28/11/2022 – Alla Corte costituzionale la compatibilità della normativa interna sulla cosiddetta sugar tax

Tributi in genere- Commercio – Corte costituzionale – Ordinanza – Rimessione

​​​​​​​E’ rilevante e non manifestamente infondata per violazione del principio di eguaglianza tributaria – in relazione agli articoli 3 e 53 della Costituzione – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 661-676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotta al fine di limitare l’apporto ulteriore di zuccheri nella dieta giornaliera degli individui, causa di un aumento potenziale di fenomeni quali l’aumento dell’obesità media della popolazione e la diffusione di malattie come il diabete, nella parte in cui ha assoggettato a imposta sul consumo i succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcol, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti e le acque, comprese quelle minerali e gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi, e non anche altri prodotti alimentari diversi dalle bevande ma parimenti contraddistinti dall’aggiunta di edulcoranti.

Tar Lazio, sez. II, ord. 14 novembre 2022, Pres. Riccio – Est. Tecchia

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