28/05/2019 – Cimiteri, illegittima la riserva agli islamici  

Cimiteri, illegittima la riserva agli islamici  

di FRANCESCA DE NARDI – Italia Oggi Sette – 27 Maggio 2019
È illegittima la clausola di una convenzione con la quale un comune ha stabilito che nel reparto islamico del cimitero debbano essere accolti solo i defunti di quella religione, appositamente attestata da un Centro islamico. Lo ha sancito il Tar Lombardia – Brescia, Sez. II con la sentenza del 20 aprile 2019 n. 383. Comune di Bergamo e Centro culturale islamico onlus avevano stipulato una convenzione che designava quest’ ultima come assegnataria di un’ area sulla quale essa avrebbe provveduto alla realizzazione del reparto cimiteriale riservato e separato, a sua cura e spese.
Tale convenzione prevedeva che il Centro si impegnasse ad accogliere nel proprio cimitero tutti i defunti di quella religione. In seguito, per fare fronte all’ incremento della richiesta di sepolture islamiche, il comune aveva previsto l’ inclusione nel reparto speciale islamico – appositamente ed opportunamente orientato e organizzato secondo le esigenze della liturgia coranica – di un’ ulteriore area. In occasione di tale ampliamento, però, il comune aveva parzialmente modificato il contenuto della convenzione, prevedendo che nel reparto islamico del cimitero venissero accolti tutti i defunti di quella religione con la preventiva attestazione della professione della fede islamica da parte del Centro culturale islamico di Bergamo.
In mancanza dell’ attestazione il comune avrebbe disposto l’ ordinaria inumazione nel campo comune del cimitero di Bergamo. Con ricorso alcune associazioni islamiche avevano subito impugnato tale modifica, che avrebbe violato i principi costituzionali relativi al diritto di libertà dell’ espressione religiosa, subordinando la sepoltura nel settore islamico all’ attestazione della fede islamica demandata a un soggetto privato quale l’ Associazione centro culturale islamico onlus, senza, peraltro, fissare criteri o vincoli. Il Tar accoglie il ricorso. Deve, infatti, ritenersi illegittima la clausola successivamente apposta dall’ ente locale.
In particolare il collegio ha osservato che tale clausola è in contrasto con i principi costituzionali che garantiscono la libertà di religione e della sua professione. Libertà che risulta chiaramente violata nel momento in cui la possibilità di accedere al rito funebre islamico per il deceduto è subordinata all’ acquisizione, da parte dei parenti, di una certificazione attestante la fede islamica dello stesso, rilasciata da un soggetto privo di alcuna legittimazione in tal senso, trattandosi di una mera associazione privata.

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