29/06/2019 – Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-1/15 giugno 2019

Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-1/15 giugno 2019

di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria e Vicesegretario del Comune di Serramazzoni
La Giurisprudenza Consultiva
CONTABILITA’ E CONTROLLI
– Il Sindaco pone due quesiti: col primo chiede se, ai fini dell’individuazione dell’ambito temporale di competenza delle OSL, si debba fare riferimento a fatti/atti di gestione verificatisi entro il 31/12/2018, conformemente alla risoluzione ministeriale n. 13585 dell’11 febbraio 2019, ovvero fare riferimento al 31/12/2017, anno precedente la dichiarazione del dissesto finanziario. Col secondo quesito chiede, inoltre, se gli impegni di spesa regolarmente assunti a valere sull’esercizio finanziario 2018, ex art. 246, comma 4, TUEL, potessero essere liquidati e pagati in gestione ordinaria nel corso dell’anno 2019, ovvero dovessero essere trasmessi all’OSL quali debiti di bilancio da includere nella massa passiva di liquidazione. Per quanto riguarda l’ammissibilità oggettiva, la richiesta di parere non supera il vaglio preliminare con riferimento al secondo quesito, in quanto l’Ente non configura un dubbio interpretativo in ordine a disposizioni dal significato realmente controverso, ma si limita a prospettare un problema concreto e specifico, connesso ad atti gestionali già adottati. Nel merito, per quel che concerne il primo quesito, l’unico ritenuto ammissibile dalla Sezione, i riferimenti normativi alla stregua dei quali dirimere la questione controversa sono le disposizioni contenute nel TUEL: l’art. 252, comma 4, l’art. 254, comma 3 e soprattutto l’art. 246, comma 4. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all’art. 248. Il comma di cui si discorre aggiunge, inoltre, che “gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell’organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell’ente, sono differiti al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto”. Il Comune ha dichiarato il dissesto nell’anno 2018, anno in cui era già stato validamente deliberato il bilancio di previsione; l’anno di riferimento dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, pertanto, è il 2019 (che rappresenta l’esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale è stato deliberato il dissesto). Ai fini dell’individuazione dell’ambito temporale di competenza dell’OSL, occorre fare riferimento ai fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31/12/2018. Il Collegio ritiene che il richiamo all’art. 6, comma 2, D.P.R. n. 378 del 1993, non possa inficiare l’esattezza di tale conclusione. In termini generali la Sezione ritiene, inoltre, che il riferimento a una fonte secondaria non possa costituire argomento per giustificare un’interpretazione abrogatrice delle disposizioni cristallizzate nelle norme primarie. Le disposizioni di legge che fissano il limite temporale delle competenze dell’OSL convergono nell’individuare tale limite nei fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. Alla luce di tali argomentazioni, la tesi adombrata dall’Ente nella richiesta di parere, che individua il limite delle competenze dell’OSL alla data del 31/12/2017 (anno precedente la dichiarazione del dissesto finanziario), non merita condivisione.
– In base al quadro normativo di cui alla L. n. 167 del 1962 e alla L. n. 865 del 1971, il principio cardine dell’integrale copertura dei costi d’acquisto delle aree da parte del soggetto espropriante impone al Comune il recupero integrale dei maggiori oneri di esproprio anche nei confronti degli assegnatari in diritto di superficie.
– Un intervento del Comune volto ad assumere debiti della partecipata in liquidazione, deve essere supportato da una congrua e analitica motivazione in ordine alle sottostanti ragioni di razionalità, convenienza economica e sostenibilità finanziaria che lo possano eventualmente ed esaustivamente giustificare. A differenza della procedura di riequilibrio (artt. 243-bis ss. TUEL) che lascia pressoché intatte le prerogative gestionali, il dissesto dà luogo a distinte gestioni, separando quella dissestata, affidata all’OSL, da quella ordinaria, che rimane intestata alla Giunta e al Consiglio, secondo le competenze di legge.
– La richiesta di parere ex art. 7, comma 8, L. n. 131 del 2003, in quanto proveniente da soggetto non legittimato (società partecipata da ente locale), è inammissibile sotto il profilo soggettivo.
– La richiesta di parere ex art. 7, comma 8, L. n. 131 del 2003, in quanto proveniente da organo non legittimato (Collegio dei revisori), è palesemente inammissibile sotto il profilo soggettivo.
– In base al D.Lgs. n. 118 del 2011, la destinazione annuale dei canoni di locazione edilizia residenziale pubblica (erp), va effettuata per la parte di ricavi eccedente l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Gli scostamenti dai principi di detto decreto, non costituiscono solamente un vizio formale dell’esposizione contabile, ma possono risultare strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio, consistente essenzialmente nel programmare una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell’esercizio finanziario; sicché la destinazione annuale dei canoni può essere eseguita per la parte eccedente l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e quindi solo per la parte di proventi effettivamente riscossi nel corso dell’esercizio. Alla luce della vigente normativa regionale di riferimento, nella nozione di costi di gestione inerenti l’edilizia residenziale pubblica possono essere ricondotti soltanto quelli per la riscossione coattiva e non anche quelli relativi alla graduatoria di accesso all’erp (comprensivi delle spese di personale, spese per la commissione erp, etc.): pertanto, solo i costi per la riscossione coattiva dei canoni erp rientrano tra i costi di gestione coperti dalle entrate da canoni erp (e non anche i costi di gestione della graduatoria di accesso all’erp), in quanto la gestione della morosità è gestita con affidamento al concessionario le attività di recupero crediti.
– Il giudice dei conti fornisce la corretta interpretazione dell’art. 191, comma 3, TUEL, a seguito della modifica recata dall’art. 1, comma 901legge finanziaria 145 del 2018.
– Il giudice dei conti chiarisce l’ambito applicativo delle disposizioni recate dall’art. 21D.Lgs. n. 175 del 2016, rubricato “Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali“.
– Il servizio di trasporto scolastico è un servizio pubblico di trasporto escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale. L’ente è tenuto, in sede di copertura, alla stretta osservanza delle disposizioni dell’art. 117 TUEL, vale a dire, che per il principio dell’equilibrio ex ante tra costi e risorse a copertura, l’erogazione del servizio pubblico deve avvenire in equilibrio, circostanza che presuppone un’efficace rappresentazione dei costi e una copertura nel rispetto dei criteri generali di cui alla norma del Testo unico degli enti locali. In tal modo l’erogazione del servizio non solo non può essere gratuita per gli utenti, ma la sua copertura deve avvenire mediante i corrispettivi versati dai richiedenti il servizio. Ciò anche alla luce della nuova connotazione conferita dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 63 del 2017, a mente del quale gli enti locali “assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati“. Detto decreto non ha inciso nell’ambito delineato in via generale dalle menzionate disposizioni del TUEL ed anzi ha introdotto una disciplina specifica, che s’innesta nell’ampio perimetro disciplinato dall’art. 112 TUEL, che attribuisce agli enti la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e delle attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Ma soprattutto il richiamato art. 5D.Lgs. n. 63 del 2017, prevede un’espressa clausola d’invarianza finanziaria, richiedendo che il servizio di trasporto vada realizzato “senza determinare nuovi e maggiori oneri per gli enti territoriali” e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta da parte dell’utenza quale corrispettivo della prestazione ricevuta.
– Il giudice dei conti individua il trattamento contabile on balance ovvero off balance – nei bilanci degli enti locali – di operazioni d’investimento funzionali all’esecuzione dell’efficientamento energetico di immobili comunali.
ORGANI DI GOVERNO
– L’art. 22, comma 4, D.L. n. 50 del 2017, ha posto una deroga alla previsione dell’art. 5, comma 5, D.L. n. 78 del 2010, che ha stabilito il divieto di remunerazione, fatto salvo il rimborso spese, di qualsiasi incarico conferito dalla P.A. a titolari di cariche elettive. A tenore della deroga, non ricadono nel divieto gli incarichi conferiti da una P.A. che opera in ambito territoriale diverso dall’ente presso cui l’interessato svolge la carica elettiva. Dalla declamazione complessiva del vigente art. 5, comma 5, D.L. n. 78 del 2010, emerge che un Ente locale può conferire incarichi retribuiti per prestazioni professionali a titolari di cariche elettive in Regione diversa da quella in cui ricade nonché a qualunque soggetto chiamato a svolgere funzioni pubbliche elettive in qualunque altro Ente locale diverso da quello conferente. Resta insuperabile il divieto di remunerazione per gli incarichi conferiti dallo stesso Comune presso il quale il soggetto è titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso. La normativa de quo permette la remunerazione degli incarichi conferiti a titolari di cariche elettive, in deroga al divieto posto in limine dal medesimo articolato, esclusivamente al ricorrere di precisi presupposti qualitativi sia di natura soggettiva che oggettiva. Dal punto di vista soggettivo, ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, la deroga vale solo per i titolari di cariche elettive regionali (cioè presidenti e componenti dei Consigli regionali) e di enti locali (quali sindaci, sindaci metropolitani, presidenti di provincia e consiglieri comunali, metropolitani e provinciali). Non vale per i titolari di cariche elettive nazionali e sovranazionali (parlamentari e deputati del Parlamento europeo): per entrambe le categorie permane il divieto di remunerazione. Sotto l’aspetto oggettivo, saldo il principio secondo cui ogni conferimento può essere effettuato solo nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, è necessario evidenziare che la deroga non riguarda tutti gli incarichi, ma esclusivamente “quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali”. Il contenuto di tali incarichi richiama il contratto di prestazione d’opera intellettuale, regolato dagli artt. 22222238 c.c. Pertanto, l’incarico deve corrispondere al modello contrattuale della prestazione d’opera rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall’esecutore in assenza di vincolo di subordinazione, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nell’atto di conferimento, e d’inserimento nella struttura organizzativa dell’Ente. In presenza di un incarico non riconducibile al modello della locatio operis, vige il divieto remunerazione. La scelta di fondo dell’art. 5D.L. n. 78 del 2010, di realizzare una riduzione dei costi degli apparati amministrativi, non è confutata dalla normativa sopravvenuta. Infatti, il divieto di retribuire in qualunque forma, salvo il rimborso delle spese sostenute, i titolari di cariche elettive per le prestazioni svolte su incarico delle p.a., inserite nel conto economico consolidato, elencate ogni anno dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), permane, poiché la deroga è solo a favore di titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali nei limiti sopra chiariti. D’altronde, sull’eventualità che il divieto possa essere derogato da altre disposizioni di legge si è espressa la cit. deliberazione n. 11 del 2016 della Sezione Autonomie Cdc: quest’ultima, infatti, ha ritenuto il divieto non operante, sulla base d’interpretazione sistematica dell’art. 5, comma 5, primo periodo, D.L. n. 78 del 2010 e dell’art. 35, comma 2-bis, D.L. n. 5 del 2012, riguardo agli incarichi obbligatori ex lege indicati dalla predetta norma: quelli ricoperti dai componenti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti.
– Il principio della gratuità degli incarichi ai componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali, di cui all’art. 6, comma 2, D.L. n. 78 del 2010, si applica nei confronti delle aziende speciali di cui all’art. 114D.Lgs. n. 267 del 2000, che abbiano ricevuto “contributi a carico delle finanze pubbliche”. La nozione di “contributi a carico delle finanze pubbliche” di cui all’art. 6, comma 2, D.L. n. 78 del 2010, non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale, né le erogazioni a titolo di contratto di servizio. Qualora sia corrisposto un compenso ai componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali di cui all’art. 114 TUEL, non beneficiarie di “contributi a carico delle finanze pubbliche”, trova applicazione la decurtazione di cui all’art. 1, comma 554L. n. 147 del 2013, nelle ipotesi ivi richiamate (titolarità di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all’80% del valore della produzione e conseguimento di un risultato economico negativo nei tre esercizi precedenti).
PERSONALE E PREVIDENZA
– La Sezione rilascia un parere in merito a diversi quesiti relativi al calcolo del limite di spesa del personale, alla determinazione della capacità assunzionale, anche con riferimento al personale di polizia locale, del fondo delle risorse decentrate e del salario accessorio, alla luce dell’intervenuto recesso, da parte del comune istante, dall’Unione a far data dal 01/01/2019.
– La ratio della disciplina in materia d’incentivi per funzioni tecniche è valorizzare e premiare i diversi profili, tecnici e amministrativi, del personale pubblico coinvolto nelle fasi del procedimento di spesa, dalla programmazione all’esecuzione del contratto, consentendo l’erogazione degli incentivi anche per gli appalti di servizi e forniture rientranti nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici; a fronte di tale finalità ispiratrice non sembra esserci spazio per alcuna distinzione relativa alla tipologia di appalto e alla natura, corrente o d’investimento, della spesa che lo finanzia. Opinando diversamente, s’introdurrebbe in materia una distinzione fra le diverse tipologie di appalto pubblico che non trova fondamento nel dato normativo e, anzi, contrasta con la considerazione unitaria delle tre fattispecie contrattuali che connota l’art. 113 del Codice dei contratti pubblici.
– Il Sindaco formula un quesito sull’assoggettabilità o meno al limite del trattamento accessorio del personale, previsto dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017, dei finanziamenti delle posizioni organizzative con fondi regionali. La Sezione conferma il proprio orientamento, non ritenendo sussistere le diverse condizioni previste dalla giurisprudenza per l’esclusione delle spese dal tetto del trattamento accessorio, ossia il duplice requisito dell’assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell’ente locale e della finalizzazione delle risorse all’impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni ulteriori ed aggiuntive rispetto all’attività istituzionale di competenza.
– Il differenziale da escludere dal computo di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017, è soltanto la maggiorazione delle indennità attribuite alle posizioni organizzative già in servizio al momento dell’entrata in vigore del contratto collettivo nazionale. Tale maggiorazione deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti di spesa per il personale, prevista dai commi 557-quater e 562art. 1L. n. 296 del 2006. La spesa del personale derivante dall’istituto della mobilità ha come limite il rispetto dell’art. 1, comma 557-quaterovvero del comma 562L. n. 296 del 2006, stante la neutralità della stessa, sempre che l’ente cedente sia sottoposto a vincoli assunzionali. Una volta che l’ente decida di avvalersi della possibilità prevista dalla normativa in parola, la quota destinata alla maggiorazione dell’indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative negli enti privi di dirigenti ha come effetto di limitare le risorse per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per la corrispondente quota.
– Circa la possibilità di escludere gli oneri derivanti da rinnovi contrattuali contemplati dalla contrattazione collettiva nazionale, ai fini del computo della spesa di personale ex art. 1, comma 421L. n. 190 del 2014, la Sezione evidenzia che il principio ermeneutico da valorizzare al riguardo è la cogenza degli oneri economici derivanti dalla contrattazione collettiva e dalla conseguente carenza di spazi di discrezionalità in capo all’ente.
– Il diritto al pagamento dei contributi previdenziali per un dipendente comunale è sottoposto alla prescrizione quinquennale che decorre dalla scadenza del pagamento di ciascun contributo: la L. n. 335 del 1995 (art. 3, comma 9) ha introdotto un termine prescrizionale quinquennale che assume portata generale; tale termine, di regola, decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935c.c.); il giorno in cui l’Istituto può esigere la contribuzione s’identifica con la data di scadenza del termine per effettuare il versamento (il 16 del mese successivo a quello cui si riferisce la contribuzione).
– Il giudice dei conti si esprime in materia di capacità assunzionale specifica (rapporto medio dipendenti-popolazione).
