28/02/2022 – Dal 15.02.2022 gli amministratori locali sono dei normali ultracinquantenni, ergo per andare in aula devono possedere il greenpass rafforzato?

L’Anci chiede e l’Ufficio Legislativo del Ministro Brunetta risponde a Febbraio 2022

 

Affinché le disposizioni sugli ultracinquantenni (obbligo vaccinale e impossibilità di accedere se non con GP da vaccinato o da guarito o perché esentato) recate dal DL 1/2022 si potessero applicare anche negli ambienti ‘autonomi’ di Palazzo Madama e di Montecitorio – ai Parlamentari come al personale Amministrativo ivi in servizio – serviva un atto regolamentare di recepimento/applicazione ad hoc ed espresso, estrinsecazione del cd. Potere di autodichìa (v. art. 64 Cost.) degli stessi “organi costituzionali”.

Molti giornali recentemente hanno evidenziato come dal 15.02.2022, in perfetto allineamento con le decisioni legislative assunte in via d’urgenza dal Governo con il cit. DL 1/2022, sia alla Camera che al Senato parlamentari over 50 (ma anche gli impiegati, i membri dello staff e i visitatori) dovranno presentare il Super Green pass, la certificazione verde che attesta la vaccinazione anti-Covid o la guarigione dal virus. (così d es. su La Repubblica web > Politica il 9.2.2022) per accedere a detti ambienti ed ivi, ciascuno cittadino a modo suo, di lavorare, latu sensu. Non a caso la citata normazione restrittiva reca il seguente invito quasi coercitivo: 12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, a-d-e-g-u-a-n-o il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.

Altrettanto chiara o agevole non deve essere stata invece – stante l’intricata selva di norme e commi ‘sparpagliati’ tra diverse fonti – la portata del DL 1/2022 per i rappresentanti del Popolo ultracinquantenni operanti non a Roma, ma a livello locale, provinciale, regionale o anche in altri consessi collegiali democratici quali ad esempio le Camere di Commercio etc., se è vero come è vero che l’ANCI ha chiesto lumi al Dipartimento della Funzione Pubblica dal cui Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro si apprende, in una nota (senza data e numero di protocollo, ma solo firmata, però digitalmente), divulgata sul web il 21.2.2022, che “(…) in data 24 gennaio 2021, l’Anci chiede un parere in ordine all’applicazione, anche ai titolari di cariche pubbliche elettive, dell’obbligo vaccinale, introdotto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2022, (…)”. Leggendo poi la risposta avuta sembra sia incentrata sui “consiglieri comunali”.

Invero i passaggi normativi del DL 1/2022, in attesa di conversione in legge, sul punto non sono proprio chiarissimi, eccoli:

– al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, di cui all’articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani (…), che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età”; (da : «Art. 4-quater (Estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni);

– “(…i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater, per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.(..)”;(da: Art. 4-quinquies (Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro);

– “(..) 4. I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. (..)”(da: Art. 4-quinquies (Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro);

– “(…2. I datori di lavoro pubblici di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021(…), sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. (..)”.

E già: detti politici ‘locali’ o ‘territoriali’ sono ‘lavoratori’? Rispetto ad essi chi sono e ci sono ‘datori di lavoro’ in senso tecnico e stretto cui la norma sembra riferirsi?

Il dubbio dell’Anci per i cd. Amministratori locali, invero, è più che legittimo, considerato che, una cosa/aspetto è l’OBBLIGO VACCINALE per gli ultracinquantenni sic et simpliciter (con sua specifica sanzione di 100,00€. in caso di omissione, avente articolo a sé!) e altra cosa/aspetto è la disciplina dell’ ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO dal 15.2.2022 per gli ultracinquantenni (avente non a caso altro articolo a sé), pur volendo equiparare la aulee assembleari o gli uffici interni dedicati ai politici dei luoghi di lavoro, il succitato art. 4-quinquies disciplinante solo il secondo aspetto assolutamente non è rivolto ai cittadini-politici ma ai “soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52” di cui i primi sarebbe esattamente quanto unicamente il (…personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165al personale di cui all’articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ()…) : dove sono i Politici?

Inoltre, è aspetto e disciplina a sé quanto prevede il comma 11 sempre nel DL 52/2021 sub art. 9-quinquies secondo cui Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.”, in vigore esattamente dal 15.10.2021, come per i dipendentiil che equivale a dire mero possesso del Green Pass base come lasciapassare amministrativo per accedere ai luoghi ove i politici esercitano le loro funzioni. La norma non dice che tali politici sono equiparati al “personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”: essi vengono semplicemente assoggettati alle disposizioni dettate illo tempore per i dipendenti delle PP.AA. ed applicate dal 15.10.2021. 

Ergo la risposta al quesito dell’ANCI dovrebbe essere no, stando alla legge, in punto di diritto come si suol dire: i politici locali (e non solo: v. infra) ultracinquantenni accedono ai luoghi ove esercitano le loro funzioni secondo le disposizioni del comma 11 dell’art. 9-quinquies del DL 52/2021 perché altra norma a loro dedicata a tal fine (per tale attività) non c’è in Italia in Gazzetta Ufficiale.Altro aspetto, questione e sanzione, è e se, essendo ultracinquantenni, non si sottopongono alla puntura ex DL n. 1/2022, ma questo è altro ‘binario’ normativo.

Non esattamente tale è stata, invece, la risposta del Capo Ufficio Legislativo del Ministro della Funzione Pubblica – Dott. Francesco Radicetti – al suddetto quesito dell’ANCI, inviata “a Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio di Gabinetto del Ministro per la PA – Dipartimento per la funzione pubblica”, eccone i passi salienti e decisori:

– “La disposizione, pertanto, è rivolta alla generalità dei soggetti ultracinquantenni, a nulla rilevando la eventuale qualifica professionale posseduta. Ne sono destinatari, dunque, tutti i soggetti (cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), anche quelli lavorativamente “inattivi.”

– “Il quadro sopra sinteticamente profferto1 induce dunque a ritenere, ad avviso dello scrivente Ufficio, che anche ai titolari di cariche elettive e dunque anche ai Consiglieri Comunali che abbiano compiuto i 50 anni di età e che non siano in possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19 di completamento del ciclo vaccinale o di guarigione, sia precluso l’accesso ai luoghi in cui esercitano la loro funzione”.

Insomma: un parere “ad avviso dello scrivente”, ma la normazione vigente depone chiaramente e letteralmente  in altro senso senso. Una sorta di soft law da ‘parere’ centrale e per di più di Ufficio Legislativo: ne siamo adusi, ormai. E’ evidente che con detto parere si sia voluta colmare una (mal) supposta lacuna normativa: il citato comma 11 è una autentica lex specialis dedicata dal 15.10.2021 ai politici diversi dai parlamentari, impossibile negarlo. Nè nel DL 1/2022 si può scorgere una normazione implicitamente abrogante – le più insidiose! – detto comma 11 dedicato ai politici,  maextraparlamentari.

E’ chiaro, infine, che, nonostante il focus del parere reso su quesito specifico centrato sui probabilmente solo sui “consiglieri comunali”, siffatto divieto – seguendo la tesi del Capo Ufficio Legislativo – vale necessariamente anche per Assessori e Sindaci o Presidenti, non solo dei Comuni ma anche delle restanti realtà amministrative locali e territoriali: dura lex sed lex per tutti i politici, indistintamente, ultracinquantenni, insomma. Ma anche oltre i confini locali, esclusi solo i Parlamentari e gli amministrativi degli Uffici parlamentari, pare.

E, devesi altresì ritenere per coerenza, logicità e divieto di trattamento differenziato applicando la stessa legge, seguendo sempre il tenore interpretativo che trasuda dal Governo in precedenti pareri (v. FAQ) – che, come per lo smart working negato ai dipendenti ultracinquantenni e non solo2 privi del previsto Green Pass (rinforzato o meno) (ep)pure previsto dalla legge solo per ‘accedere ai luoghi di lavoro’, tale divieto non possa essere a-g-g-i-r-a-t-o (o e-l-u-s-o, come sovente si legge anche in interne fantasiose Circolari gestionali) dal politico privo del Green Pass Rinforzato con la seduta (partecipazione) via web o no ? Se no: che Repubblica sarebbe?

A ciascuno le proprie valutazioni, in punto di diritto e non ‘a proprio avviso’.

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1Dal quale quadro ‘richiamato’ stranamente manca però la citazione del risolutivo comma 11 sopra citato nel testo del DL 52/2021 art. 9-quinquies espressamenterichiamato dal DL 1/2022. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.” che, benché stringato, è chiarissimo e tutt’ora in vigore quale sorta di lex specialis dedicata ai politici. Mentre Camera e Senato sono stati espliciti nei loro provvedimenti normativi in sede di autodichìa.

2Vedasi https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/07-01-2022/pa-platea-vincoli-stipendi-le-10-domande-sul-lavoro-agile “8. L’OBBLIGO VACCINALE – Lo smart working può essere una via di fuga dall’obbligo vaccinale appena introdotto per I lavoratori con almeno so anni di età? No. Lo Smart Working comporta gli stessi obblighi previsti per gli altri lavoratori, anche perché resta nel tempo alternato alla presenza in ufficio.”.

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