28/02/2020 – Per limitare la circolazione dei mezzi pesanti occorre una adeguata istruttoria

Per limitare la circolazione dei mezzi pesanti occorre una adeguata istruttoria
di Roberto Rossetti – Funzionario di Polizia Locale
 
Una ditta che gestisce un impianto di smaltimento di rifiuti inerti ricorre al T.A.R. contro l’ordinanza con cui il Comune vieta il transito per tutti gli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore ai 35 quintali sulla strada vicinale che conduce all’impianto eccependone l’illegittimità, perché basata sulla base di presupposti errati ed in difetto di istruttoria.
Il provvedimento impugnato si è posto l’obiettivo di rimuovere (o limitare) alcuni aspetti negativi quali l’intralcio alla fluidità della circolazione stradale, l’inquinamento acustico e ambientale ed il pericolo per l’incolumità degli utenti deboli della strada (pedoni e ciclisti).
Ciò nonostante, il Collegio, esaminati gli atti, valuta che nessuno di tali elementi è stato preso nella giusta considerazione.
Intanto l’ordinanza non è supportata da alcuno studio per accertare che i mezzi in ingresso e uscita dall’impianto rechino effettivo intralcio alla circolazione stradale nelle vie interdette, quindi tale affermazione dà per esistente una situazione, ma non si basa su alcuna analisi, né ne viene fornita alcuna prova.
Anche l’inquinamento acustico e ambientale che deriverebbero dal transito degli autocarri sono rimasti del tutto indimostrati. Nella fattispecie viene evidenziato che trattasi del passaggio (in media) di un autocarro al giorno e, per il Collegio, appare del tutto inverosimile, in assenza di ogni prova contraria, che ciò provochi un elevato inquinamento acustico e ambientale.
Con tale “mole” di traffico, anche il presunto pericolo per pedoni e ciclisti appare quantomeno indimostrato e, verosimilmente, esagerato, tanto più che trattasi di una zona non urbanizzata e, quindi, con poco traffico di utenti deboli.
I provvedimenti limitativi della circolazione (o della sosta) dei veicoli devono trovare la loro legittimazione in oggettive e motivate situazioni che debbono trovare puntuale esplicazione nelle ordinanze emanate dall’ente proprietario della strada, che è tenuto a garantire la libertà di tutte le categorie di veicoli.
Per quanto riguarda, in particolare, la limitazione della circolazione a particolari categorie di veicoli, occorre evidenziare che questa incide sulla sfera di libertà dell’utente della strada e va operata nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, affermati sia dal diritto nazionale sia da quello comunitario, la cui corretta applicazione richiede da parte dell’amministrazione un’indagine istruttoria trifasica, intesa a verificare:
a) la “idoneità” del provvedimento, ovvero il rapporto tra il mezzo adoperato e l’obiettivo perseguito; in virtù di tale parametro l’esercizio del potere è legittimo solo se la soluzione adottata consenta di raggiungere l’obiettivo;
b) la sua “necessarietà”, ovvero l’assenza di qualsiasi altro mezzo idoneo, ma tale da incidere in misura minore sulla sfera dell’utente della strada; in tal senso la scelta fra tutti i mezzi astrattamente idonei deve cadere su quello che comporti il minor sacrificio;
c) la sua “adeguatezza”, cioè la tollerabilità della restrizione che comporta per l’utente della strada, e, pertanto, l’esercizio del potere, pur idoneo e necessario, è legittimo solo se rispecchia una ponderazione armonizzata e bilanciata degli interessi.
A giudizio del Collegio è quindi evidente, che nel caso in esame, la carenza istruttoria e motivazione di un provvedimento che limita insopportabilmente l’accessibilità dei mezzi pesanti all’impianto produttivo e che non è necessario per risolvere le problematiche esposte, perché le stesse rimangono indimostrate.
Per tali ragioni, il ricorso è ritenuto fondato ed il provvedimento impugnato è annullato.

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