– Con l’art. 35-bisD.L. 113 del 2018, il legislatore ha inteso ampliare, esclusivamente per il personale appartenente alla Polizia municipale, il limite di spesa per il 2019, introducendo il parametro della stessa spesa sostenuta per il medesimo personale nel 2016, sul presupposto che tale riferimento temporale possa essere considerato maggiormente favorevole; rimane, tuttavia, fermo il principio della necessità della cessazione dal servizio quale risparmio utile per definire la disponibilità finanziaria da destinare alle assunzioni, in relazione ai limiti normativi definiti per il turn over. La circostanza che con l’art. 3, comma 5, D.L. 90 del 2014, si sia previsto un regime sempre meno stringente per le quote ammesse di turn over (con un progressivo accrescimento della percentuale computabile per le assunzioni, fino a raggiungere il 100%) non ha inciso a modificare i criteri di calcolo e le logiche di definizione degli spazi assunzionali. Infatti, se da un lato l’art. 35-bisD.L. 113 del 2018, amplia le facoltà assunzionali in termini di budget per il personale di P.M., facendo riferimento alla spesa sostenuta nel 2016, non per questo interviene a modificare i criteri di fondo individuati per il calcolo dei risparmi di spesa e, dunque, non modifica le linee di principio consolidate in materia; il fatto poi che tale budget sia espresso in termini di valore assoluto di spesa (2016) e non di percentuale di turn over (nella fattispecie di fatto sarebbe il 100% rispetto al 2016) non implica che vengano a modificarsi i criteri di definizione del turn over stesso e in definitiva il significato ormai consolidato di cessazioni dal servizio ai fini del coordinamento e del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
– In caso di trasformazione a tempo pieno di un rapporto di lavoro a tempo parziale, che l’art. 3, comma 101L. n. 244 del 2007, equipara a nuova assunzione, l’incremento di spesa sostenibile dall’ente locale, sulla cui base deve verificare la capienza nel contingente di assunzioni annuali effettuabili, è pari alla differenza fra la spesa sostenuta per il rapporto di lavoro a tempo parziale e quella discendente dalla trasformazione del rapporto a tempo pieno, anche al fine di evitare comportamenti “elusivi” dei vigenti vincoli in materia di turn over. Trattandosi, infatti, di un limite quantitativo, peraltro, qualora mai preso in considerazione prima, neanche in occasione degli incrementi di orario con cui è stata integrata la prestazione lavorativa part time, in questa fase di trasformazione del rapporto la differenza oraria fra l’originario contratto di lavoro e il contratto a tempo pieno va ad incidere integralmente sugli spazi assunzionali dell’ente.
– La circolare n. 4 del 2014 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al punto 6 “Vincoli da rispettare in caso di ricorso al prepensionamento“, dispone che “le amministrazioni che dichiarano eccedenza di personale non possono ripristinare i posti soppressi nella dotazione organica. Dalla riduzione di quest’ultima deve derivare una diminuzione strutturale della spesa di personale“. Circa il periodo successivo della stessa circolare (“i prepensionamenti non possono essere conteggiati nell’immediato come risparmi utili ai fini del calcolo del budget da destinare a eventuali assunzioni“) era in precedenza già intervenuto l’art. 14, comma 7, D.L. n. 95 del 2012, secondo cui le cessazioni disposte per prepensionamento, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 24D.L. n. 201 del 2011, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Conseguentemente, solo con riferimento al personale oggetto di prepensionamento che ha, ad oggi, raggiunto i requisiti per il collocamento ordinario in pensione, i risparmi di spesa possono essere conteggiati per l’effettuazione di nuove assunzioni, fermo restando il rispetto di tutti gli altri vincoli e limiti di legge vigenti.
– Il giudice dei conti fornisce la corretta interpretazione, sotto il profilo del coordinamento con gli obblighi di contenimento della spesa di personale, dell’art. 6L.R. Friuli Venezia Giulia n. 25 del 2018, volta a trasferire al comune di Latisana, quale comune capofila, risorse finanziarie per assunzioni di personale di polizia locale con contratti a tempo determinato o con altre forme flessibili per finalità di sicurezza stradale in ragione dell’emergenza determinata dai lavori sulla A4.
TRIBUTI LOCALI
– Sulla possibilità di determinare i costi del servizio d’igiene urbana per l’anno 2019 utilizzando i parametri quantitativi determinati con riferimento all’anno 2018, in assenza di rapporto contrattuale regolarmente instauratosi, e se tale determinazione quantitativa possa comportare la sottostima dei costi in relazione all’espletanda gara d’affidamento del servizio, deve osservarsi come il principio di copertura integrale del costo del servizio postuli che l’ente locale, nello svolgere le proprie valutazioni in coerenza con la programmazione della gestione del servizio rifiuti della quale costituisce espressione la procedura concorsuale in promovimento con il relativo bando, debba effettuare un’accurata analisi previsionale degli elementi di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 e analiticamente specificati nelle Linee Guida MEF; in quest’ultime è anche espressamente indicato che «L’eventuale scostamento dei CG e dei CC per l’anno di riferimento rispetto all’aggiornamento come sopra definito, dovuto a sostanziali modifiche nella gestione e nelle modalità di esecuzione del servizio ovvero a modifiche dei prezzi di approvvigionamento di servizi e forniture da terzi, dovrà essere giustificata nella relazione di accompagnamento al Piano Finanziario», come del resto indicato nell’art. 8D.P.R. n. 158 del 1999, secondo cui la relazione espone «l’indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni». Sulla possibilità che, in via prudenziale, i costi conseguenti a potenziali contenziosi debbano essere considerati nel PEF relativo 2019-2021, si osserva che, in armonia col principio d’integrale copertura del costo del servizio, in sede di predisposizione del Piano Finanziario possa provvedersi al prudente accantonamento diretto a finanziare un Fondo Oneri futuri e/o Rischi per cause in corso; tale operazione dovrà essere effettuata nel rispetto dei principi di chiarezza, verità e correttezza e con esclusivo riferimento ai costi caratterizzati dai requisiti di inerenza e competenza temporale.
