28/08/2020 – Si chiede se nel settore affari generali…

Si chiede se nel settore affari generali…
Si chiede se nel settore affari generali avente quali dipendenti assegnati n. 2 istruttori direttivi amministrativi cat. D, preposti all’ufficio anagrafe, e n. 1 istruttore amministrativo cat. C preposto all’ufficio elettorale, quest’ultima categoria C possa acquisire la P.O. dell’intero settore ai sensi del comma 3 dell’art. 17 del CCNL Autonomie locali 2016-2018. E, precisamente, se “le necessarie capacità ed esperienze professionali” di cui al predetto comma 3 facciano riferimento solo a figure infungibili, come potrebbe essere un profilo tecnico o contabile, oppure se tale locuzione si possa riferire anche a profili amministrativi come nel caso prospettato.
a cura di Federico Gavioli
 
L’art. 17, comma 3, del CCNL 2016-2018, afferma che “3. In deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali (…)”.
In sostanza anche il “nuovo” CCNL ha previsto che negli enti di piccole dimensioni, ancorché abbiano in dotazione organica figure di categoria D, tutte o parzialmente vacanti o comunque presenti, ma non in possesso delle competenze professionali richieste, possano, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di posizione organizzativa a personale appartenente alla categoria C.
Tale conferimento sarà possibile a condizione però che gli interessati dispongano delle necessarie capacità ed esperienze professionali. Pertanto, ad esempio per l’assegnazione di un incarico di P.O. del servizio tecnico, il dipendente di Categoria C dovrà comunque essere in possesso di un titolo di studio idoneo, quale l’abilitazione per geometra o laurea in ingegneria o architettura.
Nel caso in esame appare molto complesso giustificare una P.O. ad un settore contabile nella categoria C già con la presenza di due figure di istruttori amministrativi; dovrebbe trattarsi, in via teorica, di un soggetto con un importante curriculum professionale e determinati titoli accademici.
Va ricordato che l’incarico a dipendenti di categoria C è:
1) eccezionale: l’ente non può considerare come soluzione strutturale e a regime quella di avere alcune posizioni organizzative di categoria D ed altre di categoria C; non sarebbe più una deroga, ma una violazione della regola generale;
2) temporanea: l’assegnazione della PO ad un dipendente di categoria C, proprio perché si tratta di misura derogatoria ed eccezionale, deve essere a tempo determinato, occorre cioè che sia individuato o individuabile un momento nel quale la situazione eccezionale si concluda con l’attribuzione delle PO solo a dipendenti di categoria D.

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