28/08/2020 – Autovelox sul lato opposto della strada: la Cassazione conferma l’illegittimità della sanzione

Autovelox sul lato opposto della strada: la Cassazione conferma l’illegittimità della sanzione
giovedì 27 agosto 2020
di Amendolagine Vito – Avvocato in Bari
 
La Cassazione, ordinanza 23 luglio 2020, n. 15760, ribadisce l’orientamento precedentemente seguito nel disegnare il perimetro di legalità riferito alla contestazione della violazione amministrativa di cui all’art. 142 del codice della strada fondata sull’accertamento della violazione eseguito a mezzo di autovelox, il cui verbale è affetto da illegittimità derivata se nonostante il decreto prefettizio abbia previsto la legittima installazione dell’autovelox lungo un solo senso di marcia, l’accertamento sia stato invece effettuato mediante la rilevazione di un autovelox posizionato sul contrapposto senso di marcia, difettando “a monte” l’adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo.
 
*=da italgiure.giustizia.it
 
Il caso
Il giudizio trae origine dalla contestazione elevata per violazione dell’art.142 C.d.S., opposta dall’automobilista perché l’autovelox era stato illegittimamente apposto sul lato destro, mentre il decreto prefettizio autorizzava il posizionamento sul lato sinistro della carreggiata, nonostante la nota dell’Anas, successiva all’atto autorizzatorio, con cui si chiariva che il decreto consentiva il posizionamento dell’autovelox su entrambi i lati della strada.
Il ricorso verte quindi sull’applicazione dell’art. 4 del d.l. n. 121/2002, convertito nella l. n. 168/2002 e dell’art. 2 del d.m. 15 agosto 2007, nonché in relazione al d.lgs. n.231/2002, in quanto il giudice d’appello non avrebbe correttamente interpretato il decreto prefettizio con il quale era stato individuato il tratto di strada in cui installare l’autovelox, perché a dire del ricorrente sarebbe stato sufficiente l’accertamento dell’infrazione nel tratto di strada individuato dal decreto non essendo necessario specificare anche il senso di marcia, come peraltro confermato dal parere tecnico rilasciato dall’ANAS e prodotto in giudizio.
La soluzione
La Cassazione rigetta il ricorso proposto dall’Amministrazione, giudicandolo inammissibile.
A tale fine, i giudici di legittimità ribadiscono l’orientamento giurisprudenziale secondo cui ove il decreto prefettizio abbia previsto il posizionamento dell’autovelox lungo soltanto un senso di marcia ed al contrario, l’accertamento sia stato effettuato per il tramite di un autovelox posizionato sul senso di marcia contrapposto, il verbale di contestazione della violazione è illegittimo, anche se siano in seguito intervenute note di chiarimento da parte dell’amministrazione in senso contrario.
Ciò in quanto, in tale ipotesi, difetta a monte l’adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo, sicché il verbale di accertamento della violazione di cui all’art. 142 C.d.S. deve ritenersi affetto da illegittimità derivata, senza che possano assumere rilevanza, al riguardo, eventuali note chiarificatrici successivamente approntate dalla competente p.a., a fronte di una precisa indicazione sulle modalità e sul punto di installazione dell’autovelox rinvenibile direttamente nel decreto autorizzativo.
Osservazioni e precedenti giurisprudenziali
La sentenza in commento, conferma l’orientamento più recente emerso in seno alla stessa giurisprudenza di legittimità, laddove ha affermato che in tema di violazioni del codice della strada, se è vero che l’art. 4 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121 – convertito, con modificazioni, nella l. 10 agosto 2002, n. 168 – conferisce al prefetto la competenza ad individuare le strade od i tratti di strada in cui possono essere installati dispositivi di controllo della velocità, precisando che detta norma, non richiede che il provvedimento prefettizio specifichi necessariamente il senso di marcia interessato dalla rilevazione, argomentando a contrario si desume che se nel decreto prefettizio è invece contenuto specificamente il riferimento ad un determinato senso di marcia – come accaduto anche nella fattispecie decisa con la sentenza che si annota – il rilevamento elettronico della velocità e la correlata attività di accertamento con contestazione differita degli agenti stradali, intanto potranno ritenersi legittimi, se riferiti all’autovelox come posizionato in conformità al decreto autorizzativo e non, invece, con riguardo ad altro autovelox posizionato sulla stessa strada ed in prossimità dello stesso punto chilometrico ma sulla carreggiata o corsia opposta, che non abbiano costituito oggetto di previsione da parte dello stesso o di altro provvedimento autorizzativo della competente autorità amministrativa (Cass. civ. sez. VI, 9 maggio 2019, n. 12309).
Infatti, qualora il decreto prefettizio autorizzi il posizionamento di un apparecchio autovelox – appositamente omologato e sottoposto a taratura – lungo il lato di una sola carreggiata di un tipo di strada riconducibile ad uno di quelli previsti dal citato art. 4 del d.l. n. 121/2002, diventa, conseguentemente, obbligatorio – in funzione della legittimità della complessiva attività di accertamento della violazione amministrativa in esame – che l’ente proprietario della strada appronti i predetti necessari adempimenti di garanzia per gli utenti, circa la preventiva segnalazione dell’installazione dell’apparecchio elettronico e la visibilità del segnale che lo preannuncia sullo stesso lato e, quindi, per il corrispondente senso di marcia, anche al fine di tutelare le indispensabili esigenze di sicurezza pubblica connesse a siffatta attività di rilevamento (Cass. civ., sez. VI, 1 ottobre 2018, n. 23726; su tale questione, cfr. però le recenti osservazioni espresse in Cass. civ., sez. VI, 18 giugno 2020, n. 11792, in www.iusexplorer ed in www.ilprocessocivile.it, con nota di Bartolini, Autovelox e opposizione al verbale di contestazione, in cui i giudici di legittimità hanno ritenuto essere sufficiente l’attestazione dell’esistenza del segnale così come riferita dai verbalizzanti).
La stessa pronuncia in epigrafe, è utile per confermare – precisandola – l’interpretazione seguita dai giudici di legittimità, riferita all’art. 4 del  d.l. n. 121/2002,  convertito con l. n. 168/2002, che nel conferire al prefetto la competenza ad individuare le strade od i tratti di strada in cui possono essere installati dispositivi di controllo della velocità, senza richiedere che sia specificato anche il senso di marcia, consente l’installazione dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità in entrambi i sensi di marcia percorsi dagli autoveicoli, precisando che una diversa interpretazione sarebbe puramente “formalistica”, e, dunque, in palese contrasto con la finalità del provvedimento e l’interesse pubblico che esso persegue (Cass. civ. sez. II, 30 aprile 2013, n. 10206).
In merito a tale ultimo aspetto, va tuttavia opportunamente ricordato come nella fattispecie regolata dall’art. 4 d.l. n. 121/2002, è rimessa al prefetto, previa consultazione degli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere dell’ente proprietario, l’individuazione delle strade o di singoli tratti di esse, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all’incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati, e ciò sulla base della valutazione del tasso d’incidentalità nonchè delle condizioni strutturali, piano- altimetriche e di traffico.
In tale ottica, si è quindi ritenuto che il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal citato art. 4  d.l. n. 121/2002, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2, comma 2 e 3, C.d.S., e non altre, con la conseguenza che è illegittimo, e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia le caratteristiche “minime” della “strada urbana di scorrimento”, in base alla definizione recata dal citato art. 2, comma 2, lett. d), del codice della strada (Cass. civ. sez. II, 6 marzo 2017, n. 5532; Cass. civ. sez. II, 6 aprile 2011, n. 7872).
E’ allora del tutto evidente come nella formazione del provvedimento in questione, converga una pluralità di valutazioni, effettuate da parte degli organi ed uffici indicati, di natura non solo strettamente tecnica, ma anche ampiamente discrezionale, in quanto formulate sulla base di apprezzamenti ponderati sia delle situazioni di fatto, sia delle molteplici esigenze da prendersi in considerazione al fine di regolare il traffico sulla strada considerata, o tratto di essa, nell’ambito della gestione complessiva della circolazione stradale sul territorio.
Tali valutazioni, che costituiscono le condizioni dell’esercizio del potere prefettizio di classificazione della strada ai fini dell’applicazione della norma in esame, in quanto attinenti al merito dell’attività amministrativa, non sono suscettibili di sindacato da parte dell’autorità giudiziaria, ordinaria od amministrativa che sia, il cui potere di valutazione, ai fini della disapplicazione per l’una e dell’annullamento per l’altra, è limitato all’accertamento dei soli vizi di legittimità dell’atto (Cass. civ. sez. II, 22 febbraio 2010, n. 4242).
Non a caso, essendosi affermato in occasione di altra fattispecie analoga a quella che ci occupa, che pur riconoscendo la possibilità che un rilevatore della velocità, posto in un senso di marcia, possa rilevare la velocità degli autoveicoli provenienti dal senso di marcia opposto, tuttavia, la rilevazione della velocità degli autoveicoli provenienti nel senso di marcia opposto a quello ove esiste il rilevatore non sarebbe legittima perchè lo strumento di rilevazione non sarebbe stato – e non avrebbe potuto essere – segnalato adeguatamente dato che la segnaletica di avviso non potrebbe indicare l’esistenza di uno strumento di rilevazione della velocità in un altro senso di marcia.
A ciò aggiungasi che il senso di marcia è identificativo di una strada che non può essere indicata unitariamente con la strada di senso contrario, e, dunque, ogni strada nella sua autonomia, deve mantenere la segnaletica che la riguarda senza poter riportare indicazioni che riguardano altra strada sia pure identificata con il senso di marcia contrario (Cass. civ. sez. VI, 22 novembre 2018, n. 30323).
A ben vedere, anche e proprio sulla scorta di quest’ultime considerazioni, appare evidente come nella fattispecie esaminata con la sentenza in commento, il verbale di contestazione differita della violazione di cui all’art. 142 C.d.S., debba ritenersi affetto da illegittimità derivata, senza che possa assumere rilevanza giuridica, in senso contrario, il contenute delle note chiarificatrici successivamente approntate dall’Anas, a fronte di una precisa indicazione sulle modalità e sul punto di installazione dell’autovelox rinvenibile direttamente nel decreto autorizzativo prefettizio, le cui risultanze, in estrema sintesi, non possono quindi essere contrastate efficacemente da quelle predisposte dall’Ente addetto alla manutenzione delle strade pubbliche.

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