28/05/2019 – Check di cassa e programma subito dopo le amministrative  

Check di cassa e programma subito dopo le amministrative  

di Patrizia Ruffini – Il Sole 24 Ore – 27 Maggio 2019
Verifica straordinaria di cassa, relazione di inizio mandato, assestamento e controllo degli equilibri di bilancio, Dup 2020/22. Sono gli adempimenti contabili per i 3.810 sindaci e per i circa 11mila assessori e 44mila consiglieri che inizieranno il mandato dopo il voto di ieri e l’ eventuale ballottaggio negli enti sopra i 15mila abitanti.
Il cambiamento del sindaco comporta la verifica straordinaria di cassa che deve avvenire alla presenza sia degli amministratori uscenti sia dei neoeletti, oltre che del segretario, del responsabile del servizio finanziario e dell’ organo di revisione (articolo 224 del Tuel). Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di svolgimento dell’ esame, che dovrebbe riguardare sia la tesoreria (e i saldi dei conti correnti postali), sia gli agenti contabili. Non occorre invece la verifica straordinaria nell’ ipotesi di rielezione del sindaco già in carica.
La variazione del sindaco quale rappresentante legale deve poi essere comunicata, entro 30 giorni, all’ agenzia delle Entrate e agli altri enti esterni con cui il Comune ha rapporti. Il neo-sindaco neo eletto, in base all’ articolo 4-bis del Dlgs 149/2011, deve firmare entro 90 giorni dall’ insediamento la relazione di inizio mandato preparata dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale.
Il documento serve a garantire trasparenza dell’ azione amministrativa, della situazione finanziaria e patrimoniale e dell’ indebitamento; la relazione, che non ha un modello predefinito, è quindi importante per comprendere la reale situazione dell’ ente. In particolare, nei casi di squilibrio in itinere o di pre-dissesto approvato, costituisce un utile strumento conoscitivo per il ricorso o la rimodulazione del piano di riequilibrio (articolo 243-bis, comma 5 del Tuel).
A differenza della relazione di fine mandato, non richiede l’ asseverazione dei revisori, non va trasmessa alla Corte dei conti e non sono previste sanzioni, in caso di ritardi. I nuovi consiglieri, come quelli confermati, devono poi prepararsi per la verifica obbligatoria entro il 31 luglio degli equilibri di bilancio e per l’ assestamento 2019/21, oltre che per la copertura di eventuali debiti fuori bilancio, che devono essere riconosciuti e finanziati (articolo 194 del Tuel).
La mancata adozione della delibera di verifica degli equilibri è equiparata alla mancata approvazione del bilancio di previsione; la sanzione è dello scioglimento del consiglio. Entro lo stesso termine gli amministratori devono affrontare anche l’ obbligo di predisposizione del nuovo Dup 2020/22 da presentare al Consiglio per la deliberazione entro fine luglio o entro l’ ulteriore scadenza fissata per la presentazione delle linee di mandato. Nei termini stabiliti nello Statuto il sindaco, sentita la giunta, deve infatti presentare al consiglio le linee programmatiche per l’ intero mandato (articolo 46 del Tuel).

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto