applicazione dell’ avanzo negli enti in deficit. Focus anche sullo stralcio dei crediti fino a 1.000 iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2010, così come previsto dall’ art. 4 del dl 23/10/2018, n. 119 (decreto fiscale). Matteo Barbera

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