29/06/2019 – Delibera Anac – Concessione lavori, gestione da privilegiare

Delibera Anac – Concessione lavori, gestione da privilegiare

Italia Oggi – 28 Giugno 2019
In una concessione di lavori pubblici è inopportuno assegnare più di dieci punti a valutazioni agli elementi soggettivi; da privilegiare i profili gestionali. Lo ha affermato l’ Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con la delibera n. 452 del 29 maggio 2019 resa pubblica nei giorni scorsi e relativa ad una bando per procedura aperta per l’ affidamento in concessione mediante project financing, ai sensi dell’ art. 183 comma 15 del codice dei contratti pubblici, con diritto di prelazione da parte del promotore, della concessione per la progettazione ed esecuzione degli interventi di recupero funzionale e riqualificazione e gestione del mercato coperto sito a Ferrara.
Il focus da parte dell’ Anac su questo bando nasce dall’ esercizio della vigilanza che l’ Autorità svolge sull’ andamento del mercato e che presta attenzione soprattutto alla fattispecie più complesse e innovative. Il caso esaminato è quello del bando, pubblicato il 17 aprile 2019, con termine di presentazione delle offerte 19 giugno 2019 per un valore totale della concessione pari a 6,4 milioni di cui 2,7 per le opere da eseguire, con spesa a totale carico del concessionario, e con criterio di aggiudicazione è quello dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, come prescritto dall’ art. 183 del codice appalti.
L’ Anac, esaminati gli atti di gara, ha rilevato alcune criticità in relazione all’ attribuzione dei punteggi concernenti i diversi elementi e sub-elementi di valutazione dell’ offerta tecnica. A tale proposito la norma di riferimento è il citato articolo 183 che al comma 5 prevede, oltre a quanto previsto dall’ articolo 95 del codice, che debba essere assicurato che l’ esame delle proposte risulti esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.
L’ obiettivo della disposizione, ha detto l’ Anac è assicurare che la valutazione compiuta dalla stazione appaltante sia indirizzata «non solo alla fase progettuale e di realizzazione delle opere, ma anche a quella successiva relativa alla gestione delle stesse; infatti, la qualità, la coerenza e la solidità del progetto gestionale costituiscono garanzia di affidabilità del livello qualitativo previsto nell’ ambito del progetto definitivo delle opere, soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui queste ultime devono essere eseguite esclusivamente con risorse a carico del soggetto proponente».
I criteri di valutazione adottati dalla stazione appaltante non paiono, però, all’ Anac «rispondenti alla disposizione normativa e alla finalità a essa sottesa» e vengono citati, a titolo esemplificativo, l’ assegnazione di soli 7 punti complessivi nell’ ambito della valutazione dell’ elemento economico dell’ offerta; per l’ Anac si tratta di un «punteggio irrilevante, in quanto addirittura inferiore rispetto a quello conseguibile in caso di possesso di una certificazione di gestione ambientale (8 punti)». Negativo anche attribuire 15 punti all’ organigramma aziendale e 8 al possesso di un certificato di gestione ambientale, criteri soggettivi che dovrebbero attenere alla precedente fase di qualificazione, ma che possono essere considerati, secondo l’ Anac a condizione che «incidano in maniera diretta sulla qualità della prestazione» e che complessivamente non superino 10 punti.

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