Gli atti di indirizzo-programmazione e verifica delle Sezioni Regionali
CONTABILITA’ E CONTROLLI
Rapporto 2019 sul coordinamento della finanza pubblica.
– Linee guida per le relazioni dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell’anno 2018 ai sensi dell’art. 1, comma 6, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 (con questionario allegato).
– Linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle Regioni e delle Province autonome per gli esercizi 2019-2021 ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 (con questionario allegato).
– Linee guida per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 ss., L. 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2018 (con questionario allegato).
PERSONALE E PREVIDENZA
– La Corte dei conti, nella relazione su “Lo stato di attuazione del Piano per l’utilizzo del telelavoro nell’ambito delle Amministrazioni statali“, rileva che l’utilizzo del telelavoro nella p.a. presenta una situazione disomogenea: sono pochi gli enti che fino ad oggi hanno dato impulso a una concreta applicazione del telelavoro, mentre una buona parte di essi è rimasta alla fase degli studi di fattibilità o, addirittura, non ha attivato alcuna azione positiva; salvo rare eccezioni si è venuta a creare una sorta di ‘stasi applicativa’, riconducibile ad un ritardo organizzativo-culturale da parte delle amministrazioni, peraltro orientate all’introduzione di pratiche più evolute, come lo smart working. La relazione considera, altresì, il possibile inserimento dei nuovi strumenti tra i parametri della valutazione della performance, con particolare riguardo ai criteri di premialità della dirigenza.
Le principali sentenze in materia di danno erariale
– La retribuzione di risultato può essere attribuita ai responsabili di servizio purché si sia proceduto all’assegnazione degli obiettivi e al monitoraggio del piano della performance, per verificare il raggiungimento degli obiettivi assegnati. In caso di dimissioni dell’organismo indipendente di valutazione che non abbia proceduto alla valutazione dei responsabili, l’Orgasimo che subentra può, nella sua piena autonomia, procedere alla valutazione per gli anni precedenti sulla base della documentazione esistente, anche in caso di mancanza del sistema di misurazione e valutazione adottato dall’ente, e approvare, ora per allora, la relazione al piano della performance degli anni precedenti, nonché valutare i risultati ottenuti dai responsabili, proponendo al sindaco la loro valutazione al fine dell’erogazione della retribuzione di risultato. Nessun danno erariale va, quindi, attribuito all’Organismo di valutazione, né al responsabile finanziario che ha disposto il pagamento.
Corte dei conti-Puglia, sentenza 5 giugno 2019, n. 343
– In ipotesi di assunzioni di personale in violazione di norme dettate per finalità di contenimento della spesa pubblica, l’esborso finanziario costituisce danno erariale, in quanto il legislatore ha escluso a priori l’utilità della stessa. Parimenti, è da considerarsi dannosa la spesa per il personale che ecceda determinati limiti prefissati dalla norma: le assunzioni c.d. flessibili che eccedano la spesa consentita per legge divengono di per sé illegittime stante la disutilità del relativo esborso finanziario valutata a monte dal legislatore. Il danno, anche in caso di assunzioni illegittime per violazione dei limiti di legge, diviene certo ed attuale nel momento in cui si verifica l’uscita delle somme dalle casse dell’ente pubblico. La circostanza che l’entità della spesa complessiva del personale è attestata e certificata con l’approvazione del consuntivo, non rileva ai fini del verificarsi del danno erariale di che trattasi e dell’esordio della relativa prescrizione: dalla data dei singoli pagamenti decorre, quindi, il termine prescrizionale quinquennale per il risarcimento del danno erariale.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto