28/09/2020 – AranSegnalazioni – Newsletter del 25/9/2020

AranSegnalazioni – Newsletter del 25/9/2020

 

 

Sezione Giuridica

Corte di Cassazione

Sezioni Unite

Sentenza n. 18592 del 07/09/2020

Pubblico impiego – professore diritto del lavoro – diniego abilitazione scientifica – eccesso di potere giurisdizionale – rigetto ricorso

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il ricorso del MIUR che denuncia, ex art. 111 Cost., l’eccesso di potere giurisdizionale avverso la sentenza del Consiglio di Stato che dispone l’annullamento del diniego di abilitazione di un professore associato di Diritto del lavoro che aveva presentato domanda di ammissione alla procedura per conseguimento dell’abilitazione scientifica non trova accoglimento presso la Corte di Cassazione a Sezioni Unite. L’eccesso di potere giurisdizionale per travalicamento da parte del Giudice amministrativo dei limiti esterni del proprio ambito di giurisdizione è consistito nell’arbitraria invasione nella sfera riservata al potere della Pubblica Amministrazione. La Corte respinge il ricorso evidenziando, come fatto in altre pronunce, che l’eccesso di potere giurisdizionale non è configurabile con riferimento all’attività di interpretazione delle norme effettuata dal Giudice speciale perché tale attività – anche quando la “voluntas legis” sia stata individuata, non in base al tenore letterale delle singole disposizioni, ma alla “ratio” che esprime il loro coordinamento sistematico rappresenta il “proprium” della funzione giurisdizionale e non può dunque integrare, di per sé sola, la violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale e quindi dare luogo al vizio denunciato.

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Corte dei conti

Sezione controllo Lombardia deliberazione n. 95/2020

Pubblico impiego – Calcolo limite annuale salario accessorio comprensivo posizioni organizzative

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I magistrati contabili, relativamente all’applicazione della disciplina riguardante le modalità di calcolo del salario accessorio medio pro-capite ritengono che: “per determinare il costo medio pro-capite occorre procedere sommando il valore del fondo per la contrattazione decentrata con il valore complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle P.O. e dividere l’importo risultante per il numero di tutti i dipendenti in servizio al 31/12/2018, comprese le posizioni organizzative. La quantificazione del fondo, ai fini della determinazione del valore medio poi, deve essere fatta con riferimento soltanto a quelle voci che concorrono a determinare il tetto del trattamento accessorio di cui all’art 23 del decreto legislativo 75/2017.” (Cfr. anche Sezione regionale di controllo Basilicata n. 2/2019/PAR, Sezione controllo Lombardia, n. 200/2018/PAR Sezione regionale di controllo per la Liguria PAR 56/2019).

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Corte dei conti

Sezione controllo Lombardia n. 112/2020

Enti locali – Capacità assunzionale

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I magistrati relativamente alla capacità assunzionale degli Enti locali, in particolare, circa la possibilità per un ente, che si collochi al di sotto del valore soglia di massima spesa del personale, di utilizzare il turn over per l’anno in corso, ovvero procedere alla copertura del 100 per cento delle cessazioni di personale, successivamente intervenute, evidenziano, che la nuova disciplina (art. comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) ha introdotto una nuova e diversa regola assunzionale rispetto al passato, che: “superando la c.d. logica del turnover, è basata sulla “sostenibilità finanziaria” della spesa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. E, difatti, la facoltà assunzionale dell’ente viene calcolata sulla base di un valore di soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall’ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Quindi conclude il Collegio, “per le procedure effettuate dal 20 aprile 2020, i Comuni virtuosi, che possono incrementare le assunzioni, devono comunque mantenere la spesa del personale entro i valori soglia previsti e non possono, pertanto, utilizzare il turnover per l’anno in corso, ovvero procedere alla copertura al cento per cento delle cessazioni di personale, a prescindere da tali valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal decreto-legge n. 34 del 2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. a decorrere da 20 aprile 2020”. (stessa Sez. deliberazioni 74/2020/PAR, 93/2020/PAR, 98/2020/PAR.)

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Corte dei conti

Sezione giurisdizionale regione Lombardia n. 132/2020

Pubblico impiego – Dirigenza – Erogare retribuzione risultato senza motivazione costituisce danno erariale

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il Collegio interviene relativamente alle modalità di erogazione dell’indennità di risultato dirigenziale in conformità ai principi stabiliti dalla legislazione statale e dalle norme contrattuali di comparto. In particolare, evidenzia che: “Il danno erariale risulta cagionato per aver dato corso, a seguito della definizione della procedura, al pagamento di somme premiali allineate al massimo possibile senza alcuna ragionevole motivazione in ordine al grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali. L’illiceità dell’erogazione del trattamento stipendiale accessorio (in particolare dell’indennità di risultato dirigenziale) in assenza di una differenziazione basata sull’analisi dei risultati gestionali costituisce ius receptum nella giurisprudenza della Corte dei Conti con conseguente perfezionamento, nel caso di specie, di un’ipotesi di responsabilità erariale.” (tra i tanti pronunciamenti, si vedano Corte dei conti, Sez. I App. n.241/2018; id. sez. III App. n.609/2016; id., Sez. Puglia, n.217/2019; id., III App., n.301/2015; id, Sez. Veneto, n.481/2009).

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Tribunale di Grosseto

Sezione Lavoro

Ordinanza n. 502 del 23/04/2020

Impiego pubblico e privato – dipendente con invalidità – lavoro agile – godimento forzato delle ferie

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il giudice di merito sul ricorso ex art. 700 cpc proposto da un dipendente privato al quale era stato negato il ricorso al lavoro agile per ragioni organizzative dell’azienda, stabilisce che il rifiuto di ammettere il ricorrente al lavoro agile e la correlata prospettazione della necessaria scelta tra la sospensione non retribuita del rapporto e il godimento forzato di ferie non ancora maturate siano illegittimi. Tutta la normativa straordinaria ed urgente è volta alla salvaguardia dell’attività lavorativa con le esigenze di tutela della salute e di contenimento della diffusione dell’epidemia. In tale contesto, il ricorso al lavoro agile, disciplinato in via generale dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, è stato considerato una priorità. Per ovvie ragioni, tale modalità lavorativa non può essere imposta in via generale ed indiscriminata, anche se è stata fortemente raccomandata ed addirittura considerata modalità ordinaria di svolgimento della prestazione nella P.A. (art. 87 D.L. 18/2020). Inoltre il godimento delle ferie, in quanto tale, non può essere subordinato nella sua esistenza e ricorrenza annuale alle esigenze aziendali se non nei limiti di cui all’art. 2109, co. 2, cod.civ. e nel rispetto delle previsioni dei singoli contratti collettivi, avuto riguardo ai principi costituzionali affidati all’art. 36 della carta. Sul medesimo tema (diritto del lavoratore disabile allo smart-working) si è pronunciato anche il Tribunale di Bologna (decreto n. 2759 del 23.04.2020).

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