28/10/2021 – Scioglimento del consiglio comunale per mancata approvazione del rendiconto di gestione: chiarimenti

 

Ministero dell’Interno: non sussiste alcun legame diretto tra l’avvio dello scioglimento del consiglio comunale e l’annullamento della deliberazione consiliare di approvazione del conto consuntivo disposto dal giudice amministrativo

Per sciogliere un consiglio comunale non basta l’annullamento del consuntivo, visto che l’avvio della procedura intestata alla Prefettura, ai sensi dell’art.141 comma 2 del TUEL è esclusivamente finalizzata a sollecitare l’approvazione del bilancio e del rendiconto di gestione.

Solo in caso di prolungata inerzia dell’Organo consiliare nell’approvare i documenti contabili è previsto un intervento sostitutivo, quale estrema condizione, che potrà condurre allo scioglimento del Consiglio comunale.

Sono queste le principali indicazioni in materia contenute nel parere del 22 ottobre 2021 del Ministero dell’Interno (Affari Interni), in risposta alla richiesta di un segretario generale sull’avvenuto annullamento, disposto dal Tar Campania, della delibera consiliare relativa all’approvazione del rendiconto di gestione esercizio 2020.

Il Viminale ricorda che – come anticipato sopra (art.141 comma 2 TUEL) il Prefetto ha il potere di avviare la procedura di scioglimento nel caso in cui il consiglio, nei termini di legge, non abbia provveduto all’approvazione del documento contabile.

Ma nella fattispecie in esame non si imputa all’ente un’impossibilità o riottosità a porre in essere gli adempimenti relativi all’approvazione del rendiconto di gestione 2020 che rimane, tuttavia, un atto obbligatorio per l’ente.

Pertanto, ove non venga diversamente disposto dal Consiglio di Stato, in caso di ricorso da parte dell’amministrazione avverso la sentenza del TAR, il consiglio comunale potrà nuovamente pronunciarsi sull’argomentosanando i vizi procedurali che hanno determinato l’annullamento degli atti deliberativi impugnati.

Solo in caso di inerzia del consiglio comunale, quindi, dovrà essere avviata la procedura sostitutiva prevista dal citato art. 141 comma 2.

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