28/10/2016 – Il divieto di reformatio in peius per i segretari comunali si applica solo agli incarichi conferiti dopo il 1 gennaio 2014

Il divieto di reformatio in peius per i segretari comunali si applica solo agli incarichi conferiti dopo il 1 gennaio 2014

A. Scarsella (La Gazzetta degli Enti Locali 27/10/2016)

L’origine del principio del divieto di reformatio in peius del trattamento economico dei dipendenti pubblici trasferiti da un ente all’altro per mobilità volontaria è, come noto, rinvenibile nell’art. 202 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che prevedeva che “nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica”. Tale norma ha poi trovato completamento, per i dipendenti statali, con l’art.3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in base a cui l’assegno personale pensionabile spettante al dipendente con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione non è riassorbibile né rivalutabile ed ha trovato poi, di fatto, applicazione per i dipendenti degli enti locali i cui contratti collettivi hanno disciplinato alcuni aspetti specifici come, ad esempio, il riassorbimento o meno di tali indennità. Per quanto attiene a tale ultimo aspetto, relativamente ai segretari comunali, l’unica ipotesi che disciplina contrattualmente il divieto in esame attiene ai segretari in disponibilità, che mantengono, se nominati in un ente di fascia inferiore a quella acquisita, in base alla disciplina pattizia attualmente vigente, l’indennità di posizione relativa alla fascia di iscrizione acquisita (art.19, comma 13 del d.p.r. n.465/1997 e art.43 del CCNL di categoria del 16 maggio 2001).

La Legge di Stabilità dell’esercizio finanziario 2014, per il tramite del comma 458 dell’articolo unico, ha abrogato le pregresse disposizioni di carattere generale (artt. 202 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 e 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537), le quali – anche alla luce di consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato – consentivano la corresponsione agli impiegati che si trasferissero in altra amministrazione, di un assegno ad personam, utile a pensione, non riassorbibile né rivalutabile, pari alla differenza tra lo stipendio tabellare/fondamentale già goduto presso l’amministrazione di provenienza e quello di nuova destinazione. 

Con riferimento alla peculiare fattispecie dei segretari comunali il principio in esame era stato disciplinato con deliberazione n. 275/2001 adottata dal Consiglio nazionale d’Amministrazione dell’Agenzia autonoma per la gestione del relativo Albo. Con tale delibera, nel rispetto del principio in esame, si stabiliva il mantenimento della retribuzione di posizione nel caso in cui un segretario comunale fosse stato nominato presso un ente appartenente ad una fascia inferiore rispetto a quella di iscrizione (occorre ricordare che i segretari comunali e provinciali sono suddivisi in tre fasce professionali -A, B, C- cui corrispondono distinti trattamenti economici, in base anche alla tipologia di ente ricoperto: art. 41 CCNL del 16.05.2001). La predetta deliberazione non effettuava distinzioni tra segretari comunali collocati in sedi inferiori per scelta volontaria e quelli collocati in tali sedi a seguito di disponibilità.

La fine del divieto di reformatio in peius per i segretari comunali: la circolare del Ministero dell’interno n. 3636 (P) del 9 giugno 2014

Con nota prot. n. 0003636 (P) del 9 giugno 2014, è stata diramata la circolare del Ministero dell’Interno avente ad oggetto “Legge 27 dicembre 2013, n.147. Deliberazione del Consiglio nazionale d’amministrazione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali n. 275/2001”, che:

  • preliminarmente ricorda come il principio in esame trovava applicazione anche al peculiare ordinamento dei segretari comunali e provinciali per effetto di quanto disposto con deliberazione n.275/2001, adottata dal Consiglio nazionale d’Amministrazione dell’Agenzia autonoma per la gestione del relativo Albo, in riferimento alla disciplina del trattamento giuridico ed economico del segretario nominato presso sedi di segreteria di enti appartenenti a fasce inferiori rispetto a quella di iscrizione;
  • evidenzia, poi, che la novella in commento nel disporre l’abrogazione degli articoli 202 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 e 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, ha determinato, con tutta evidenza, il superamento del presupposto normativo sulla scorta del quale è stato ritenuto applicabile, anche all’interno del particolare ordinamento dei segretari comunali e provinciali, il principio del divieto della c.d. “reformatio in peius“;
  • non manca di ritenere che all’esplicita abrogazione delle norme sopra citate sia conseguita la caducazione, ex lege, della deliberazione n. 275/2001.

