28/09/2023 – Attestato di libera circolazione di un’opera d’arte e previa verifica del suo interesse culturale

Beni culturali, paesaggistici ed ambientali – Procedimento per l’imposizione del vincolo – Attestato di libera circolazione – Verifica di interesse culturale del bene

Ove il bene appartenga ad uno dei soggetti di cui all’art. 10, comma 1, del codice dei beni culturali, si applica l’art. 65, comma 2, lett. a), dello stesso codice, con conseguente impossibilità di uscita definitiva del bene fino a quando non sia effettuata la verifica di interesse.

In questo caso, l’amministrazione dovrà operare tale ricognizione dando atto dell’applicazione della norma e rimettendo la valutazione dell’interesse all’organo competente, il quale potrà essere investito anche dal privato interessato. Solo ove l’organo competente escluda l’interesse culturale del bene, sarà allora possibile disporre una nuova valutazione per l’uscita dal territorio nazionale, attraverso un provvedimento autorizzativo che, anche in questo caso, non effettuerà una valutazione di interesse, già esclusa dall’organo competente.

Se il bene appartenga, invece, ad un soggetto diverso, si può attivare il procedimento ex art. 68 del codice, se ricorrano gli ulteriori presupposti richiesti dall’art. 65, comma 3, lett. a), inclusi gli elementi ulteriori richiesti da tale disposizione rispetto all’art. 65, comma 2, lett. a), del codice, consistenti nell’interesse culturale del bene (che, invece, l’art. 65, comma 2, lett. a), rimette alla valutazione di interesse) e nel valore superiore ad euro 13.500 (dal quale l’art. 65, comma 2, lett. a), del codice, prescinde).

Non è poi predicabile un legittimo provvedimento implicito dell’amministrazione, atteso che sussiste una diversa competenza all’adozione dell’attestato di libera circolazione e alla verifica di interesse culturale. Inoltre, lo stesso disposto dell’art. 65, comma 2, lett. a), del codice limita la verifica dell’amministrazione al solo accertamento dei presupposti, ponendo una condizione all’uscita del bene, consistente nell’esito della verifica di interesse culturale. 

La possibilità di implicita valutazione dell’interesse è esclusa dal fatto che la futura ed eventuale uscita dal territorio del bene è condizionata all’esito del successivo procedimento di verifica.

(La sezione è addivenuta alle seguenti conclusioni, reputando illegittimo l’attestato di libera circolazione rilasciato dall’ufficio esportazioni, per contrasto con l’art. 65, comma 2, lett. a), del codice; legittimi il provvedimento di annullamento in autotutela dell’attestato di libera circolazione ed il provvedimento di vincolo; legittima la nota, con la quale è stato richiesto il rientro immediato in Italia dell’opera di Salvador Dalì denominata “Couple aux tetes pleines de nuages”.

L’opera in questione appartiene ad una persona giuridica privata senza fini di lucro, quale la fondazione Scelsi, che costituisce uno dei soggetti indicati dall’art. 10, comma 1, del codice; è realizzata da Salvador Dalì, artista deceduto il 23.1.1989 e, quindi, non più vivente al momento di presentazione dell’istanza ex art. 68 del codice; in quanto realizzata, poi, nel 1937, l’esecuzione della stessa risale “ad oltre settanta anni”; in ultimo, non risulta sottoposta a procedimento di verifica dell’interesse culturale ex art. 12 del codice). (1)

(1)    Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. VI, 29 dicembre 2010, n. 9578; Cons. Stato, sez. VI, 26 febbraio 2015, n. 964; Cons. Stato, sez. VI, 27 luglio 2015, n. 3669; Cons. Stato, sez. VI, 30 giugno 2011, n. 3894; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4872; Cons. Stato, sez. VI, 19 dicembre 2022, n. 11705.

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