29/06/2019 – L’edilizia scolastica mette le ali  

L’edilizia scolastica mette le ali  

di ANDREA MASCOLINI – Italia Oggi – 28 Giugno 2019
Possibile l’ affidamento di lavori con procedura negoziata fino alla soglia europea dei 5,4 milioni nel settore dell’ edilizia scolastica. Derogata la regola della procedura aperta oltre il milione di euro fissata dal decreto «Sblocca cantieri». È quanto prevede l’ articolo 30-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (il cosiddetto decreto Crescita convertito ieri in legge dal senato) che, con una modifica inserita nel corso dell’ esame alla Camera, consente agli enti locali, beneficiari di finanziamenti e contributi statali, al fine di garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico – limitatamente al triennio 2019-2021 e nell’ ambito della programmazione triennale nazionale – di avvalersi di Consip per gli acquisti di beni e servizi e di Invitalia per l’ affidamento dei lavori di realizzazione. Consip e Invitalia hanno l’ obbligo di pubblicare gli atti di gara entro 90 giorni dalla presentazione alle stesse dei progetti definitivi da parte degli enti locali. Sia Invitalia sia Consip procederanno, in particolare, all’ affidamento dei lavori utilizzando la possibilità di chiedere all’ impresa di costruzioni la redazione del progetto esecutivo e la realizzazione dei lavori, con un contratto quindi di «appalto integrato».
Ciò è oggi possibile anche alla luce di quanto stabilito dal decreto-legge 32/2019 (il cosiddetto «Sblocca cantieri»), che in materia di appalto integrato, sia pure con una formulazione non chiara e fonte di interpretazioni non univoche prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del divieto di ricorso all’ appalto integrato come disposto dall’ art. 59, comma 1, quarto periodo, del Codice (art. 1, comma 1, lettera b). Sia Consip sia Invitalia, ma anche le singole amministrazioni dovranno anche tenere conto di due disposizioni dello sblocca cantieri entrate in vigore il 18 giugno: quella che prevede l’ obbligo di definire i requisiti di qualificazione per lo svolgimento della progettazione e l’ altra che obbliga le stazioni appaltanti a indicare le modalità per corrispondere gli onorari direttamente al progettista associato all’ impresa o da essa individuato.
L’ articolo 30-bis prevede anche che se Consip e Invitalia. non dovessero provvedere alla pubblicazione degli atti di gara entro il termine di novanta giorni, gli enti locali possono affidare tutti i lavori, anche di importo pari o superiore a 200 mila euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria pari a 5.548.000 euro, mediante procedura negoziata (invece che con procedura aperta al di sopra di un milione di euro, come previsto dal decreto Sblocca cantieri) con consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di almeno 15 operatori economici ove esistenti, individuati, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’ avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l’ indicazione dei soggetti invitati. Infine, si prevede l’ obbligo per gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali, di mantenere la destinazione ad uso scolastico per almeno cinque anni dall’ avvenuta ultimazione dei lavori.

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