A seguito di tale nuovo quadro normativo, salvo il caso sopra richiamato dei segretari in disponibilità nominati in enti di fascia immediatamente inferiore a quella di appartenenza, “in applicazione del disposto di cui all’art. 1, comma 458, della Legge di Stabilità 2014, la deliberazione n. 275/2001 del Consiglio nazionale di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali deve intendersi caducata e non più suscettibile di applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2014, data di entrata in vigore del provvedimento legislativo in discorso”.

Queste le conclusioni della citata circolare: “alla luce del chiaro tenore dell’articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2013, n.147, le amministrazioni interessate dall’applicazione della deliberazione n.275/2001 debbano disporre, per quanto di competenza ed ove del caso, la revisione dei trattamenti economici dei segretari comunali e provinciali interessati, con decorrenza 1 gennaio 2014”. Sulla base di “tale conclusione e il conseguente obbligo di revisione dei trattamenti economici ora richiamati appare, in vero, necessitato dal quadro disciplinatorio ora richiamato, con la conseguenza che, ad eccezione come detto del caso dei segretari in disponibilità nominati in enti di fascia immediatamente inferiore a quella di appartenenza, l’amministrazione è tenuta a rideterminare il trattamento economico del segretario comunale, con decorrenza 1 gennaio 2014, non potendo da tale data più beneficiare del miglior trattamento economico connesso al divieto della c.d. “reformatio in peius“, ormai venuta meno” (Corte dei Conti, Sez. Controllo per la Lombardia, del. n. 56/2015).

Il problema degli incarichi conferiti prima del 1 gennaio 2014

In base alla circolare del Ministero dell’interno, l’applicazione delle nuove disposizioni doveva ritenersi applicabile anche ai segretari (non in disponibilità) che avevano effettuato la scelta di andare in un Comune di fascia inferiore prima dell’entrata in vigore delle nuove regole. 

In realtà tale conclusione aveva sin da subito suscitato forti dubbi, tanto che alcuni segretari interessati hanno promosso azioni avverso le singole amministrazioni, che in ossequio ai contenuti della circolare ministeriale avevano proceduto alla rideterminazione dei trattamenti economici. Il punto di maggiore debolezza della circolare ministeriale consisteva proprio nel fatto che la legge non poteva riguardare incarichi già perfezionati in data antecedente al 1 gennaio 2014. In base alle previsioni contenute nell’art. 11 delle preleggi, poiché la norma dispone per l’avvenire, si riteneva che essa potesse trovare applicazione esclusivamente per gli incarichi conferiti successivamente all’entrata in vigore della stessa, e cioè dal 1° gennaio 2014.

I dubbi sono stati ampiamente confermati dalla recente decisione del Giudice del Lavoro del Tribunale di Lanosei, che con sentenza n. 20 del 11 ottobre 2016, ha affermato che “la circolare del Ministero dell’interno n. 3636/2014 debba ritenersi applicabile ai soli passaggi di carriera avvenuti dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità abrogativa, cioè per i soli rapporti perfezionati con una nomina e un’accettazione successiva al 1° gennaio 2014”. Pertanto, essendosi nel caso di specie perfezionato l’incarico nel dicembre 2013, dopo aver disapplicato tutti gli atti amministrativi con i quali si è proceduto alla rideterminazione in diminuzione della retribuzione precedentemente corrisposta al segretario, il Giudice del Lavoro ha condannato l’ente al pagamento delle somme non corrisposte ed al pagamento delle spese di lite.

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