28/12/2022 – L’Adunanza plenaria sull’attribuzione del punteggio alle offerte tecniche nelle gare d’appalto

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto – Valutazione offerte tecniche – Attribuzione del punteggio da parte della commissione.

Nel diritto dei contratti pubblici, i commissari di gara cui è demandato il compito di esprimere una preferenza o un coefficiente numerico, quando procedono alla valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica, possono confrontarsi tra loro in ordine a tali elementi prima di attribuire individualmente il punteggio alle offerte, purché tale confronto non si presti ad una surrettizia introduzione del principio di collegialità, con la formulazione di punteggi precostituiti ex ante, laddove tali valutazioni debbano essere, alla luce del vigente quadro regolatorio, anzitutto di natura esclusivamente individuale. (1)

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto – Valutazione offerte tecniche – Attribuzione del punteggio da parte della commissione – Metodo del confronto a coppie

Con riferimento al metodo del confronto a coppie, in particolare, l’assegnazione di punteggi tutti o in larga parte identici e non differenziati da parte dei tutti i commissari annulla l’individualità della valutazione che, anche a seguito della valutazione collegiale, in una prima fase deve necessariamente mantenere una distinguibile autonomia preferenziale nel confronto tra la singola offerta e le altre in modo da garantire l’assegnazione di coefficienti non meramente ripetitivi e il funzionamento stesso del confronto a coppie. (2)

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto – Valutazione offerte tecniche – Attribuzione del punteggio da parte della commissione – Metodo del confronto a coppie

Le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma del coefficiente numerico non comparativo, possano ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale, in assenza di una disposizione che ne imponga l’autonoma verbalizzazione, mentre per il confronto a coppie la manifestazione della preferenza è e deve essere anzitutto in una prima

fase individuale, nel senso sopra precisato, e in quanto tale individualmente espressa e risultante dalla verbalizzazione. (3)

 

(1) Sul punto: Cons. Stato., sez. III, 24 febbraio 2022, n. 1327.

(2) Sul punto: Cons. Stato, sez. III, 29 maggio 2020, n. 3401; Cons. Stato, sez. III, 11 agosto 2017, n. 3994, Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre 2015, n. 5717; Cons. Stato, sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5717; Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2014, n. 1428.

(3) Sul punto: Cons. Stato, sez. V, 15 settembre 2021, n. 6296; Cons. Stato, sez. III, 29 maggio 2020, n. 3401; Cons. Stato, sez. III, 11 agosto 2017, n. 3994; Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre 2015, n. 5717; Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2014, n. 1428; Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2018, n. 952, che richiama Cons. Stato, sez. III, 13 ottobre 2017, n. 4772, Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 2015, n. 4209, Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 810.

 

Cons. Stato, A.P., 14 dicembre 2022, n. 16, Pres. Maruotti – Est. Noccelli

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