01/07/2019 – L’esenzione IMU si applicherà anche agli immobili dei testimoni di Geova

L’esenzione IMU si applicherà anche agli immobili dei testimoni di Geova

 01/07/2019 Approfondimenti
La Corte di Cassazione ha dovuto far fronte ad un particolare ricorso, le parti in causa sono state Roma Capitale e la Congregazione dei Testimoni di Geova. I secondi avevano contestato i tre avvisi di accertamento relativi al pagamento dell’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) riguardante gli anni dal 2005 al 2007.
I magistrati di prima istanza e della Corte di Appello, avevano già sostenuto che la Congregazione non fosse tenuta a pagare tali imposte in quanto gli immobili in loro possesso sono inclusi nella categoria E7, in quanto luoghi destinati al culto, rendendoli esenti dall’obbligo di pagamento dell’imposta, come previsto dal Decreto Legislativo 504/1992 all’art.7 paragrafo d. Nelle proprietà dei soggetti, risultavano inoltre altri locali, anche questi ultimi secondo delle perizie giurate erano correlati alle attività religiose. Discorso simile riguarda gli altri immobili dedicati alle attività di assistenza, e quindi anche essi esenti da imposta in quanto possedenti le caratteristiche ed i requisiti normati dall’art.87 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
I legali di Roma Capitale ricorrevano in quanto sostenevano che gli immobili non fossero solo utilizzati al fine di ospitare i ministri religiosi, in quanto venivano altresì utilizzati per lavorare prodotti zootecnici e agricoli.
La sentenza 17250/2019 depositata lo scorso 27 Giugno con i quali i Giudici di Cassazione si sono pronunciati, prevede che il semplice sospetto che si svolgano attività di altra natura all’interno o nelle pertinenze di tali immobili è nullo, si rendono infatti necessarie delle prove che la filiera di queste attività straordinarie porti ad un’attività commerciale. Detto ciò, Roma Capitale avrebbe dovuto dimostrare con precisione con quale atto si fosse occupata di trattare la questione relativa alla destinazione degli immobili laddove si sarebbe svolta attività agricola/zootecnica.
Altro appello dell’Amministrazione capitolina riguardava il fatto che i ministri utilizzassero tali immobili come foresterie, rendendole di fatto abitazioni private non soggette alle pratiche di culto religioso. Anche questo appello è stato respinto dai togati in quanto sia le attività assistenziali che recettive possano essere assimilabili alle attività religiose, come normato dall’ex art. 16, lett a) relativo alla Legge 222/1985 riguardante le “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi” poiché rientra nelle possibilità di un ente religioso destinare un abitazione ad un soggetto e relativi familiari, al fine di svolgere attività di “formazione del clero e dei religiosi”.
Articolo di Laura Egidi

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