28/06/2021 – Commissione giudicatrice: possibile la sostituzione di un Commissario nel corso delle sedute di valutazione

Nella Sentenza n. 3847 del 18 maggio 2021 del Consiglio di Stato, i Giudici sostengono che la Commissione giudicatrice di gare d’appalto è un Collegio perfetto che deve operare, in quanto tale, in pienezza della sua composizione e non con la maggioranza dei suoi componenti, con la conseguenza che le operazioni di gara propriamente valutative, come la fissazione dei criteri di massima e la valutazione delle offerte, non possono essere delegate a singoli membri o a sottocommissioni. Inoltre, la sostituzione di un suo componente (come è avvenuto nel caso di specie) non impone la integrale rinnovazione delle operazioni di gara già svolte, che rimangono valide, ben potendo il nuovo componente, come si è verificato nel caso in esame, fare proprie le valutazioni delle offerte già esaminate dalla Commissione nella precedente composizione e procedere nella disamina delle offerte non ancora valutate e nell’assegnazione dei punteggi finali. Non esiste nel nostro ordinamento un Principio assoluto di unicità od immodificabilità delle Commissioni giudicatrici, poiché tale Principio è destinato ad incontrare deroghe ogni volta vi sia un caso di indisponibilità da parte di uno dei componenti della Commissione a svolgere le proprie funzioni. I membri delle Commissioni di gara possono quindi essere sostituiti in relazione ad esigenze di rapidità e continuità della azione amministrativa, configurandosi la sostituzione come “un provvedimento di ordinaria amministrazione necessario a garantire il corretto funzionamento e la continuità delle operazioni”.

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