28/08/2017 – Niente risarcimento danni al privato per i lavori antiesondazione eseguiti dal Comune

Niente risarcimento danni al privato per i lavori antiesondazione eseguiti dal Comune

di Guglielmo Saporito

 

Non spetta il risarcimento danni al titolare di un chiosco che si riteneva danneggiato dai lavori eseguiti dal Comune per limitare gli effetti delle esondazioni: lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 7 agosto 2017 n. 917, relativa al lago di Como e alle paratie ivi previste sul lungolago.

Il caso 

La lite era stata attivata dal titolare di un chiosco, che aveva ottenuto dal Comune una concessione adiacente e lamentava sia la durata che l’invasività dei lavori svolti dall’ente locale per la realizzazione di paratie in cemento armato. Il pubblico esercizio, quindi, chiedeva il risarcimento del «danno da fatto illecito» per il difficoltoso utilizzo dell’area in concessione causato dai lavori di realizzazione delle paratie del lungolago, protrattisi oltre ogni ragionevole previsione. In dettaglio, i lavori espansi su circa 300 metri quadrati, incidevano sull’area a disposizione di un esercizio che somministrava al pubblico alimenti e bevande; secondo il Comune, non vi era danno perché il privato che era a conoscenza del fatto che parte dell’area concessa sarebbe stata interessata da lavori di cantiere. 

Il concessionario sosteneva invece che la previsione di lavori sul lungolago era solo generica e riguardava futuri interventi, senz’altro aggiungere circa l’esecuzione degli stessi o la loro possibile conclusione; inoltre, la clausola doveva essere intesa nel senso di aver previsto, quale effetto dell’avvio dei lavori, una riduzione dell’area in concessione, ma non anche il rilevante peggioramento delle condizioni di utilizzo della zona.

La decisione 

Questa tesi non è stata accolta dal Consiglio di Stato, perché era prevedibile che l’apertura del cantiere avrebbe potuto incidere in modo significativo sulle concrete condizioni di utilizzo dell’area: il titolare del chiosco, cioè, al momento della stipula della concessione, aveva appreso e accettato la possibilità che l’area divenisse di lì a poco oggetto di lavori per finalità di pubblico interesse,con le conseguenti limitazioni e disagi. Secondo i giudici, l’entità e le modalità delle lavorazioni, le limitazioni in concreto arrecate all’attività e la minore visuale disponibile verso il lago descrivevano sufficientemente quanto sarebbe stato lecito attendersi sulla base del tenore letterale della convenzione stipulata con il Comune.

Tutto ciò esclude l’ingiustizia del danno lamentato dall’esercente (sotto l’aspetto dei negativi risultati di esercizio); per lo stesso motivo, è stata anche esclusa l’esistenza di un danno da disturbo, cioè di una diminuzione patrimoniale scaturente da una molestia su una situazione della quale il privato già godeva. Il danno da disturbo è riconosciuto nelle caso di interessi “oppositivi” (Consiglio Stato, V, 4237/2009, per una clinica che aveva perso il convenzionamento pubblico), mentre al concessionario del fronte lago poteva spettare al più una riduzione delle imposte locali ed una ragionevole giustificazione di minori entrate fiscalmente rilevanti.

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