29/06/2019 – Assunzioni nei comuni e nelle regioni. Tra molti dubbi applicativi  

Assunzioni nei comuni e nelle regioni. Tra molti dubbi applicativi  

di LUIGI OLIVERI – Italia Oggi – 28 Giugno 2019
La legge di conversione del decreto crescita conferma le nuove modalità di computo delle capacità assunzionali, con pochissime modifiche rispetto al testo iniziale. I destinatari delle disposizioni contenute nell’ articolo 33 sono solo regioni a statuto ordinario e comuni. Non, quindi, regioni a statuto speciale, né province, città metropolitane o unioni di comuni.
Gli enti potranno assumere a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’ amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati; per le regioni occorrerà considerare questa media delle entrate correnti al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione; i comuni, invece, le considereranno al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.
Il meccanismo, però, è subordinato all’ approvazione dei decreti che stabiliranno i valori soglia, al di sotto dei quali sarà possibile assumere senza limitazioni percentuali del turnover. Gli enti che si troveranno al di sopra del valore soglia avranno tempo fino al 2025 per mettersi in regola; nel frattempo potranno ridurre il costo complessivo del personale anche assumendo con un tasso inferiore al 100% del turnover. Se al 2025 saranno ancora non in regola, potranno assumere solo entro il 30% del turnover.
Non è stata introdotta nessuna norma di diritto transitorio che chiarisca come gli enti possono assumere fino all’ adozione dei decreti citati prima. C’ è chi parla dell’ applicazione delle regole sulle assunzioni «previgenti»; una soluzione che appare non corretta, proprio perché le regole poste adesso dalla conversione del decreto sono altre. Appare più coerente ammettere che gli enti interessati possano assumere, sapendo che in conseguenza della spesa potrebbero trovarsi al di sopra del valore soglia di loro competenza: ma avrebbero ben sei anni per rimediare. Nemmeno è stato chiarito se questo nuovo computo delle capacità assunzionali implica l’ implicita abolizione del tetto di spesa consistente nella media della spesa di personale del triennio 2011-2013. Tale abolizione tacita potrebbe considerarsi avvenuta a condizione che l’ aggregato «spesa di personale» rilevante ai fini del decreto sia considerato identico all’ aggregato preso in considerazione per determinare il tetto di spesa.
Né è stato reso più chiaro l’ ultimo periodo dei commi 1 e 2 dell’ articolo 33, ai sensi del quale il limite al trattamento accessorio del personale, consistente nel tetto del 2016 deve essere adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’ invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’ anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Non si capisce se si debba computare un unico valore medio pro capite, comprensivo anche delle risorse per le retribuzioni di posizione e risultato delle posizioni organizzative o se per queste ultime occorra un autonomo valore medio pro capite.

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