28/05/2019 – Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria.

Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria.

Oggetto
Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria.
Massima
La formulazione testuale del comma 2 bis dell’art. 3 della L.R. 13/2018, recentemente introdotto dalla L.R. 6/2019, non consente di ritenere ammissibile una modalità di fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria diversa dal sistema della cedola libraria.
Funzionario istruttore
ROSA MARIA FANTINI

rosamaria.fantini@regione.fvg.it

Parere espresso da
Servizio affari istituzionali e locali, consiglio autonomie locali ed elettorale
Testo completo del parere
Il Comune rappresenta di aver adottato un regolamento concernente i criteri per gli interventi di competenza comunale in materia di diritto allo studio nella scuola dell’obbligo che prevede, tra l’altro, l’erogazione di sussidi alle famiglie degli alunni della scuola primaria per l’acquisto dei libri di testo. 

Detto sistema garantirebbe tanto la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie, quanto la regolarità contabile della spesa, nel rispetto dei princìpi contabili di cui all’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118[1]. 

Un tanto premesso l’Ente chiede di conoscere se, alla luce delle modifiche recentemente apportate all’art. 3 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13, risulti possibile mantenere il predetto sistema di fornitura quale alternativa all’utilizzo della cedola libraria. 

Sentito il Servizio istruzione della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, si ritiene di fornire risposta negativa. 

Va, infatti, rilevato che il comma 2 bis[2] dell’art. 3 della L.R. 13/2018 dispone che «In attuazione di quanto previsto dall’articolo 156, comma 1[3], del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), i Comuni, fatte salve le procedure già in atto per l’anno scolastico 2018/2019, con decorrenza dall’anno scolastico 2019/2020 curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore regionale da parte delle famiglie stesse.». 

Si reputa pertanto che la formulazione testuale della nuova previsione regionale («i Comuni […] curano la fornitura gratuita dei libri di testo […] attraverso il sistema della cedola libraria») non consenta di ritenere ammissibile una diversa modalità di fornitura dei libri per gli alunni della scuola primaria. 

——————————————————————————– 

[1] «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42». 

[2] Aggiunto dall’art. 74, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6. 

[3] «1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1.».

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto